79/357/CEE: Decisione della Commissione, del 20 marzo 1979, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 04/04/1979 pag. 0025 - 0025
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1979 che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere temporeaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio ( 79/357/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 17 , vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania , considerando che la produzione di sementi di favino e di lupino bianco e giallo che soddisfano ai requisiti della direttiva citata , deficitaria in Germania nel 1978 , non permette di sopperire all ' approvvigionamento di questo paese ; considerando che è impossibile assicurare soddisfacentemente questo approvvigionamento con « sementi certificate » provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi , conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva soprammenzionata ; considerando che è quindi necessario autorizzare la Repubblica federale di Germania , fino al 30 settembre 1979 , ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie soprammenzionata di categoria soggetta a requisiti ridotti ; considerando che appare opportuno , inoltre , autorizzare gli altri Stati membri , in grado di rifornire la Repubblica federale di Germania con sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva , ad ammetterne la commercializzazione purchù esse siano destinate alla Germania ; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad ammettere , fino al 30 settembre 1979 , la commercializzazione nel proprio territorio di un massimo di 4 500 t di sementi di favino ( Vicia faba L . var . minor ( Peterm . ) Bull ) della categoria « sementi certificate » della prima riproduzione e di un massimo di 400 t di sementi di lupino bianco e giallo ( Lupinus albus L . , Lupinus luteus L . ) della categoria « sementi commerciali » che non soddisfano alle condizioni dell ' allegato II della direttiva 66/401/CEE , per quanto riguarda la facoltà germinativa minima , purchù siano soddisfatti i requisiti seguenti : a ) la facoltà germinativa raggiunge per lo meno il 75 % del seme puro ; b ) l ' etichetta ufficiale deve recare : - « Facoltà germinativa minima 75 % » ; - « Destinate esclusivamente alla Germania » . Articolo 2 Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere , nel loro territorio , alle condizioni di cui all ' articolo 1 , la commercializzazione di un massimo di 4 500 tonnellate di sementi di favino e di un massimo di 400 tonnellate di sementi di lupino bianco e giallo , purchù esse siano destinate esclusivamente alla Germania . L ' etichetta ufficiale deve portare l ' indicazione « Destinate esclusivamente alla Germania » . Articolo 3 Gli Stati membri comunicano alla Commissione , prima del 1° dicembre 1979 , i quantitativi di sementi commercializzate nel proprio territorio ai sensi della presente decisione . La Commissione ne informa gli altri Stati membri . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 20 marzo 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2298/66 . ( 2 ) GU n . L 350 del 14 . 12 . 1978 , pag . 27 .