31979D0334

79/334/CEE: Decisione della Commissione, del 14 marzo 1979, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario le camicie, le camicette, i T- shirts, le magliette a collo alto, le camiciole e gli articoli affini a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche, i T-shirts e le magliette a collo alto di fibre artificiali, della voce ex 60.04 della tariffa doganale comune (codice Nimexe: 60.04-01, 05, 13, 18, 28, 29, 30, 41, 50, 58), categoria 4, originari del Brasile e messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 30/03/1979 pag. 0031 - 0032


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1979

che autorizza l ' Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario le camicie , le camicette , i T-shirts , le magliette a collo alto , le camiciole e gli articoli affini a maglia non elastica nù gommata , diversi dagli indumenti per bambini piccoli ( bùbùs ) , di cotone o di fibre tessili sintetiche , i T-shirts e le magliette a collo alto di fibre artificiali , della voce ex 60.04 della tariffa doganale comune ( codice Nimexe : 60.04-01 , 05 , 13 , 18 , 28 , 29 , 30 , 41 , 50 , 58 ) , categoria 4 , originari del Brasile e messi in libera pratica negli altri Stati membri

( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede )

( 79/334/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma ,

vista la domanda a titolo dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato che il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 7 marzo 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario le camicie , le camicette , i T-shirts , le magliette a collo alto , le camiciole e gli articoli affini a maglia non elastica nù gommata , diversi dagli indumenti per bambini piccoli ( bùbùs ) , di cotone o di fibre tessili sintetiche , i T-shirts e le magliette a collo alto di fibre artificiali , della voce ex 60.04 della tariffa doganale comune ( codice Nimexe : 60.04-01 , 05 , 13 , 18 , 28 , 29 , 30 , 41 , 50 , 58 ) , categoria 4 , originari del Brasile e messi in libera pratica negli altri Stati membri ,

considerando che l ' importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari del Brasile ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che nel contesto di detto accordo il Brasile si è impegnato ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile , realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati e che l ' uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà la quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell ' occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l ' applicazione delle misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ( 1 ) , in particolare dall ' articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato la domanda , data la sua modesta entità ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L ' Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari del Brasile e messi in libera pratica negli altri Stati membri , per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 6 marzo 1979 :

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 60.04 * Camicie , camicette , T-shirts , magliette a collo alto , camiciole e articoli affini a maglia non elastica nù gommata , diversi dagli indumenti per bambini piccoli ( bùbùs ) , di cotone o di fibre tessili sintetiche , T-shirts e magliette a collo alto di fibre artificiali *

( codice Nimexe : 60.04-01 , 05 , 13 , 18 , 28 , 29 , 29 , 30 , 41 , 50 , 58 * *

categoria 4 * *

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Irlanda nuove possibilità di importazione nei confronti del Brasile per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1979 .

Articolo 3

La Repubblica irlandese è destinataria della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 14 marzo 1979 .

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 121 del 3 . 6 . 1971 , pag . 26 .