31979D0275

79/275/CEE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario alcuni tipi di piastrelle, blocchetti, lastre da pavimentazione, delle sottovoci 69.07 ex A e B ex II e 69.08 ex A e B ex II della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 15/03/1979 pag. 0030 - 0030


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1979

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario alcuni tipi di piastrelle , blocchetti , lastre da pavimentazione , delle sottovoce 69.07 ex A e B ex II e 69.08 ex A e B ex II della tariffa doganale comune , originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri

( Il testo in lingua francese è il solo facente fede )

( 79/275/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma ,

vista la domanda a titolo dell 'articolo 115 , primo comma , del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 8 febbraio 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario alcuni tipi di piastrelle , blocchetti , lastre di pavimentazione , delle sottovoci 69.07 ex A e B ex II e 69.08 ex A e B ex Ii della tariffa doganale comune , originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri ,

considerando che in Francia l ' importazione dei prodotti in causa , originari della Corea del Sud è vietata ;

considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l ' attuazione delle predette misure di politica commerciale , mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato ;

considerando che dalla domande emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell ' occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l ' applicazione delle misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ( 1 ) , in particolare dall ' articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato la domanda , data la sua modesta entità ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri , per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 5 febbraio 1979 :

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

69.07 * Piastrelle , blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento , non verniciati nù smaltati : *

ex A * - Piastrelle , dadi e cubi per mosaici , di gres il cui lato maggiore non supera 5 cm *

B ex II * - di gres , ad eccezione di quelli di lato superiore a 40 cm *

69.08 * Altre piastrelle , blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento : *

ex A * - Piastrelle , dadi e cubi per mosaici , non di terracotta comune , il cui lato maggiore non supera 5 cm *

B ex II * - altri , di materie ceramiche ad eccezione della terracotta comune *

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1979 .

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 20 febbraio 1979 .

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 121 del 3 . 6 . 1971 , pag . 26 .