79/244/CEE: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli in legno ed altri (eccetto i motori e i meccanismi d'animazione per giocattoli e modelli ridotti e i loro pezzi staccati) delle sottovoci 97.03 A e ex B della tariffa doganale comune, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 06/03/1979 pag. 0015 - 0015
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1979 che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli in legno ed altri ( eccetto i motori e i meccanismi d ' animazione per giocattoli e modelli ridotti e i loro pezzi staccati ) delle sottovoci 97.03 A e ex B della tariffa doganale comune , originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri ( Il testo in lingua francese è il solo facente fede ) ( 79/244/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma , vista la domanda a titolo dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 7 febbraio 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli in legno ed altri ( eccetto i motori e i meccanismi d ' animazione per giocattoli e modelli ridotti e i loro pezzi staccati ) delle sottovoci 97.03 A e ex B della tariffa doganale comune , originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri , considerando che in Francia l ' importazione dei prodotti in causa , originari di Taiwan , è soggetta a restrizioni quantitative ; considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l ' attuazione delle predette misure di politica commerciale , mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato ; considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell ' occupazione ; considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , possono aggravare dette difficoltà economiche ; considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ; considerando che per conseguenza si deve autorizzare l ' applicazione delle misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ( 1 ) , in particolare dall ' articolo 1 ; considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alle domande di licenza che hanno motivato la domanda , data la loro modesta entità , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri , per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate alla data di adozione della presente decisione : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 97.03 A e ex B * I giocattoli in legno ed altri ( eccetto i motori e i meccanismi d ' animazione per giocattoli e modelli ridotti e i loro pezzi staccati ) Articolo 2 La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1979 . Articolo 3 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 16 febbraio 1979 . Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 121 del 3 . 6 . 1971 , pag . 26 .