79/236/CEE: Decisione della Commissione, dell' 8 febbraio 1979, che proroga, per quanto concerne taluni paesi terzi, il termine di cui all' articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE e all' articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 70/458/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 052 del 02/03/1979 pag. 0020 - 0020
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell ' 8 febbraio 1979 che proroga , per quanto concerne taluni paesi terzi , il termine di cui all ' articolo 21 , paragrafo 2 , della direttiva 70/457/CEE e all ' articolo 32 , paragrafo 2 , della direttiva 70/458/CEE ( 79/236/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 21 , paragrafo 2 , terza frase , vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE ( 4 ) , in particolare l ' articolo 32 , paragrafo 2 , terza frase , considerando che , ai sensi dell ' articolo 21 , paragrafo 1 , della direttiva 70/457/CEE e dell ' articolo 32 , paragrafo 1 , della direttiva 70/458/CEE , il Consiglio constata su proposta della Commissione se i controlli delle selezioni conservatrici , effettuati in un paese terzo , offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri ; considerando che , con decisione 78/476/CEE , del 30 maggio 1978 ( 5 ) , il Consiglio ha proceduto a questa constatazione per quanto concerne taluni paesi terzi ; considerando che , per quanto concerne il Giappone , l ' Austria , la Svizzera , la Cecoslovacchia , la Iugoslavia e parzialmente la Polonia , le informazioni disponibili non hanno ancora permesso una simile constatazione ; considerando che , per non perturbare gli scambi commerciali tradizionale di taluni Stati membri è necessario prorogare il termine di cui all ' articolo 21 , paragrafo 2 , della direttiva 70/457/CEE e all ' articolo 32 , paragrafo 2 , della direttiva 70/458/CEE ; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 1 . Il termine di cui all ' articolo 21 , paragrafo 2 , della direttiva 70/457/CEE è prorogato , per quanto riguarda l ' Austria , la Cecoslovacchia , la Svizzera e la Iugoslavia per le specie agricole , fino al 30 giugno 1980 . 2 . Il termine di cui all ' articolo 32 , paragrafo 2 ? della direttiva 70/458/CEE è prorogato , per quanto riguarda il Giappone , la Polonia e la Svizzera per le specie orticole , fino al 30 giugno 1980 . Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , l ' 8 febbraio 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 16 del 20 . 1 . 1978 , pag . 23 . ( 3 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 7 . ( 4 ) GU n . L 236 del 26 . 8 . 1978 , pag . 13 . ( 5 ) GU n . L 152 dell ' 8 . 69 . 1978 , pag . 17 .