31979D0236

79/236/CEE: Decisione della Commissione, dell' 8 febbraio 1979, che proroga, per quanto concerne taluni paesi terzi, il termine di cui all' articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE e all' articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 70/458/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 02/03/1979 pag. 0020 - 0020


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell ' 8 febbraio 1979

che proroga , per quanto concerne taluni paesi terzi , il termine di cui all ' articolo 21 , paragrafo 2 , della direttiva 70/457/CEE e all ' articolo 32 , paragrafo 2 , della direttiva 70/458/CEE

( 79/236/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 21 , paragrafo 2 , terza frase ,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE ( 4 ) , in particolare l ' articolo 32 , paragrafo 2 , terza frase ,

considerando che , ai sensi dell ' articolo 21 , paragrafo 1 , della direttiva 70/457/CEE e dell ' articolo 32 , paragrafo 1 , della direttiva 70/458/CEE , il Consiglio constata su proposta della Commissione se i controlli delle selezioni conservatrici , effettuati in un paese terzo , offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri ;

considerando che , con decisione 78/476/CEE , del 30 maggio 1978 ( 5 ) , il Consiglio ha proceduto a questa constatazione per quanto concerne taluni paesi terzi ;

considerando che , per quanto concerne il Giappone , l ' Austria , la Svizzera , la Cecoslovacchia , la Iugoslavia e parzialmente la Polonia , le informazioni disponibili non hanno ancora permesso una simile constatazione ;

considerando che , per non perturbare gli scambi commerciali tradizionale di taluni Stati membri è necessario prorogare il termine di cui all ' articolo 21 , paragrafo 2 , della direttiva 70/457/CEE e all ' articolo 32 , paragrafo 2 , della direttiva 70/458/CEE ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . Il termine di cui all ' articolo 21 , paragrafo 2 , della direttiva 70/457/CEE è prorogato , per quanto riguarda l ' Austria , la Cecoslovacchia , la Svizzera e la Iugoslavia per le specie agricole , fino al 30 giugno 1980 .

2 . Il termine di cui all ' articolo 32 , paragrafo 2 ? della direttiva 70/458/CEE è prorogato , per quanto riguarda il Giappone , la Polonia e la Svizzera per le specie orticole , fino al 30 giugno 1980 .

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , l ' 8 febbraio 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 16 del 20 . 1 . 1978 , pag . 23 .

( 3 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 7 .

( 4 ) GU n . L 236 del 26 . 8 . 1978 , pag . 13 .

( 5 ) GU n . L 152 dell ' 8 . 69 . 1978 , pag . 17 .