79/80/CEE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1978, che modifica le decisioni 73/30/CEE, 77/331/CEE e 78/118/CEE relative a garanzie sanitarie speciali in materia di leucosi bovina (I testi in lingua tedesca, danese, olandese e inglese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 24/01/1979 pag. 0022 - 0022
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1978 che modifica le decisioni 73/30/CEE , 77/331/CEE e 78/118/CEE relative a garanzie sanitarie speciali in materia di leucosi bovina ( I testi in lingua danese , olandese , tedesca e inglese sono i soli facenti fede ) ( 79/80/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 2 , considerando che con decisione 73/30/CEE della Commissione ( 3 ) , modificata da ultimo dalla decisione 77/58/CEE ( 4 ) , la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata ad applicare garanzi sanitarie speciali in materia di lotta contro la leucosi in caso di introduzione nel suo territorio di bovini da allevamento e da produzione ; considerando che detta autorizzazione è stata estesa il 22 aprile 1977 alla Danimarca e si Paesi Bassi con decisione 77/331/CEE della Commissione ( 5 ) , nonchù il 23 dicembre 1977 all ' Irlanda e al Regno Unito con decisione 78/118/CEE della Commissione ( 6 ) ; considerando che il beneficio di questa autorizzazione è stato limitato nelle predette decisioni sino al 31 dicembre 1978 in modo da consentire alla Commissione di formulare proposte al Consiglio per elaborare , in materia , una normativa comunitaria ; considerando che , a tal fine , nel dicembre 1978 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento ; che è pertanto necessario prevedere un congruo periodo per consentire di adottare e di applicate , in condizioni soddisfacenti , questa normativa ; che , a tale scopo , occorre rinviare di un anno , ovvero fino al 31 dicembre 1979 , la data limite prevista per fruire delle autorizzazioni speciali concesse agli Stati membri suindicati ; considerando che l ' utilizzazione di un metodo sierologico per la diagnosi della malattia risulta dai progressi tecnici in materia e presenta garanzie superiori a quelle della prova ematologica ancora in vigore ; che , a questo riguardo , la proposta della Commissione , presentata al Consiglio nel dicembre 1978 , prevede segnatamente la sostituzione progressiva della prova ematologica con una prova sierologica comunitaria ; che , in conseguenza , già da ora e in attesa dell ' adozione della prova sierologica comunitaria è d ' uopo permettere agli Stati membri interessati l ' utilizzazione di metodi sierologici per la diagnosi della malattia ; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 La date del « 31 dicembre 1978 » figurante nell ' articolo 1 delle decisioni 73/30/CEE , 77/331/CEE e 78/118/CEE è sostituita dalla date del « 31 dicembre 1979 » . Articolo 2 Fino al 31 dicembre 1979 , la prova ematologica prevista dall ' articolo 2 delle decisioni 73/30/CEE , 77/331/CEE e 78/118/CEE può essere sostituita con una prova sierologica effettuata conformemente alle indicazioni dello Stato membro destinatario . Articolo 3 La Repubblica federale di Germania , il Regno di Danimarca , il Regno dei Paesi Bassi , l 'Irlande e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 22 dicembre 1978 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 pag . 1977/64 . ( 2 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 . pag . 81 . ( 3 ) GU n . L 77 del 26 . 3 . 1973 , pag . 40 . ( 4 ) GU n . L 11 del 14 . 1 . 1977 , pag . 30 . ( 5 ) GU n . L 116 del 7 . 5 . 1977 , pag . 13 . ( 6 ) GU n . L 40 del 10 . 2 . 1978 , pag . 21 .