31979D0080

79/80/CEE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1978, che modifica le decisioni 73/30/CEE, 77/331/CEE e 78/118/CEE relative a garanzie sanitarie speciali in materia di leucosi bovina (I testi in lingua tedesca, danese, olandese e inglese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 24/01/1979 pag. 0022 - 0022


++++

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1978

che modifica le decisioni 73/30/CEE , 77/331/CEE e 78/118/CEE relative a garanzie sanitarie speciali in materia di leucosi bovina

( I testi in lingua danese , olandese , tedesca e inglese sono i soli facenti fede )

( 79/80/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 2 ,

considerando che con decisione 73/30/CEE della Commissione ( 3 ) , modificata da ultimo dalla decisione 77/58/CEE ( 4 ) , la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata ad applicare garanzi sanitarie speciali in materia di lotta contro la leucosi in caso di introduzione nel suo territorio di bovini da allevamento e da produzione ;

considerando che detta autorizzazione è stata estesa il 22 aprile 1977 alla Danimarca e si Paesi Bassi con decisione 77/331/CEE della Commissione ( 5 ) , nonchù il 23 dicembre 1977 all ' Irlanda e al Regno Unito con decisione 78/118/CEE della Commissione ( 6 ) ;

considerando che il beneficio di questa autorizzazione è stato limitato nelle predette decisioni sino al 31 dicembre 1978 in modo da consentire alla Commissione di formulare proposte al Consiglio per elaborare , in materia , una normativa comunitaria ;

considerando che , a tal fine , nel dicembre 1978 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento ; che è pertanto necessario prevedere un congruo periodo per consentire di adottare e di applicate , in condizioni soddisfacenti , questa normativa ; che , a tale scopo , occorre rinviare di un anno , ovvero fino al 31 dicembre 1979 , la data limite prevista per fruire delle autorizzazioni speciali concesse agli Stati membri suindicati ;

considerando che l ' utilizzazione di un metodo sierologico per la diagnosi della malattia risulta dai progressi tecnici in materia e presenta garanzie superiori a quelle della prova ematologica ancora in vigore ; che , a questo riguardo , la proposta della Commissione , presentata al Consiglio nel dicembre 1978 , prevede segnatamente la sostituzione progressiva della prova ematologica con una prova sierologica comunitaria ; che , in conseguenza , già da ora e in attesa dell ' adozione della prova sierologica comunitaria è d ' uopo permettere agli Stati membri interessati l ' utilizzazione di metodi sierologici per la diagnosi della malattia ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La date del « 31 dicembre 1978 » figurante nell ' articolo 1 delle decisioni 73/30/CEE , 77/331/CEE e 78/118/CEE è sostituita dalla date del « 31 dicembre 1979 » .

Articolo 2

Fino al 31 dicembre 1979 , la prova ematologica prevista dall ' articolo 2 delle decisioni 73/30/CEE , 77/331/CEE e 78/118/CEE può essere sostituita con una prova sierologica effettuata conformemente alle indicazioni dello Stato membro destinatario .

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania , il Regno di Danimarca , il Regno dei Paesi Bassi , l 'Irlande e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 22 dicembre 1978 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 pag . 1977/64 .

( 2 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 . pag . 81 .

( 3 ) GU n . L 77 del 26 . 3 . 1973 , pag . 40 .

( 4 ) GU n . L 11 del 14 . 1 . 1977 , pag . 30 .

( 5 ) GU n . L 116 del 7 . 5 . 1977 , pag . 13 .

( 6 ) GU n . L 40 del 10 . 2 . 1978 , pag . 21 .