79/70/CEE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1978, recante seconda modifica della decisione 78/360/CEE che autorizza alcuni Stati membri a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 24/01/1979 pag. 0010 - 0010
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1978 recante seconda modifica della decisione 78/360/CEE che autorizza alcuni Stati membri a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato ( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede ) ( 79/70/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1761/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 7 , visto il regolamento ( CEE ) n . 985/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d ' intervento sul mercato del burro e della crema di latte ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2714/72 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 7 bis , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 649/78 della Commissione ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1369/78 ( 6 ) , prevede che gli Stati membri possano essere autorizzati a procedere alla vendita a prezzo ridotto del burro di ammasso pubblico o a concedere un aiuto per il burro di ammasso privato ai fini della sua immissione al consumo diretto sotto forma di burro concentrato ; considerando che alcuni Stati membri sono stati autorizzati dalla decisione 78/360/CEE della Commissione ( 7 ) , modificata alla decisione 78/707/CEE ( 8 ) , a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato ; che l ' Irlanda ha chiesto l ' autorizzazione di procedere anche alla vendita di 150 tonnellate di burro e che è in grado di garantirne la destinazione ; che è opportuno completare la predetta decisione onde dar accoglimento a tale domanda ; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Al paragrafo 2 dell ' articolo 1 della decisione 78/360/CEE è aggiunta la menzione seguente : Irlanda * 150 tonnellate * Articolo 2 L ' Irlanda è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 20 dicembre 1978 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 204 del 28 . 7 . 1978 , pag . 6 . ( 3 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 291 del 28 . 12 . 1972 , pag . 17 . ( 5 ) GU n . L 86 dell ' 1 . 4 . 1978 , pag . 33 . ( 6 ) GU n . L 166 del 22 . 6 . 1978 , pag . 30 . ( 7 ) GU n . L 103 del 15 . 4 . 1978 , pag . 35 . ( 8 ) GU n . L 238 del 30 . 8 . 1978 , pag . 22 .