79/37/CEE: Decisione della Commissione, del 7 dicembre 1978, relativa ad una procedura ai sensi dell' articolo 85 del trattato CEE (IV/93-EMO)
Gazzetta ufficiale n. L 011 del 17/01/1979 pag. 0016 - 0023
++++ COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1978 relativa ad una procedura ai sensi dell ' articolo 85 del trattato CEE ( IV/93-EMO ) ( 79/37/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 85 , visto il regolamento ( CEE ) n . 17 del 6 febbraio 1962 ( 1 ) , in particolare gli articoli 6 e 8 , vista la decisione 69/90/CEE della Commissione ( 2 ) , presa in applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , a seguito della notifica presentata il 20 settembre 1962 , conformemente all ' articolo 2 del regolamento n . 17 , dal Comitato europeo di cooperazione tra industrie delle macchine utensili ( CECIMU ) , Bruxelles , a favore delle misure prese per l ' organizzazione delle esposizioni europee della macchina utensile ( EEMU ) , attualmente denominata EMO ( expositions de la maachine-outil ) , in particolare per quanto riguarda la partecipazione degli espositori , viste le domande di rinnovo di detta decisione della Commissione presentate dal segretario generale del CECIMU il 1° luglio 1975 e il 2 aprile 1976 , dopo aver pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . C 66 del 15 marzo 1978 , ai sensi dell ' articolo 19 , paragrafo 3 , del regolamento n . 17 , l ' essenziale del contenuto del regolamento del CECIMU per la partecipazione alle suddette esposizioni , visto il parere del comitato consultivo in materia d ' intese e posizioni dominanti espresso , ai sensi dell ' articolo 10 del regolamento n . 17 , il 26 settembre 1978 , A . I fatti 1 . considerando che il CECIMU è un ' associazione di fatto , costituita nel 1950 , cui aderiscono attualmente le associazioni professionali nazionali di costruttori di macchine utensili seguenti : - Unione costruttori italiani macchine utensili ( UCIMU ) , Milano , Italia , 2 . considerando che le predette associazioni nazionali comprendono tra i loro membri la maggior parte dei costruttori di macchine utensili dei rispettivi paesi ed hanno l ' obbligo di comunicare al CECIMU i criteri d ' ammissione dei loro membri , fermo restando che la loro rappresentanza in seno al CECIMU è limitata esclusivamente ai costruttori di macchine utensili per la lavorazione dei metalli ; 3 . considerando che la decisione d ' accettazione o di rifiuto di nuovi aderenti al CECIMU è di competenza esclusiva del comitato centrale ; 4 . considerando che gli scopi del CECIMU , fissati al momento della sua costituzione , possono riassunti come segue : i ) studiare in comune le teorie e le misure auspicabili , atte a sviluppare , in ciascun paese aderente , le possibilità d ' investimenti in macchine utensili ; ii ) creare i mezzi necessari per provvedere alla divulgazione degli studi così realizzati ; iii ) regolare in comune le manifestazioni commerciali internazionali , di cui la più importante è l ' esposizione , in modo che lo sforzo di ciascun costruttore diventi più efficace e meno costoso ; iv ) risanare , d ' accordo con le associazioni nazionali , il regime delle fiere e delle esposizioni all ' interno di ciascun paese , allo scopo di ridurle possibilmente ad una sola , destinata a documentare la clientela nazionale nel settore delle macchine utensili ; 5 . considerando che sono questi due ultimi scopi ( iii ) e ( iv ) che hanno fatto l ' oggetto tanto della notifica presentata dal CECIMU nel 1962 che delle richieste di rinnovo dell ' autorizzazione ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato CEE , accordata dalla Commissione con decisione del 13 marzo 1969 , 6 . considerando che fino al 1971 il CECIMU aveva patrocinato 12 esposizioni europee della macchina utensile ( EEMU ) ; che nel 1971 il CECIMU ha deciso d ' organizzare a livello mondiale le esposizioni che esso organizzava precedentemente a livello europeo , aprendo queste esposizioni ai costrutti di macchine utensili e di materiale accessorio del mondo intero ; che , di conseguenza , la sigla delle esposizioni è stata modificata in EMO ( exposition de la machine-outil ) ; che detta sigla è unica , qualunque sia lingua del paese che organizza l ' esposizione ; 7 . considerando che l ' essenziale del contenuto del regolamento delle EMO è il seguente : a ) le EMO sono organizzate dal CECIMU tutti gli anni dispari , con una rotazione di sede tra Parigi , Hannover e Milano ; la loro realizzazione materiale è affidata all ' associazione , aderente al CECIMU , che ha sede nel paese in cui ha luogo l ' esposizione ; b ) il materiale ammesso alle EMO consiste , principalmente , in macchine utensili per la lavorazione dei metalli , attualmente così definite dal CECIMU : « S ' intende per macchina utensile per la lavorazione dei metalli una macchina mossa da una fonte di energia ad essa esterna , non trasportabile a mano durante il suo funzionamento , che lavora i metalli per asportazione , stampaggio , procedimenti fisicochimici o una combinazione di dette tecniche » . In questa definizione non sono comprese le seguenti macchine : - le molatrici e politrici da banco ; - i torni per orologeria il cui diametro ammesso non supera i 100 mm ; - le macchine utensili che , per le loro caratteristiche tecniche , sono inadatte alla lavorazione dei metalli ; - le macchine utensili azionate con le mani o con i piedi ; - le affilatrici per utensili di macchine per la lavorazione del legno ; - tutte le macchine utensili da banco , cioè le macchine utensili che sono separabili dai loro supporti ; - le macchine utensili che , per le loro caratteristiche tecniche , sono adatte solo alla fabbricazione di orologi da polso o di gioielli ; - le macchine utensili che , per le loro caratteristiche tecniche sono adatte unicamente alla manutenzione dei tamburi dei freni , dei dischi dei freni , delle sedi di valvole e dei cilindri degli autoveicoli ; - le trance punzonatrici universali e le trance per ferri per cemento armato . Il presente elenco d ' esclusioni è valido per la 3 EMO che si svolgerà a Milano nel 1979 . Esso potrebbe in seguito venir esteso per tener conto dello sviluppo tecnico del settore . Rispetto alla situazione esistente al momento della decisione precedente , questo elenco d ' esclusioni costituisce un ' estensione , in quanto le macchine utensili menzionate negli ultimi 4 trattini non erano , fino ad ora , escluse dalla definizione e dunque dal divieto di cui alla clausola detta « I/7 » ( vedi in appresso c ) , i ) ; c ) i costruttori di macchine utensili che espongono alle EMO devono effettuare , per il materiale esposto , almeno due delle tre operazioni seguenti : « progettare » , « fabbricare » e « vendere » ; essi devono , inoltre , rispettare le seguenti condizioni : i ) impegnarsi , se eespongono macchine utensili all ' EMO , a non esporre durante lo stesso anno , nù direttamente nù indirettamente , macchine utensili in nessun ' altra fiera , esposizione o salone organizzato in uno dei paesi la cui associazione nazionale di costruttori di macchine utensili faccia parte del CECIMU ( per « indirettamente » s ' intende l 'esposizione tramite agenti , rappresentanti , grossisti , rivenditori od altri intermediari ) ; tuttavia la scelta tra la partecipazione all ' EMO e la partecipazione a qualsiasi altra manifestazione è assolutamente libera , anche per i costruttori membri di un ' associazione nazionale aderente al CECIMU ( clausola detta « I/7 » ) . Non sono considerati fiere , esposizioni o saloni , nù la presentazione da parte di un costruttore , in locali propri o di sue filiali , di macchine di sua fabbricazione , nù la presentazione da parte di un distributore , rappresentante o grossista , in locali di sua proprietà o da lui utilizzati , di macchine di cui egli assicuri la commercializzazione . Inoltre , il CECIMU può , su richiesta , autorizzare la partecipazione ad una esposizione che non abbia nessuno scopo di vendita ma serva esclusivamente a : a ) una presentazione storica o di una produzione regionale , b ) fini scientifici od educativi ( per esempio , congressi , università ) , c ) un pubblico interesse ( difesa , sicurezza del lavoro , ergonomia , tutela dell ' ambiente ) . Il numero ed i tipi di macchine devono essere in funzione del carattere della manifestazione ; ii ) i costruttori che sono vincolati da un accordo di cessione di licenza di fabbricazione o da un accordo di cooperazione tecnica possono - tutti - esporre all ' EMO le macchine utensili oggetto dell ' accordo . Però , se uno di essi presenta , nel corso dello stesso anno , una o più macchine utensili , oggetto dell ' accordo , in un ' altra fiera , esposizione o salone di un paese aderente al CECIMU , anche l ' altro contraente è escluso da tale partecipazione relativamente a tutta la parte della propria gamma di prodotti che ricade nell ' accordo di cessione di licenza o di cooperazione tecnica ; iii ) se all ' EMO partecipano società multinazionali o imprese di uno stesso gruppo , reciprocamente collegate e finanziariamente interdipendenti , le norme precedenti si applicano a tutte le imprese del gruppo o della società multinazionale ; iv ) se macchine utensili progettate a costruite da un fabbricante che espone all ' EMO vengono egualmente commercializzate sotto altra marca o sotto altro nome , diverso da quello utilizzato dall ' espositore all ' EMO , l ' obbligo di cui al paragrafo i ) di cui sopra s ' applica al costruttore che espone all ' EMO per tutte le marche e i nomi sotto i quali vengono commercializzate le macchine utensili da lui costruite o progettate ; d ) la mancata osservanza di tali prescrizioni comporta automaticamente l ' esclusione dall ' EMO o , qualora l ' infrazione sia stata commessa successivamente alla chiusura di quest ' ultima , l ' esclusione dall ' EMO seguente . Essa comporta , inoltre , la perdita della garanzia versata al momento della domanda d ' ammissione ; e ) un costruttore che participa all ' EMO può , nello stesso anno , mettere le macchine utensili di sua fabbricazione a disposizione d ' espositori ad altre fiere , esposizioni o saloni che si tengono in un paese membro del CECIMU , alle seguenti condizioni : i ) queste macchine devono servire esclusivamente alla dimostrazione di utensili , accessori od attrezzature di macchine utensili , ii ) devono essere soppresse o nascoste tutte le marche ed indicazioni che ne consentano l ' identificazione , iii ) nessuna azione commerciale ( pubblicità , consegna di cataloghi , offerte , ecc . ) deve essere effettuata a favore di tali macchine , iv ) la presenza di queste macchine alle manifestazioni suddette deve essere precedentemente autorizzata dal commissariato generale del CECIMU . Il commissariato generale è autorizzato ad esercitare un controllo per assicurare , tra l ' altro , che la messa a disposizioni e la presentazione di tali macchine siano conformi , sotto ogni aspetto , al regolamento dell ' EMO ; f ) l ' ammissione all ' EMO è decisa dal commissariato generale . Se questi ha obiezioni da avanzare , sottopone la domanda d ' ammissione al CECIMU . Gli espositori riceveranno , entro il quinto mese che precede l ' inaugurazione dell ' EMO , la conforma della loro ammissione . Essa non verrà mantenuta se le condizioni che ne hanno autorizzato la concessione non sono più osservate , in particolare se tutte le condizioni previste dal regolamento non sono soddisfatte , se l ' espositore non ha osservato detto regolamento nel corso di un ' EMO precedente , se la sua solvibilità è incerta o se la sua partecipazione è tale da contravvenire alle regole che proteggono contro la concorrenza sleale . È vietata la cessione a terzi dei diritti derivanti dall ' ammissione all ' esposizione . Se un espositore è escluso dall ' EMO o se gli è rifiutata la partecipazione ad una particolare manifestazione o fiera , la segerteria generale del CECIMU lo informa dei motivi del rifiuto mediante lettera raccomandata . L ' espositore può interporre appello contro la decisione entro un termine di 14 giorni , proponendo ricorso sia dinnanzi ad un organo d ' arbitrato , composto da un accessore nominato dall ' espositore , da un accessore nominato dal CECIMU e da un arbitro indipendente , che dinnanzi al tribunale competente del luogo in cui si svolge l ' EMO ; g ) l ' attribuzione dei padiglioni è effettuata dall ' associazione nazionale organizzatrice ; la medesima associazione stabilisce anche i prezzi e le altre condizioni d ' affitto dei padiglioni ; 8 . considerando che fino al giugno 1975 , data in cui si è tenuta a Parigi la 1a EMO , non erano state mai rifiutate ammissioni o pronunciate esclusioni ( il CECIMU si era limitato raccomandazioni a taluni espositori per violazione della clausola « I/7 » ; che , in occasione della suddetta esposizione , nonchù di quella di Hannover del settembre 1977 , sono state decise dal CECIMU una serie di esclusioni per infrazioni al regolamento ; che , di conseguenza , per assicurare un controllo più obiettivo dell ' equa applicazione del regolamento EMO , il CECIMU ha accettato di introdurre il sistema d ' arbitrato di cui sopra ( vedi punto 7 f ) , che consente alle imprese escluse dall ' EMO d ' interporre appello presso un organismo indipendente dal CECIMU ; 9 . considerando che , parallelamente allo sviluppo di manifestazioni e saloni specializzati , si manifesta attualmente una tendenza ad aumentare il numero e ad ingrandire le fiere locali o regionali non specializzate ; che la Commissione , di conseguenza , è intervenuta nei confronti del CECIMU ed ha ottenuto l ' inserimento di una clausola che prevede l ' attenuazione della portata della clausola restrittiva detta « I/7 » in caso di partecipazione a certe manifestazione ( vedi più sopra punto 7 c ) , i ) , secondo e terzo capoverso ) ; 10 . considerando che , secondo le stime del CECIMU , il costo medio sopportato da un costruttore che espone le sue macchine utensili alla EMO non è superiore che del 5-10 % a quello incorso per esporre le stesse macchine ad altre esposizioni o fiere di carattere nazionale o regionale ; che , d ' altronde , la maggior parte dei produttori di macchine utensili della Comunità sono imprese di piccola o media taglia ; che essi realizzano una parte importante del loro fatturato all ' esportazione , poichù circa il 40 % della produzione comunitaria di macchine utensili è venduta fuori della Comunità ; che la metà circa visitatori dell ' EMO del 1977 proveniva da paesi extra-comunitari ; che si stima , in generale , che un produttore di macchine utensili che esporta una parte della sua produzione debba partecipare ad almeno 4 o 5 fiere od esposizioni nazionali o regionali durante l ' anno nel quale l ' EMO non ha luogo , per restare competitivo al cospetto dei suoi concorrenti ; che il costo complessivo di tali partecipazioni è quindi ben superiore a quello occorrente per partecipare ad un ' EMO ove , peraltro , sono presenti acquirenti e concorrenti provenienti da tutti i paesi del mondo ; 11 . considerando che , a seguito della pubblicazione del 15 marzo 1978 , ai sensi dell ' articolo 19 , paragrafo 3 , del regolamento n . 17 , un certo numero d ' osservazioni ormulate da terzi interessati sono state inviate alla Commissione ; che questa , dopo esame , ha chiesto al CECIMU d ' apportare alcuni emendamenti al regolamento dell ' EMO , ciò che è stato fatto ; B . Applicabilità dell ' articolo 85 , paragrafo 1 12 . considerando che , per le ragioni già esposte nella decisione del 13 marzo 1969 , le seguenti misure adottate dal CECIMU concernenti il regolamento EMO costituiscono una decisione di un associazione d ' associazioni d ' imprese che ha per oggetto e per effetto di restringere il gioco della concorrenza all ' interno del mercato comune : a ) l ' impegno per i costruttori di macchine utensili che hanno esposto le loro macchine in un ' EMO di non partecipare , nù direttamente nù indirettamente , ad alcuna altra fiera , esposizione o salone organizzato in uno dei paesi ove l ' associazione nazionale dei costruttori di macchine utensili è membro del CECIMU - ad eccezione di casi particolari e con l ' autorizzazione speciale del CECIMU stesso ; b ) l ' esclusione dall ' EMO del costruttore che ha sottoscrito un contratto di licenza per la fabbricazione di macchine utensili , allorchù la controparte ha partecipato , nel corso dell ' anno , ad altre esposizioni di dette macchine , anche soltanto sotto il proprio nome , in uno dei paesi membri del CECIMU ; c ) l ' esclusione dall ' EMO di tutte le società appartenenti ad un stesso gruppo o società multinazionale , di cui una sola società ha esposto , nel corso dell ' anno in cui si tiene l ' EMO , macchine utensili in altre esposizioni in uno dei paesi membri del CECIMU ; d ) l ' esclusione dall ' EMO del costruttore di macchine utensili che sono state presentate ad altre fiere , esposizioni o saloni da agenti , rivenditori a qualsiasi altro intermediario ; e ) la necessità del consenso del segretario generale del CECIMU affinchù le macchine utensili esposte in un ' EMO possano essere messe a disposizioni di espositori a fiere , esposizioni o saloni nei paesi membri del CECIMU per dimostrazioni di utensili o accessori , con l ' obbligo , in ogni caso , di rendere invisibile il marchio di fabbrica del costruttore ; considerando che ne consegue che , un anno ogni due , gli organizzatori d ' esposizioni e fiere di paesi della CEE che non siano quelli ove si svolge l ' EMO sono nell ' impossibilità di presentare nelle loro esposizioni le macchine utensili esposte all ' EMO , tranne che in casi particolari autorizzati dal CECIMU ( vedi 7 c ) , i ) ; che il regolamento EMO limitata dunque , un anno sì ed un anno no , la concorrenza fra i pestatori di servizi che sono questi organizzatori d ' esposizioni e di fiere ; considerando che i costruttori di macchine utensili sono limitati , un anno su due , nella loro attività promozionale in ragione della loro partecipazione , o meno , all ' EMO che ciò limitata la possibilità dei costruttori che partecipano all ' EMO di concludere , nel corso dello stesso anno , affari in altre regioni attraverso la loro partecipazione ad altre fiere ed esposizioni ; considerando inoltre che viene limitata anche l ' attività concorrenziale degli ausiliari commerciali dei costruttori di macchine utensili ; che , infatti , negli anni dispari , se un costruttore espone all ' EMO le sue macchine utensili , nessun distributore delle macchine utensili in questione può presentarle ad altre manifestazioni che si svolgano in uno dei paesi la cui associazione faccia parte del CECIMU , tranne che in casi particolari e dietro autorizzazione speciale del CECIMU ; che è , quindi , possibile che due distributori di macchine utensili concorrenti , che operino nello stesso mercato , si trovino in una posizione concorrenziale diversa , a seconda che i rispettivi fabbricanti abbiano , o no , partecipato direttamente od indirettamente all ' EMO ; 13 . considerando che le restrizioni della concorrenza di cui sopra possono pregiudicare il commercio tra Stati membri ; che , infatti , a ) gli organizzatori di fiere e d ' esposizioni dei paesi della CEE , negli anni dispari , potranno elencare nella loro pubblicità solo una gamma ristretta di macchine utensili , in quanto la maggior parte dei principali costruttori di macchine utensili si limita , ogni secondo anno , a partecipare ad una sola esposizione , cioè l ' EMO ; b ) è impossibile per i costruttori di macchine utensili che vogliano introdursi in un certo mercato o che abbiano nuovi prodotti da far conoscere e da vendere , partecipare ad altre fiere ed esposizioni di carattere internazionali in cui sono facilitati i contatti e la conclusione d ' affari con commercianti di altri paesi ; c ) gli ausiliari commerciali dei costruttori di macchine utensili che hanno partecipato all ' EMO non possono , negli anni dispari , esporre , nei paesi membri del CECIMU , le macchine utensili ad altre fiere ed esposizioni e perdono , di conseguenza , un ' importante possibilità d ' entrare in contatto con la loro clientela e concludere affari in questi paesi . d ) sussistono difficoltà anche per i clienti dei costruttori di macchine utensili che non sono sempre in grado di recarsi facilmente in paesi diversi dal loro per vedere la macchine utensili che possono interessarli ed , eventualmente , per acquistarle ; C . Applicabilità dell ' articolo 85 , paragrafo 3 14 . considerando che le decisioni del CECIMU concernenti il regolamento EMO soddisfano ai presupposti per l ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , per le seguenti ragioni : a ) l ' attività del CECIMU che mira a realizzare l ' EMO va considerata come un fattore di razionalizzazione della partecipazione alle fiere ed esposizioni , fatto questo importante soprattutto in un settore d ' attività economica in cui tale partecipazione comporta spese particolarmente elevate ; infatti , i ) gli EMO consentono di raggruppare e di confrontare le quasi totalità dell ' offerta di macchine utensili costruite dai produttori di una certa dimensione e , di conseguenza , d ' offrire una visione globale completa del settore , servendo così da stimolo ai produttori , orientando nella maniera migliore la domanda molto diversificata di macchine utensili e permettendo di concludere con un minimo di sforzi promozionali numerosi affari ; ii ) sebbene le spese di partecipazione all ' EMO siano spesso più elevate di partecipazione ad altre esposizioni e fiere nazionali e locali , esse devono essere paragonate solo al complesso delle spese che un produttore dovrebbe sopportare se partecipasse a tutta una serie di altre fiere o esposizioni che gli procurasse gli stessi risultati commerciali . Dato che le maggior parte dei fabbricanti di macchine utensili sono imprese di taglia piccola o media , che tuttavia realizzano una parte notevole del loro fatturato all ' esportazione , è della massima importanza che essi possano , un anno ogni due , limitare la loro partecipazione ad una sola esposizione , ove hanno la possibilità di presentare la gamma completa delle macchine di loro produzione ai clienti venuti da tutto il mondo . Negli anni pari , viceversa , essi possono programmare la loro partecipazione ad almeno 4 o 5 esposizioni , senza peraltro avere nessuna garanzia di poter contare sulla presenza della stessa clientela proveniente da ogni parte del mondo . Ne consegue che , con la partecipazione all ' EMO , il costo delle macchine utensili viene gravato di un importo di spese di partecipazione a fiere es esposizioni nettamente inferiore . In merito utensili , bisogna notare che ogni fabbricante resta del tutto libero di scegliere , negli anni pari , le manifestazioni pubblicitarie che ritiene più vantaggiose e , negli anni dispari , tra l ' EMO e queste altre manifestazioni . Tuttavia , nel caso in cui scelga di partecipare all ' EMO , può essere autorizzato ad esporre altrove talune sue macchine utensili ; iii ) per quanto concerne l ' attività svolta dai distributori dei costuttori di macchine utensili , bisogna osservare che la presenza all ' EMO dei costuttori di macchine utensili che essi rappresentano apporta loro un vantaggio - perlomeno indiretto - in quanto la presenza delle grandi marche di costuttori attira una clientela potenziale che è possibile sfruttare immediatamente ; ciò è tanto più vero quando questi distributori sono presenti essi stessi all ' EMO accanto ai loro costituttori , come di solito avviene ; considerando che quanto precede consente di concludere che il regolamento EMO contribuisce a migliorare la distribuzione dei prodotti in causa ed a promuovere il progresso economico ; b ) il concentrate periodicamente in un luogo unico , ma scelto per avvicendamento in vari paesi , la parte essenziale di tutta la produzione mondiale di macchine utensili , come effettivamente realizzato dall ' EMO , consente agli utilizzatori interessati d ' evitare numerosi spostamenti e d 'orientarsi , in una sola volta , tra i prodotti che potrebbero eventualmente acquistare , grazie e contatti diretti con gli espositori . Grazie poi alle esenzioni concesse per la presentazione di certe macchine alle manifestazioni locali , alcuni utilizzatori di piccola o media importanza economica che non visitano l ' EMO hanno l ' occasione di vedere alle fiere locali le macchine utensili che presentano per essi un interesse particolare . Inoltre , la partecipazione più limitata alle fiere ed esposizioni , alla quale consegue una diminuzione delle spese pubblicitarie che gravano sul prezzo delle macchine utensili , permette di contenere il costo di questi prodotti e , di conseguenza , tenuto conto dell ' intensa concorrenza esistente sul mercato , il prezzo di vendita agli acquirenti ; considerando che il regolamento EMO ha dunque effetti positivi diretti e sufficientemente importanti per gli utilizzatori , ai quali viene riservata congrua parte dei benefici risultanti dalla razionalizzazione introdotta dall ' EMO ; c ) le restrizioni risultanti dall ' impegno assunto dai costruttori di macchine utensili , o dai loro ausiliari commerciali che espongono alle EMO , di non partecipare ad alcun ' altra esposizione negli anni dispari , salvo in casi eccezionali e previa autorizzazione del CECIMU , sono condizioni « sine qua non » per arrivare alla razionalizzazione della presentazione delle macchine utensili alle fiere ed esposizioni . Senza tali restrizioni gli effetti di razionalizzazione sarebbero in buona parte risotti ( se non eliminati ) , poichù i costuttori che vogliono esporre all ' EMO non potrebbero rifiutarsi di prender parte ad un certo numero di altre fiere od esposizioni cui parteciperebbero quelli , tra i loro concorrenti , che non sono presenti all ' EMO . Inoltre , queste restrizioni non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere l ' obiettivo voluto , in quanto , da un lato , negli anni pari , i produttori ed i loro ausiliari commerciali sono liberi d ' esporre dove vogliono , il che evita gli inconvenienti di un sistema troppo rigido e , dall ' altro , negli anni dell ' EMO , essi possono sempre chiedere l ' autorizzazione del CECIMU d ' esporre anche altrove certe loro macchine ; considerando che è opportuno tener conto , a tal proposito , del numero d ' organizzazione fieristiche in grado d ' accogliere un ' esposizione di macchine utensili che richiede impianti di notevole importanza ; che , va , inoltre , considerato anche il fatto che , avendo il CECIMU esonerato tutte le macchine utensili da banco dall ' applicazione della clausola « I/7 » del regolamento EMO ed avendo previsto per i costuttori ( o per i loro intermediari ) la possibilità di presentare ad altre fiere ed esposizioni non specializzate , di carattere locale , determinate macchine utensili , senza che questo implichi l ' esclusione di tutta la loro gamma di produzione dall ' EMO , le suddette restrizioni! sono state attenuate ; considerando che il regolamento EMO non impone dunque restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere i suddetti obiettivi ; d ) per gli organizzatori di fiere e d ' esposizioni , le macchine utensili rappresentano solo uno degli elementi pubblicitari e qualsiasi costruttore resta inoltre libero , anche negli anni dispari , di scegliere fra l ' EMO ed altre manifestazioni : i ) da un lato , gli organizzatori di fiere altri che il CECIMU hanno la possibilità d 'organizzare , negli anni pari , esposizioni alle quali tutti gli interessati possono partecipare liberamente e , negli altri anni , possono eventualmente contare sulla partecipazione di alcuni produttori di macchine utensili che non hanno esposto all ' EMO o che hanno ottenuto un ' autorizzazione particolare del CECIMU ; ii ) d ' altro lato , il fatto che i costruttori di macchine utensili ( o i loro ausiliari commerciali ) siano obbligati ad una scelta in materia non elimina la concorrenza fra le imprese interessate , soprattutto dopo l ' introduzione della possibilità d ' ottenere dal CECIMU autorizzazioni per esporre altrove , anche nel corso dell ' anno in cui ha luogo l ' EMO ; considerando che il CECIMU non ha dunque eliminato la concorrenza nù fra gli organizzatori di fiere nù fra i venditori di macchine utensili ; 15 . considerando che , di conseguenza , la decisione della Commissione del 13 marzo 1969 può essere rinnovata , ai sensi dell ' articolo 8 , paragrafo 2 , del regolamento n . 17 , in quanto tutti i presupposti per l ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato continuano ad essere soddisfatti ; D . Applicabilità degli articoli 6 ed 8 del regolamento n . 17 16 . considerando che le domande di rinnovo della decisione di applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , adottata dalla Commissione sono state presentate dal CECIMU anteriormente al 31 dicembre 1978 , data di scadenza della validità di detta decisione ; chù , in applicazione dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 , la decisione della Commissione può prendere effetto dal 1° gennaio 1979 ; 17 . considerando che , per determinare la durata di validità della decisione , ai sensi dell ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 , è opportuno tener conto della natura di quest ' attività economica e , in particolare , del ritmo biennale dell ' EMO ; che , in funzione di questo , si può adottare un periodo di 10 anni ; 18 . considerando che è opportuno inserire nella decisione , ai sensi dell ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 , alcuni oneri destinati a consentire alla Commissione di controllare l ' applicazione da parte del CECIMU della clausola detta « I/7 » ; che è opportuno obbligare il CECIMU a comunicare immediatamente tutti i documenti e le informazioni concernenti tutti i casi di rifiuto d ' ammissione o d ' esclusione di un costruttore da un ' EMO nonchù tutti i casi di rifiuto d ' autorizzazione ad un costruttore d ' esporre altrove , direttamente od indirettamente , nel corso dell ' anno in cui si tiene l ' EMO , alcune delle sue macchine ; che , inoltre , il CECIMU e tutte le associazioni nazionali di costruttori di macchine utensili della Comunità che ne sono membri devono informare la Commissione di ogni fiera od esposizione che sia , eventualmente , organizzata o patrocinata negli anni durante i quali non ha luogo l ' EMO da una di queste associazioni e , in particolare , trasmetterle , in tempo utile , prima dell ' inizio di esse , tutti i regolamenti ed altre disposizioni concernenti l ' ammissione o l ' esclusione da tale fiera od esposizione , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Le disposizioni dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili , ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , alle norme del regolamento dell ' EMO riguardanti la partecipazione degli espositori ad altre fiere o manifestazioni che se tengono negli Stati membri della Comunità economica europea . Articolo 2 La dichiarazione di cui all ' articolo 1 è sottoposta agli oneri seguenti : a ) il CECIMU farà immediatamente conoscere alla Commissione tutti i casi di rifiuto d ' ammissione alle EMO e d ' esclusione da queste di un costruttore di macchine utensili , nonchù tutti i casi di rifiuto d ' autorizzazione ad un costruttore di esporre altrove alcune delle sue macchine utensili nel corso dell ' anno in cui si tiene l ' EMO . Esso terrà la Commissione al corrente degli sviluppi dei casi succitati e delle decisioni che esso o gli organi d ' arbitrato hanno preso ; b ) il CECIMU e tutte le associazioni nazionali di costruttori di macchine utensili della Comunità membri del CECIMU sono , inoltre , tenuti ad informare la Commissione di ogni fiera od esposizione che organizzeranno o patrocineranno , durante gli anni in cui non c ' è EMO e le trasmetteranno in tempo utile , prima dell ' inizio di esse , tutti i regolamenti ed altre disposizioni concernenti l ' ammissione o l ' esclusione da tali fiere od esposizioni . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1979 ed è valida fino al 31 dicembre 1988 . Articolo 4 La presente decisione è destinata al Comitato europeo di cooperazione tra industrie delle macchine utensili ( CECIMU ) , Bruxelles , nonchù alle associazioni nazionali di costruttori di macchine utensili seguenti , che sono attualmente membri del CECIMU : - Unione costruttori italiani macchine utensili ( UCIMU ) , Milano , Italia , Fatto a Bruxelles , il 7 dicembre 1978 . Per la Commissione Raymond VOUEL Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 . ( 2 ) GU n . L 69 del 20 . 3 . 1969 , pag . 13 .