79/25/CECA: Decisione della Commissione, del 7 dicembre 1978, che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1978 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 009 del 13/01/1979 pag. 0037 - 0038
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1978 che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell ' industria carboniera per l ' anno 1978 ( Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede ) ( 79/25/CECA ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , vista la decisione n . 528/76/CECA della Commissione , del 25 febbraio 1976 , relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell ' industria carboniera ( 1 ) , sentito il Consiglio , I considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione , conformemente all ' articolo 2 della decisione , gli interventi finanziari diretti o indiretti che esso intende effettuare nel 1978 a favore dell ' industria del carbon fossile , fra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione i seguenti aiuti : * in milioni di DM * - nel quadro di un programma di investimenti si intende agevolare finanziariamente , attraverso la concessione di aiuti , singoli progetti di investimenti * 732,0 * - incentivi allo sviluppo e all ' innovazione ( collaudo di apparecchiatura tecnica di nuova progettazione ) nell ' industria del carbon fossile * 99,8 * - i lavoratori a giornata e a cottimo riceveranno un premio di minatore per ogni turno trascorso in sotterraneo * 112,0 * - aiuti per la costituzione di scorte di sicurezza a lungo termine * 124,8 * considerando che gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno ; considerando che l ' aiuto agli investimenti per un importo di 732 000 000 di DM è previsto a favore di investimenti nelle miniere , cokerie , fabbriche di agglomerati e centrali di miniera ; che l ' aiuto raggiunge una percentuale che supera il 90 % di tutti quanti gli investimenti ; considerando che nel quadro degli orientamenti politici comunitari per il carbone , l ' aiuto agli investimenti per il 1978 , notevolmente aumentato rispetto al 1977 , merita un giudizio positivo in quanto favorisce la stabilizzazione a lungo termine dell ' estrazione nei bacini tedeschi ; che l ' aiuto è conforme all ' articolo 7 , paragrafo 1 , della decisione ; considerando che finalità ed entità dell ' aiuto richiesto dimostrano che si tratta di un intervento del tipo che obbliga il governo tedesco , conformemente all ' articolo 7 , paragrafo 5 , della decisione , a notificare alla Commissione almeno una volta all ' anno per i singoli progetti di cui è stata decisa l ' esecuzione , gli obiettivi prefissi , gli investimenti che essi richiedono e gli importi degli aiuti ; considerando che l ' aiuto all ' innovazione ( 99 800 000 DM ) deve permettere che i risultati delle ricerche possano essere trasporti quanto prima nel processo di produzione ; che l ' aiuto è inferiore alle spese sostenute dalle imprese e viene concesso a progetti singoli , la cui realizzazione permette di far assegnamento a medio termine su un utile economico tangibile nell ' industria carboniera ; considerando che finalità ed entità dell ' aiuto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all ' articolo 7 , paragrafi 2 e 3 , della decisione ; considerando che l ' aiuto ( 112 000 000 di DM ) accordato per finanziare i premi di minatore contribuisce alla stabilità del personale qualificato , di cui l ' industria carboniera ha assolutamente bisogno per aumentare la sua produttività ; considerando che inoltre le imprese , per le necessarie assunzioni , la formazione , l' adattamento e la stabilità del personale , si accollano un onere largamente superiore all ' importo dell ' aiuto per il premio di minatore ; considerando che finalità ed entità del premio del minatore dimostrano che si tratta di un intervento conforme all ' articolo 8 della decisione ; considerando che l ' aiuto per la costituzione di scorte di sicurezza a lungo termine ( 124 800 000 DM ) rappresenta un intervento del governo tedesco destinato ad aumentare la sicurezza dell ' approvvigionamento energetico a lungo termine ; che a questo scopo , la « Notgemeinschaft Deutscher Steinkohlenbergbau » ha acquistato 10 milioni di tonnellate di carbone e di coke ; che l ' aiuto previsto dal governo federale copre solo parzialmente le spese generali effettivamente sostenute per la manutenzione delle scorte ; considerando che finalità ed entità dell ' aiuto richiesto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all ' articolo 10 della decisione ; II considerando che per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune , è necessario , conformemente all ' articolo 3 , paragrafo 2 , della decisione , tener conto anche di tutte le altre misure finanziarie a favore della produzione corrente previste per il 1978 ; considerando che su questa base di calcolo , l ' importo totale degli interventi è dell ' ordine di 752 400 000 UCE , vale a dire 8,56 UCE/t ; che la produzione corrente tedesca ( per tonnellate ) è sovvenzionata più di quella britannica e molto meno di quella francese e belga ; considerando che per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti a favore della produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune si può esservate quanto segue : - grazie alle scorte elevate di carbone e di coke non si registreranno per il 1978 difficoltà di approvvigionamento ; - le consegne di carbone tedesco ad altri paesi della Comunità aumenteranno nel 1978 rispetto all ' anno precedente ; - nel 1977 non si è avuta alcuna operazione di allineamento dei prezzi ; - i prezzi tedeschi del carbone da coke e del carbone-vapore non si risolveranno per il 1978 in un aiuto indiretto ai consumatori industriali del carbone ; - nel 1978 l ' estrazione verrà razionalizzata grazie ad elevati investimenti ; considerando che si può quindi concludere che gli aiuti previsti per il 1978/1979 a favore dell ' industria del carbon fossile sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ; considerando che questa constatazione vale anche tenuto conto degli aiuti concessi alle miniere di carbone in base alla decisione n . 73/287/CECA ; III considerando che conformemente all ' articolo 14 , paragrafo 1 , della decisione , la Commissione deve accertare che gli aiuti concessi vengano impiegati per gli obbiettivi precisati negli articoli da 7 a 12 della suddetta decisione ; che essa dev ' essere informata in particolare sull ' entità e sulla ripartizione dei pagamenti , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concedere per l ' anno civile 1978 i seguenti aiuti a favore dell ' industria del carbon fossile : 1 . concessione di un aiuto all ' investimento sino a concorrenza di 732 000 000 di DM a favore delle imprese nell ' industria carboniera per stimolare gli investimenti ; 2 . incentivi allo sviluppo e all ' innovazione a concorrenza di 99 800 000 DM ; 3 . concessione di un premio di minatore ai lavorati a giornata e a quelli a cottimo per ogni turno lavorato in sotterraneo a concorrenza di 112 000 000 di DM complessivamente ; 4 . un aiuto di 124 800 000 DM per la costituzione di scorte di sicurezza a lungo termine . Articolo 2 Il governo federale comunicherà alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 marzo 1979 i dati relativi agli aiuti concessi ai sensi della presente decisione , in particolare l ' entità e la ripartizione dei versamenti effettuati . Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 7 dicembre 1978 . Per la Commissione Guido BRUNNER Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 63 dell ' 11 . 3 . 1976 , pag . 1 .