31979D0025

79/25/CECA: Decisione della Commissione, del 7 dicembre 1978, che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1978 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 009 del 13/01/1979 pag. 0037 - 0038


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1978

che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell ' industria carboniera per l ' anno 1978

( Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede )

( 79/25/CECA )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

vista la decisione n . 528/76/CECA della Commissione , del 25 febbraio 1976 , relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell ' industria carboniera ( 1 ) ,

sentito il Consiglio ,

I

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione , conformemente all ' articolo 2 della decisione , gli interventi finanziari diretti o indiretti che esso intende effettuare nel 1978 a favore dell ' industria del carbon fossile , fra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione i seguenti aiuti :

* in milioni di DM *

- nel quadro di un programma di investimenti si intende agevolare finanziariamente , attraverso la concessione di aiuti , singoli progetti di investimenti * 732,0 *

- incentivi allo sviluppo e all ' innovazione ( collaudo di apparecchiatura tecnica di nuova progettazione ) nell ' industria del carbon fossile * 99,8 *

- i lavoratori a giornata e a cottimo riceveranno un premio di minatore per ogni turno trascorso in sotterraneo * 112,0 *

- aiuti per la costituzione di scorte di sicurezza a lungo termine * 124,8 *

considerando che gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno ;

considerando che l ' aiuto agli investimenti per un importo di 732 000 000 di DM è previsto a favore di investimenti nelle miniere , cokerie , fabbriche di agglomerati e centrali di miniera ; che l ' aiuto raggiunge una percentuale che supera il 90 % di tutti quanti gli investimenti ;

considerando che nel quadro degli orientamenti politici comunitari per il carbone , l ' aiuto agli investimenti per il 1978 , notevolmente aumentato rispetto al 1977 , merita un giudizio positivo in quanto favorisce la stabilizzazione a lungo termine dell ' estrazione nei bacini tedeschi ; che l ' aiuto è conforme all ' articolo 7 , paragrafo 1 , della decisione ;

considerando che finalità ed entità dell ' aiuto richiesto dimostrano che si tratta di un intervento del tipo che obbliga il governo tedesco , conformemente all ' articolo 7 , paragrafo 5 , della decisione , a notificare alla Commissione almeno una volta all ' anno per i singoli progetti di cui è stata decisa l ' esecuzione , gli obiettivi prefissi , gli investimenti che essi richiedono e gli importi degli aiuti ;

considerando che l ' aiuto all ' innovazione ( 99 800 000 DM ) deve permettere che i risultati delle ricerche possano essere trasporti quanto prima nel processo di produzione ; che l ' aiuto è inferiore alle spese sostenute dalle imprese e viene concesso a progetti singoli , la cui realizzazione permette di far assegnamento a medio termine su un utile economico tangibile nell ' industria carboniera ;

considerando che finalità ed entità dell ' aiuto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all ' articolo 7 , paragrafi 2 e 3 , della decisione ;

considerando che l ' aiuto ( 112 000 000 di DM ) accordato per finanziare i premi di minatore contribuisce alla stabilità del personale qualificato , di cui l ' industria carboniera ha assolutamente bisogno per aumentare la sua produttività ;

considerando che inoltre le imprese , per le necessarie assunzioni , la formazione , l' adattamento e la stabilità del personale , si accollano un onere largamente superiore all ' importo dell ' aiuto per il premio di minatore ; considerando che finalità ed entità del premio del minatore dimostrano che si tratta di un intervento conforme all ' articolo 8 della decisione ;

considerando che l ' aiuto per la costituzione di scorte di sicurezza a lungo termine ( 124 800 000 DM ) rappresenta un intervento del governo tedesco destinato ad aumentare la sicurezza dell ' approvvigionamento energetico a lungo termine ; che a questo scopo , la « Notgemeinschaft Deutscher Steinkohlenbergbau » ha acquistato 10 milioni di tonnellate di carbone e di coke ; che l ' aiuto previsto dal governo federale copre solo parzialmente le spese generali effettivamente sostenute per la manutenzione delle scorte ;

considerando che finalità ed entità dell ' aiuto richiesto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all ' articolo 10 della decisione ;

II

considerando che per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune , è necessario , conformemente all ' articolo 3 , paragrafo 2 , della decisione , tener conto anche di tutte le altre misure finanziarie a favore della produzione corrente previste per il 1978 ;

considerando che su questa base di calcolo , l ' importo totale degli interventi è dell ' ordine di 752 400 000 UCE , vale a dire 8,56 UCE/t ; che la produzione corrente tedesca ( per tonnellate ) è sovvenzionata più di quella britannica e molto meno di quella francese e belga ;

considerando che per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti a favore della produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune si può esservate quanto segue :

- grazie alle scorte elevate di carbone e di coke non si registreranno per il 1978 difficoltà di approvvigionamento ;

- le consegne di carbone tedesco ad altri paesi della Comunità aumenteranno nel 1978 rispetto all ' anno precedente ;

- nel 1977 non si è avuta alcuna operazione di allineamento dei prezzi ;

- i prezzi tedeschi del carbone da coke e del carbone-vapore non si risolveranno per il 1978 in un aiuto indiretto ai consumatori industriali del carbone ;

- nel 1978 l ' estrazione verrà razionalizzata grazie ad elevati investimenti ;

considerando che si può quindi concludere che gli aiuti previsti per il 1978/1979 a favore dell ' industria del carbon fossile sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ;

considerando che questa constatazione vale anche tenuto conto degli aiuti concessi alle miniere di carbone in base alla decisione n . 73/287/CECA ;

III

considerando che conformemente all ' articolo 14 , paragrafo 1 , della decisione , la Commissione deve accertare che gli aiuti concessi vengano impiegati per gli obbiettivi precisati negli articoli da 7 a 12 della suddetta decisione ; che essa dev ' essere informata in particolare sull ' entità e sulla ripartizione dei pagamenti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concedere per l ' anno civile 1978 i seguenti aiuti a favore dell ' industria del carbon fossile :

1 . concessione di un aiuto all ' investimento sino a concorrenza di 732 000 000 di DM a favore delle imprese nell ' industria carboniera per stimolare gli investimenti ;

2 . incentivi allo sviluppo e all ' innovazione a concorrenza di 99 800 000 DM ;

3 . concessione di un premio di minatore ai lavorati a giornata e a quelli a cottimo per ogni turno lavorato in sotterraneo a concorrenza di 112 000 000 di DM complessivamente ;

4 . un aiuto di 124 800 000 DM per la costituzione di scorte di sicurezza a lungo termine .

Articolo 2

Il governo federale comunicherà alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 marzo 1979 i dati relativi agli aiuti concessi ai sensi della presente decisione , in particolare l ' entità e la ripartizione dei versamenti effettuati .

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 7 dicembre 1978 .

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 63 dell ' 11 . 3 . 1976 , pag . 1 .