31979D0006

79/6/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa all'accettazione della raccomandazione del 13 giugno 1978 del Consiglio di cooperazione doganale, intesa ad emendare gli articoli XIV a) e XVI d) della convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/1979 pag. 0023 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 2 pag. 0135
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0030
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 2 pag. 0135
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 5 pag. 0138
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 5 pag. 0138


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1978

relativa all ' accettazione della raccomandazione del 13 giugno 1978 del Consiglio di cooperazione doganale , intesa ad emendare gli articoli XIV a ) e XIV d ) della convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali

( 79/6/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 28 e 113 ,

vista la raccomandazione della Commissione ,

considerando che i nove Stati membri sono parti contraenti della convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali ; che la tariffa doganale comune è stata elaborata sulla base di detta nomenclatura ;

considerando che il Consiglio di cooperazione doganale può raccomandare alle parti contraenti degli emendamenti alla convenzione ; che il 13 giugno 1978 detto Consiglio ha emesso una raccomandazione intesa ad emendare gli articoli XIV a ) e XVI d ) di questa convenzione ;

considerando che , ai sensi di detta convenzione , il testo di qualsiasi progetto d ' emendamento raccomandato viene comunicato dal ministero degli affari esteri del Belgio a tutte le parti contraenti e ai governi di tutti gli altri Stati firmatari o aderenti e che sono è considerato accettato se nessuna delle parti contraenti formula obiezioni nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di tale comunicazione ; che , in mancanza di obiezioni , l ' emendamento entra in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine suddetto ;

considerando che il ministero degli affari esterni del Belgio ha comunicato il testo della raccomandazione del 13 giugno 1978 alle parti contraenti il 30 giugno 1978 , con effetto a decorrere dal 1° luglio 1978 ; che pertanto , se non sarà stata formulata nessuna obiezione sul suo complesso o su una delle parti , la raccomandazione sarà considerata accettata il 31 dicembre 1978 e entrerà in vigore il 1° luglio 1979 ;

considerando che nessuna obiezione deve muoversi nei confronti della precitata raccomandazione nel suo complesso ,

DECIDE :

Articolo unico

La raccomandazione del 13 giugno 1978 del Consiglio di cooperazione doganale intesa ad emendare gli articoli XIV a ) e XVI d ) della convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali è accettata per essere applicata a decorrere dal 1° luglio 1979 .

Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D . GENSCHER