31978R3177

Regolamento (CEE) n. 3177/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia (1979)

Gazzetta ufficiale n. L 377 del 30/12/1978 pag. 0025 - 0032


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3177/78 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1978

che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia ( 1979 )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia ( 1 ) , è stato firmato il 22 luglio 1972 ;

considerando che gli articoli 1 e 2 del protocollo n . 1 allegato a questo accordo prevedono per i prodotti elencati un ritmo particolare di soppressione progressiva dei dazi doganali e che , in virtù dell ' articolo 3 di questo protocollo , le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposte a dei massimali indicativi annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti ; che , tuttavia , in virtù dell ' articolo 3 , lettera b ) , la Comunità deve sospendere l ' applicazione di alcuni massimali ; che di conseguenza è necessario stabilire i massimali che si debbono applicare per il 1979 ; che in questa situazione è ugualmente necessario che la Commissione sia regolarmente informata dell ' evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione ; che pertanto è opportuno sottoporre l ' importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza ;

considerando che questo obiettivo puo essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull ' imputazione , su scala comunitaria , delle importazion dei prodotti in questione ai massimali indicativi , man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo ; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario ;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto ;

considerando che per alcuni prodotti nei confronti dei quali la Comunità sospende l ' applicazione dei massimali indicativi conformemente all ' articolo 3 del protocollo n . 1 e per altri prodotti non sottoposti al regime dei massimali , bisogna seguire l ' evoluzione delle importazioni ; che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1979 le importazioni dei prodotti originari della Svezia elencati nell ' allegato I del presente regolamento , sono sottoposte a dei massimali indicativi ed a sorveglianza comunitaria .

La designazione dei prodotti di cui al primo comma , le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono riportati nell ' allegato I .

2 . Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d ' immissione al consum e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n . 3 dell ' accordo .

Una merce puo essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali .

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato , a livello della Comunità , sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti .

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite ; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4 .

3 . Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione puo ristabilire , mediante regolamento e sino alla fine dell ' anno civile , la riscossione dei dazi doganali di cui all ' articolo 3 , lettera f ) , del protocollo n . 1 dell ' accordo .

4 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il giorno 15 di ogni mese , gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente . A richiesta della Commissione , essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade .

Articolo 2

Nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1979 le importazioni dei prodotti di cui all ' allegato II originari della Svezia sono sottoposte a sorveglianza comunitaria .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 15 di ogni mese , gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente ; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n . 3 dell ' accordo .

Articolo 3

Al fine di assicurare l ' applicazione del presente regolamento , la Commissione prende tutte le misure utili , in stretta collaborazione con gli Stati membri .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , add 19 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . - D . GENSCHER

( 1 ) GU n . L 300 del 31 . 12 . 1972 , pag . 96 .

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE E SOGGETTA A DEI MASSIMALI INDICATIVI NEL 1979

* Numero della * * * Importo del

N . d ' ordine * tariffa doganale * Designazione delle merci * Codice Nimexe * massimale

* comune * * * in tonnellate

1 * 2 * 3 * 4 * 5

* 48.01 * Carta e cartoni , compresa l ' ovatta di cellulosa ,

* * in rotoli o in fogli :

* * C . Carta e cartoni kraft :

* * II . altri :

I S 1 * * _ Carta e cartoni kraft per copertine , * 48.01-15 , 21 , 27 , 31 * 464 088

* * cosiddetti " kraftliner " ( a )

I S 2 * * _ Carta kraft per sacchi di grande * 48.01-16 , 23 , 28 * massimale

* * capacità ( a ) * * sospeso

I S 3 * * _ non nominati * 48.01-08 , 09 , 11 , 12 , * massimale

* * * 13 , 17 , 19 , 25 , * sospeso

* * * 26 , 29 , 33

* * ex F . altri :

I S 4 * * _ Carta bibbia , carta seta ; carte per la * 48.01-58 , 61 , 62 , 66 * 33 927

* * stampa e la scrittura , non contenenti

* * paste di legno meccaniche o aventi

* * tenore di paste di legno meccaniche

* * inferiore o uguale a 5 % ( a )

I S 5 * * _ Carta per la stampa e la scrittura * 48.01-64 , 65 , 69 * 144 209

* * contenente paste di legno meccaniche

* * ( a )

I S 6 * * _ Carta di pasta semichimica da ondu - * 48.01-75 * massimale

* * lare , cosiddetta " fluting " ( a ) * * sospeso

I S 7 * * _ non nominati , esclusa l ' ovatta di cellu - * 48.01-41 , 43 , 45 , 52 , * massimale

* * losa e delle falde di fibre di cellulosa , * 53 , 54 , 55 , 56 , * sospeso

* * cosiddette " tissue " * 77 , 82 , 84 , 86 ,

* * * 88 , 91 , 93 , 95 ,

* * * 97

I S 8 * 48.04 * Carta e cartoni semplicemente riuniti me - * 48.04-tutti i nn . * massimale

* * diante incollatura , non impregnati né intonacati * * sospeso

* * alla superficie , anche rinforzati internamente ,

* * in rotoli o in fogli

* 48.05 * Carta e cartoni semplicemente ondulati ( anche

* * con copertura incollata ) , increspati , pieghettati ,

* * goffrati , impressi a secco o perforati , in rotoli o

* * in fogli :

I S 9 * * B . altri * 48.05-21 , 29 , 30 , 50 , * 53 896

* * * 80

* 48.07 * Carta e cartoni , patinati , intonacati , impregnati

* * o coloriti in superficie ( marmorizzati , fantasia o

* * " indieppés " e simili ) o stampati ( diversi da

* * quelli del capitolo 49 ) , in rotoli o in fogli :

* * C . altri :

I S 10 * * _ Carta patinata per la stampa o la scrit - * 48.07-57 , 58 , 59 * 45 050

* * tura

I S 11 * * _ non nominati * 48.07-55 , 56 , 64 , 65 , * 123 006

* * * 66 , 68 , 70 , 81 ,

* * * 85 , 91 , 97 , 99

* 48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso deter -

* * minato :

I S 12 * * B . altri * 48.15-10 , 21 , 29 , 30 , * 13 906

* * * 40 , 50 , 61 , 65 ,

* * * 95 , 99

* 48.16 * Scatole , sacchi ed altri contenitori di carta o di

* * cartone ; cartonaggi per ufficio , per magazzino

* * e simili :

I S 13 * * A . Scatole , sacchi ed altri contenitori di carta * 48.16-10 , 91 , 95 , 96 , * massimale

* * o di cartone * 98 * sospeso

* 48.21 * Altri lavori di pasta di carta , di carta , di car -

* * tone o di ovatta di cellulosa :

I S 14 ) * * B . Assorbenti per bambini piccoli ( bébés ) , condi - * 48.21-11 * ) 15 258

) * * zionati per la vendita al minuto * * )

) * * D . altri * 48.21-15 , 21 , 25 , 31 , * )

* * * 33 , 37 , 40 , 50 , * )

* * * 60 , 70 , 99 * )

* 73.02 * Ferro-leghe :

I S 15 * * E . Ferro-cromo e ferro-silico-cromo * 73.02-51 , 55 * 24 386

* * G . altre :

I S 16 * * _ Ferro-molibdeno * 73.02-81 * massimale

* * * * sospeso

* 73.15 * Acciai legati e acciai fini al carbonio nelle

* * forme indicate alle voci dal n . 73.06 al n . 73.14

* * incluso :

* * B . Acciai legati :

I S 17 * * _ inossidabili o refrattari ( a ) * 73.71-13 , 23 , 53 , 93 * massimale

* * * 73.72-13 , 33 * sospeso

* * * 73.73-13 , 23 , 33 , 43 ,

* * * 53 , 83

* * * 73.74-23 , 53 , 83

* * * 73.75-23 , 33 , 43 , 53 ,

* * * 63 , 73 , 83 , 93

* * * 73.76-13

I S 18 * * _ rapidi ( a ) * 73.71-14 , 24 , 54 , 94 * massimale

* * * 73.73-14 , 24 , 34 , 54 * sospeso

* * * 73.74-54

* * * 73.75-24 , 34 , 44 , 54 ,

* * * 64 , 84

* * * 73.76-14

I S 19 * * _ altri * 73.71-19 , 21 , 29 , 55 , * 92 213 ( 1 )

* * * 56 , 59 , 99

* * * 73.72-11 , 19 , 39

* * * 73.73-19 , 25 , 26 , 29 ,

* * * 35 , 36 , 39 , 49 ,

* * * 55 , 59 , 72 , 74 ,

* * * 89

* * * 73.74-21 , 29 , 51 , 52 ,

* * * 59 , 72 , 74 , 89 ,

* * * 90

* * * 73.75-11 , 19 , 29 , 39 ,

* * * 49 , 59 , 69 , 79 ,

* * * 89 , 99

* * * 73.76-15 , 16 , 19

* 73.18 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) di ferro o di ac -

* * ciaio , esclusi gli oggetti della voce n . 73.19 :

* * ex C . altri :

I S 20 * * _ Tubi in acciaio inossidabile o refrat - * 73.18-44 , 51 , 66 , 76 * massimale

* * tario ( a ) * * sospeso

* 81.04 * Altri metalli comuni , greggi o lavorati ; cermet ,

* * greggi o lavorati :

* * K . Titanio :

I S 21 * * II . lavorato * 81.04-58 * 51

( 1 ) Compresi i prodotti di cui al trattato CECA .

( a ) A condizione che siano conformi alle definizioni riportate nell ' allegato III .

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL ' ARTICOLO 2

* Numero della

N . d ' ordine * tariffa doganale * Designazione delle merci * Codice Nimexe

* comune

1 * 2 * 3 * 4

II S 1 * 44.15 * Legno impiallacciato e legno compensato , anche commisti * 44.15-tutti i nn .

* * con altre materie ; legno intarsiato o incrostato

II S 2 * 44.18 * Legno detto " artificiale " o " ricostituito " , formato con trucioli , * 44.18-tutti i nn .

* * segatura , farina di legno o altri avanzi legnosi , agglo -

* * merati con resine naturali o artificiali o con altri leganti

* * organici , in pannelli , lastre , blocchi e simili

* 48.01 * Carta e cartoni , compresa l ' ovatta di cellulosa , in rotoli o

* * in fogli :

* * ex F . altri :

II S 3 * * _ Carta da imballaggio al solfito ( a ) * 48.01-71 , 73

II S 4 * 48.03 * Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni , compresa la * 48.03-tutti i nn .

* * carta detta " cristallo " , in rotoli o in fogli

II S 5 * 44.11 * Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali , anche * 44.11-tutti i nn .

* * agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri

* * leganti organici

* 73.02 * Ferro-leghe :

II S 6 ) * * A . Ferro-manganese : * ) 73.02-19 , 40

) * * II . altro * )

) * * D . Ferro-silico-manganese * )

II S 7 * * C . Ferro-silicio * 73.02-30

* * G . altre :

II S 8 * * _ Ferro-vanadio * 73.02-83

II S 9 * * _ altri , esclusi il ferro-molibdeno e il ferro-vanadio * 73.02-60 , 70 , 98

* 73.15 * Acciai legati e acciai fini al carbonio nelle forme indicate

* * alle voci dal n . 73.06 al n . 73.14 incluso :

II S 10 * * A . Acciai fini al carbonio ( 1 ) * 73.61-10 , 20 , 50 , 90

* * * 73.62-10 , 30

* * * 73.63-10 , 21 , 29 , 50 ,

* * * 72 , 74 , 79

* * * 73.64-20 , 50 , 72 , 75 ,

* * * 79 , 90

* * * 73.65-21 , 23 , 25 , 53 ,

* * * 55 , 70 , 81 , 83

* * * 73.66-40 , 81 , 86 , 89

* 73.18 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) di ferro o di acciaio , esclusi

* * gli oggetti della voce 73.19 :

II S 11 ( * * B . diritti e a pareti di spessore uniforme , diversi da * 73.18-15

( * * quelli compresi nella sottovoce A , di lunghezza massi -

( * * ma di 4,50 m , di acciaio legato contenente , in peso ,

( * * da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 %

( * * incluso di cromo e , eventualmente , 0,50 % o meno di

( * * molibdeno

( * * ex C . altri :

( * * _ Tubi diritti e a pareti di spessore uniforme , diversi * 73.18-21

( * * da quelli compresi nella sottovoce A , di acciaio

( * * legato contenente , in peso , da 0,90 a 1,15 % incluso

( * * di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo e ,

( * * eventualmente , 0,50 % o meno di molibdeno , di

( * * lunghezza superiore a 4,50 m

* 76.01 * Alluminio greggio ; cascami e rottami di alluminio :

II S 12 * * A . Alluminio greggio * 76.01-11 , 15

* 81.04 * Altri metalli comuni , greggi o lavorati ; cermet , greggi e lavo -

* * rati :

* * K . Titanio :

II S 13 * * I . greggio ; cascami e rottami * 81.04-56

( 1 ) Compresi i prodotti di competenza del trattato CECA .

( a ) A condizione che siano conformi alle definizioni riportate nell ' allegato III .

ALLEGATO III

DEFINIZIONI

ex 48.01 C II Carta e cartone kraft per copertine , cosiddetti " kraftliner "

Sono considerati carta e cartone kraft per copertine , cosiddetti " kraftliner " , la carta o il cartone apparecchiati o monolucidi , presentati in rotoli , con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale , con peso al m2 superiore a 115 g e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 35 .

ex 48.01 C II Carta kraft per sacchi di grande capacità

E considerata carta kraft per sacchi di grande capacità la carta apparecchiata , presentata in rotoli , con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale , con peso al m2 uguale o superiore a 60 g e inferiore o uguale a 115 g , con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 38 e il cui allungamento in senso trasversale è superiore a 4,5 % e l ' allungamento in senso di macchina superiore a 2 % .

ex 48.01 F Carta per la stampa e carta per la scrittura , non contenente paste di legno meccaniche o con un tenore di paste di legno meccaniche inferiore o uguale a 5 %

E considerata altra carta per la stampa o altra carta per la scrittura senza pasta di legno meccanica , o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 % , la carta che non sia monolucida , per la stampa o la scrittura , con un tenore di pasta di legno meccanica non superiore a 5 % della composizione fibrosa totale .

ex 48.01 F Carta per la stampa e per la scrittura con pasta di legno meccanica

E considerata carta per la stampa o per la scrittura con pasta di legno meccanica la carta che non sia monolucida , per la stampa o per la scrittura , con un tenore di pasta di legno meccanica superiore a 5 % della composizione fibrosa totale .

ex 48.01 F Carta di pasta semichimica da ondulare , cosiddetta " fluting "

E considerata carta di pasta semichimica da ondulare , detta " fluting " , la carta presentata in rotoli , il cui tenore di pasta grezza semichimica ( pasta ottenuta con trattamento chimico moderato seguito da trattamento meccanico ) , di legno di latifoglio , è uguale o superiore a 65 % della composizione fibrosa totale e la cui resistenza alla compressione misurata con il metodo CMT ( Concora Medium Test ) è superiore a 20 kgf .

ex 48.01 F Carta da imballaggio al solfito

E considerata carta da imballaggio al solfito la carta con un tenore di pasta chimica di legno al bisolfito superiore a 40 % della composizione fibrosa totale , con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 15 .

ex 73.15 B Acciai legati inossidabili o refrattari

ex 73.18 C Sono considerati acciai legati inossidabili o refrattari gli acciai legati che contengono , in peso , 12 % e più di cromo , con o senza altri elementi di lega , e meno di 1 % di carbonio .

ex 73.15 B Acciai legati rapidi

Sono considerati acciai legati rapidi gli acciai legati che contengono , con o senza altri elementi di lega , almeno due dei tre seguenti elementi : tungsteno ( wolframio ) , molibdeno e vanadio con un tenore totale , in peso , uguale o superiore a 7 % per questi elementi globalmente considerati e un tenore superiore a 0,6 % di carbonio .