31978R3087

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3087/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo all'adeguamento del coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in servizio e domiciliati in Italia

Gazzetta ufficiale n. L 369 del 29/12/1978 pag. 0010 - 0010
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 2 pag. 0244
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 2 pag. 0244


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REGOLAMENTO ( EURATOM , CECA CEE ) N . 3087/78 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1978

relativo all ' adeguamento del coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in servizio e domiciliati in Italia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee ,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità , definiti dal regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 1 ) e modificati da ultimo dal regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 3085/78 ( 2 ) , in particolare gli articoli 64 e 82 di detto statuto , nonché l ' articolo 20 , primo comma , e l ' articolo 64 di detto regime ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che occorre rettificare il coefficiente correttore per l ' Italia conformemente ai risultati degli studi statistici effettuati dall ' Istituto statistico delle Comunità europee ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Con effetto 1 gennaio 1978 , il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari in servizio in Italia è fissato a 146,4 .

2 . Con effetto 1 gennaio 1978 , il coefficiente correttore applicabile alle pensioni a norma dell ' articolo 82 , paragrafo 1 , secondo comma , dello statuto , è fissato , per i titolari di pensioni che dichiarino di stabilire il proprio domicilio in Italia , a 146,4 .

Articolo 2

I coefficienti correttori per l ' Italia indicati all ' articolo 1 del regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 1461/78 ( 3 ) sono abrogati con effetto 1 gennaio 1978 .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , add 21 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Otto Graf LAMBSDORFF

( 1 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 .

( 2 ) Vedi pag . 6 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) GU n . L 176 del 30 . 6 . 1978 , pag . 1 .