Regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione, del 21 dicembre 1978, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 367 del 28/12/1978 pag. 0017 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0143
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 23 pag. 0223
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0143
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0087
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0087
REGOLAMENTO (CEE) N. 3076/78 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1978 relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1170/77 (2), in particolare gli articoli 5, paragrafo 3 e 18, (1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 137 del 3. 6. 1977, pag. 7. considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1696/71, il luppolo e i prodotti del luppolo in provenienza dai paesi terzi possono essere importati soltanto e presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti ai requisiti qualitativi minimi di commercializzazione stabiliti per il luppolo e i prodotti del luppolo raccolti nella Comunità o ottenuti da tali prodotti ; che l'articolo citato prevede, tuttavia, che questi prodotti siano considerati come prodotti aventi le caratteristiche sopra indicate se sono accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine riconosciuto equivalente al certificato richiesto per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti del luppolo di origine comunitaria; considerando che le modalità di applicazione di tale controllo, nonché le norme relative alla compilazione degli attestati e alla constatazione di equivalenza degli stessi sono state adottate con regolamenti (CEE) n. 1646/78 della Commissione (3) e (CEE) n. 2397/78 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2709/78 (5); (3) GU n. L 191 del 14. 7. 1978, pag. 25 (4) GU n. L 289 del 14. 10. 1978, pag. 1. (5) GU n. L 327 del 22. 11. 1978, pag. 8. considerando che, sulla base dell'esperienza acquisita successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti citati, appare necessario completare i regolamenti stessi e, per motivi di semplificazione amministrativa, raggruppare in un unico regolamento tutte le disposizioni concernenti l'immissione in libera pratica del luppolo e dei prodotti ottenuti dal luppolo provenienti dai paesi terzi, nonché disciplinare separatamente gli attestati di equivalenza rilasciati dai paesi terzi; considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo (6) subordina la commercializzazione dei prodotti del luppolo a requisiti oltremodo rigorosi, in particolare per quanto riguarda i prodotti miscelati ; Che attualmente alle frontiere non esiste alcun metodo che consenta di controllare efficacemente l'osservanza di questi requisiti ; che ad un tale controllo può sostituirsi unicamente l'impegno dei paesi esportatori ad osservare i requisiti comunitari stabiliti per la commercializzazione dei prodotti in causa ; che occorre pertanto esigere che questi prodotti in provenienza dai paesi terzi siano accompagnati dall'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1696/71; (6) GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1. considerando che i requisiti minimi di commercializzazione del luppolo sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo (7); che occorre prevedere modalità di applicazione per il controllo dell'osservanza di tali requisiti per il luppolo importato dai paesi terzi senza un attestato riconosciuto equivalente; (7) GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43. considerando che, per facilitare il controllo da parte delle competenti autorità degli Stati membri, occorre prescrivere la forma e, nella misura necessaria, il contenuto degli attestati e degli estratti nonché le condizioni per il loro impiego; considerando che, in caso di frazionamento di una partita, per tener conto delle pratiche commerciali occorre attribuire alle autorità competenti la facoltà di far redigere, sotto il loro controllo, un estratto dell'attestato per ogni frazione di partita; considerando che, per analogia con il regime comunitario di certificazione, è opportuno escludere determinati prodotti, a motiva del loro particolare impiego, dal controllo o dalla presentazione degli attestati di cui al presente regolamento; considerando che il comitato di gestione non ha formulato alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'immissione in Libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/71 provenienti dai paesi terzi è subordinata alla presentazione della prova del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento predetto. 2. La prova di cui al paragrafo 1 è fornita: a) per il luppolo in coni della voce 12.06 della tariffa doganale comune, dietro presentazione: - dell'attestato previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1696/71, in appresso denominato «attestato di equivalenza» o - dell'«attestato di controllo» di cui all'articolo 4 del presente regolamento; b) per i prodotti diversi dal luppolo in coni della voce 12.06 e i succhi ed estratti di luppolo della sottovoce 13.03 A VI della tariffa doganale comune, dietro presentazione dell'attestato di equivalenza. 3. Ai sensi del presente regolamento si intende per «partita» il quantitativo di prodotti aventi le medesime caratteristiche, spediti da uno stesso speditore ad uno stesso destinatario. Articolo 2 1. L'attestato di equivalenza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo trattino e lettera b), è redatto, per ogni partita, in un originale e due copie su un formulario conforme al modello di cui all'allegato I, nel modo indicato nell'allegato IV. 2. L'attestato di equivalenza è valido soltanto se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi ufficiali abilitati dal paese terzo di origine. 3. L'attestato di equivalenza si considera debitamente vidimato se indica il luogo e la data del rilascio, è firmato e reca il timbro dell'organismo emittente. Articolo 3 1. Ogni imballaggio che forma oggetto di un attestato di equivalenza deve recare le indicazioni seguenti in una delle lingue della Comunità: - designazione del prodotto, - indicazione della varietà o delle varietà, - paese d'origine, - contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato di equivalenza o dell'estratto. 2. Tali indicazioni devono essere apposte sull'imballaggio esterno, in modo leggibile, in caratteri indelebili di dimensione uniforme. Articolo 4 1. L'attestato di controllo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, è rilasciato, per ogni partita, dalle autorità competenti degli Stati membri previo controllo del rispetto dei requisiti minimi di commercializzazione fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 890/78, secondo i metodi previsti dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento citato. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità di cui al paragrafo 1, nonché le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei bolli a secco delle autorità chiamate a intervenire. 3. L'attestato di controllo è redatto in un originale e due copie, su un formulario conforme al modello di cui all'allegato III secondo le disposizioni dell'allegato IV. Articolo 5 1. Qualora, prima di essere immessa in libera pratica, una partita che forma oggetto di un attestato di equivalenza venga rispedita dopo essere stata frazionata, per ogni frazione della partita viene compilato un estratto dell'attestato. In tal caso, l'attestato è sostituito dal numero di estratti necessario. L'estratto è redatto dall'interessato in un originale e due copie su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato II, secondo le disposizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, per l'attestato di equivalenza. 2. L'autorità doganale annota di conseguenza l'originale e le due copie dell'attestato di equivalenza e vidima l'originale e le due copie di ogni estratto. Essa conserva l'originale dell'attestato, fa pervenire le due copie all'autorità investita del controllo del regime di certificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1784/77 e consegna all'interessato l'originale e le due copie di ogni estratto. Articolo 6 All'atto dell'espletamento delle formalità doganali richieste per l'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto al quale si riferisce l'attestato di equivalenza, l'estratto o l'attestato di controllo, l'originale e le due copie vengono presentati alle autorità doganali, le quali li vidimano e conservano l'originale. Esse inoltrano una copia all'autorità dello Stato membro in cui il prodotto e stato immesso in libera pratica che è incaricata di controllare il regime di certificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1784/77. La seconda copia è consegnata all'importatore che deve conservarla per almeno tre anni. Articolo 7 Qualora, dopo l'immissione in libera pratica, il prodotto venga rivenduto, esso dev'essere accompagnato da una fattura o da un documento commerciale compilato dal venditore, nel quale figuri il numero dell'attestato di equivalenza, dell'estratto o dell'attestato di controllo, nonché il nome dell'organismo che ha rilasciato detti attestati o estratti. Nel documento commerciale o nella fattura devono inoltre figurare le informazioni seguenti tratte, secondo il caso: 1. dall'attestato di equivalenza o dall'estratto a) per il luppolo in coni: - designazione del prodotto, - peso lordo, - luogo di produzione, - anno di raccolta, - varietà, - paese d'origine, - contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato; b) per i prodotti ottenuti dal luppolo: oltre alle indicazioni di cui al punto 1 a), il luogo e la data di trasformazione; 2. dall'attestato di controllo: - designazione del prodotto, - peso lordo, - contrassegni e numeri dei colli. Articolo 8 In deroga al presente regolamento, non è subordinata alla presentazione dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, né alle disposizioni di cui all'articolo 3 l'immissione in libera pratica del luppolo e dei prodotti del luppolo sotto indicati, entro il limite, per ogni pacco, di 500 g per il luppolo in coni e la polvere di luppolo, e di 150 g per gli estratti di luppolo: a) presentati in pacchetti destinati alla vendita al minuto per uso privato dell'acquirente, b) destinati alla sperimentazione scientifica e tecnica, c) destinati alle fiere che beneficiano del regime doganale all'uopo previsto. sull'imballaggio devono essere indicati la designazione, il peso e la destinazione finale del prodotto. Articolo 9 I regolamenti (CEE) n. 1646/78 e (CEE) n. 2397/78 sono abrogati. Tuttavia, il formulario figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2397/78 e i formulari dell'attestato di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1646/78, rilasciati dagli Stati membri, continuano ad essere validi fino al 1º gennaio 1981. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1979. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1978. Per la commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ALLEGATO I >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO II >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO III >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI I FORMULARI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO I. CARTA La carta dev'essere bianca e del peso di almeno 40 gr/m2. II. FORMATO Il formato è di - 210 X 297 mm per l'attestato di equivalenza e i relativi estratti, - 210 X 148 mm per l'attestato di controllo. III. LINGUE A. L'attestato di equivalenza dev'essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; esso può essere inoltre compilato nella o in una delle lingue ufficiali del paese emittente. B. L'estratto di equivalenza e l'attestato di controllo debbono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle competenti autorità dello Stato membro emittente. IV. COMPILAZIONE A. I formulari debbono esszere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso sono da compilarsi in modo leggibile, con inchiostro e in stampatello. B. Ciacun formulario è contraddistinto da un numero attribuito dall'organismo emittente; esso è uguale sia per l'originale che per le due copie. C. Per quanto riguarda l'attestato di equivalenza e i relativi estratti: 1. La casella 5 dell'attestato non deve essere compilata per i prodotti a base di luppolo ottenuti da miscele di luppolo. 2. Le caselle 7 e 8 devono essere compilate per tutti i prodotti a base di luppolo. 3. La designazione dei prodotti (casella 9) deve essere operata come segue (a seconda dei casi); a) «luppolo non preparato»: il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e di primo imballaggio; b) «luppolo preparato»: il luppolo che ha subito, fra l'altro, le operazioni di essiccamento finale e d'imballaggio finale; c) «polvere di luppolo»: (comprende anche il luppolo in grani e la polvere di luppolo arricchita); d) «estratto isomerizzato di luppolo»: un estratto nel quale gli acidi alfa hanno subito un'isomerizzazione quasi totale; e) «estratto di luppolo»: un estratto di luppolo diverso dall'estratto isomerizzato; f) «miscela di prodotti a base di luppolo» una miscela dei prodotti di cui alle lettere c),d) ed e), escluso il luppolo. 4. La dicitura «luppolo preparato», o «luppolo non preparato» deve essere seguita dai termini «senza semi», se il contenuto di semi è inferiore al 2% del peso del luppolo, e dai termini «contenente semi» negli altri casi. 5. Qualora i prodotti a base di luppolo siano ottenuti da una miscela di luppolo di diversa varietà e/o provenienza, le varietà e/o le provenienze componenti la miscela devono essere specificate nella casella 9, unitamente alla percentuale in peso di ciascuna di esse.