31978R3061

Regolamento (CEE) n. 3061/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1544/69 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori

Gazzetta ufficiale n. L 366 del 28/12/1978 pag. 0003 - 0004
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0007


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3061/78 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1978

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1544/69 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 28 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che l ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 del Consiglio , del 23 luglio 1969 , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ( 3 ) , prevede la concessione di una franchigia dai dazi della tariffa doganale comune per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale ;

considerando che il valore globale delle merci ammissibili al beneficio di tale franchigia non deve superare , per persona , 25 unità di conto ; che , conformemente all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 , gli Stati membri hanno la facoltà , per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni , di ridurre tale franchigia fino a 10 unità di conto ;

considerando che , a decorrere dal 1 gennaio 1979 , gli importi espressi in unità di conto negli atti adottati in campo doganale dovranno essere espressi in unità di conto europee ;

considerando che tale adattamento non deve avere per effetto di diminuire l ' equivalente espresso in monete nazionali degli importi attualmente ammissibili al beneficio della franchigia ;

considerando che , all ' atto di tale adattamento , si deve anche tener conto delle misure raccomandate a favore dei viaggiatori dalle organizzazioni internazionali specializzate e in particolare di quelle che figurano nell ' allegato F 3 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l ' armonizzazione dei regimi doganali , conclusa per iniziativa del consiglio di cooperazione doganale e della quale la Comunità economica europea e i suoi Stati membri sono parti contraenti ;

considerando che questo duplice obiettivo puo essere conseguito fissando a 40 unità di conto europee l ' importo della franchigia di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 , e a 20 unità di conto europee l ' importo di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ;

considerando , tuttavia , che è opportuno precisare esplicitamente , al fine di evitare qualsiasi interpretazione abusiva , che la franchigia dai dazi della tariffa doganale comune si applica soltanto nei confronti dei viaggiatori provenienti da un paese terzo ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 è cos modificato :

a ) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

" 1 . Una franchigia dai dazi della tariffa doganale comune si applica alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci , per persona , non superi 40 unità di conto europee .

Per l ' applicazione del presente regolamento si intendono per bagagli personali tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo , nonché quelli che presenta in un secondo tempo a questo stesso servizio , a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagagli appresso , al momento della partenza , presso la compagnia che ne ha curato il trasporto .

Non costituiscono bagagli personali i serbatoi portatili contenenti carburante . Tuttavia , per ciascun mezzo di trasporto a motore , è ammesso in franchigia il carburante contenuto in tali serbatoi per un quantitativo non superiore a 10 litri , fatte salve le disposizioni nazionali in materia di detenzione e di trasporto di carburante . "

b ) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo che segue :

" 2 . Gli Stati membri , per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni , hanno la facoltà di ridurre la suddetta franchigia fino a 20 unità di conto europee . "

c ) L ' importo di 25 unità di conto di cui al paragrafo 3 è sostituito dall ' importo di 40 unità di conto europee .

Articolo 2

L ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 è sostituito dal testo seguente :

" 2 . I viaggiatori di età inferiore ai 17 anni non godono di alcuna franchigia per le merci di cui al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) . "

Articolo 3

L ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 è sostituito dal seguente testo :

" Articolo 8

1 . Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare le somme risultanti dalla conversione in moneta nazionale degli importi previsti all ' articolo 1 .

2 . Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale degli importi di 40 e 25 unità di conto europee qualora , all ' atto dell ' adattamento annuale previsto dall ' articol paragrafo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2779/78 del Consiglio , del 23 novembre 1978 , per l ' applicazione dell ' unità di conto europea ( UCE ) agli atti adottati in campo doganale ( 4 ) , la conversione di tali importi determini , prima dell ' arrotondamento previsto dal paragrafo 1 , una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % . "

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , add 19 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D . GENSCHER

( 1 ) GU n . C 261 del 6 . 11 . 1978 , pag . 45 .

( 2 ) Parere reso il 19 ottobre 1978 ( non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale ) .

( 3 ) GU n . L 191 del 5 . 8 . 1969 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 333 del 30 . 11 . 1978 , pag . 5 .