Regolamento (CEE) n. 3061/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1544/69 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori
Gazzetta ufficiale n. L 366 del 28/12/1978 pag. 0003 - 0004
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0007
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3061/78 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1978 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1544/69 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 28 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che l ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 del Consiglio , del 23 luglio 1969 , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ( 3 ) , prevede la concessione di una franchigia dai dazi della tariffa doganale comune per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale ; considerando che il valore globale delle merci ammissibili al beneficio di tale franchigia non deve superare , per persona , 25 unità di conto ; che , conformemente all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 , gli Stati membri hanno la facoltà , per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni , di ridurre tale franchigia fino a 10 unità di conto ; considerando che , a decorrere dal 1 gennaio 1979 , gli importi espressi in unità di conto negli atti adottati in campo doganale dovranno essere espressi in unità di conto europee ; considerando che tale adattamento non deve avere per effetto di diminuire l ' equivalente espresso in monete nazionali degli importi attualmente ammissibili al beneficio della franchigia ; considerando che , all ' atto di tale adattamento , si deve anche tener conto delle misure raccomandate a favore dei viaggiatori dalle organizzazioni internazionali specializzate e in particolare di quelle che figurano nell ' allegato F 3 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l ' armonizzazione dei regimi doganali , conclusa per iniziativa del consiglio di cooperazione doganale e della quale la Comunità economica europea e i suoi Stati membri sono parti contraenti ; considerando che questo duplice obiettivo puo essere conseguito fissando a 40 unità di conto europee l ' importo della franchigia di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 , e a 20 unità di conto europee l ' importo di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ; considerando , tuttavia , che è opportuno precisare esplicitamente , al fine di evitare qualsiasi interpretazione abusiva , che la franchigia dai dazi della tariffa doganale comune si applica soltanto nei confronti dei viaggiatori provenienti da un paese terzo , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 è cos modificato : a ) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente : " 1 . Una franchigia dai dazi della tariffa doganale comune si applica alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci , per persona , non superi 40 unità di conto europee . Per l ' applicazione del presente regolamento si intendono per bagagli personali tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo , nonché quelli che presenta in un secondo tempo a questo stesso servizio , a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagagli appresso , al momento della partenza , presso la compagnia che ne ha curato il trasporto . Non costituiscono bagagli personali i serbatoi portatili contenenti carburante . Tuttavia , per ciascun mezzo di trasporto a motore , è ammesso in franchigia il carburante contenuto in tali serbatoi per un quantitativo non superiore a 10 litri , fatte salve le disposizioni nazionali in materia di detenzione e di trasporto di carburante . " b ) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo che segue : " 2 . Gli Stati membri , per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni , hanno la facoltà di ridurre la suddetta franchigia fino a 20 unità di conto europee . " c ) L ' importo di 25 unità di conto di cui al paragrafo 3 è sostituito dall ' importo di 40 unità di conto europee . Articolo 2 L ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 è sostituito dal testo seguente : " 2 . I viaggiatori di età inferiore ai 17 anni non godono di alcuna franchigia per le merci di cui al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) . " Articolo 3 L ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 è sostituito dal seguente testo : " Articolo 8 1 . Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare le somme risultanti dalla conversione in moneta nazionale degli importi previsti all ' articolo 1 . 2 . Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale degli importi di 40 e 25 unità di conto europee qualora , all ' atto dell ' adattamento annuale previsto dall ' articol paragrafo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2779/78 del Consiglio , del 23 novembre 1978 , per l ' applicazione dell ' unità di conto europea ( UCE ) agli atti adottati in campo doganale ( 4 ) , la conversione di tali importi determini , prima dell ' arrotondamento previsto dal paragrafo 1 , una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % . " Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , add 19 dicembre 1978 . Per il Consiglio Il Presidente H.-D . GENSCHER ( 1 ) GU n . C 261 del 6 . 11 . 1978 , pag . 45 . ( 2 ) Parere reso il 19 ottobre 1978 ( non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale ) . ( 3 ) GU n . L 191 del 5 . 8 . 1969 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 333 del 30 . 11 . 1978 , pag . 5 .