31978R3006

Regolamento (CEE) n. 3006/78 della Commissione, del 20 dicembre 1978, che fissa le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 3328/75, che proroga il regime di diminuzione degli oneri all' importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 21/12/1978 pag. 0044 - 0046
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 23 pag. 0102


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3006/78 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1978

che fissa le modalità d ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 3328/75 , che proroga il regime di diminuzione degli oneri all ' importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani , dei Caraibi e del Pacifico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3328/75 del Consiglio , del 18 dicembre 1975 , che proroga il regime di diminuzione degli oneri all ' importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani , dei Caraibi e del Pacifico ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2993/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafi 1 e 2 ,

visto il regolamento n . 129 del Consiglio , relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

visto il parere del comitato monetario ,

considerando che il regime di riduzione degli oneri all ' importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani , dei Caraibi e del Pacifico , previsto dal regolamento ( CEE ) n . 3328/75 , è stato prorogato sino al 1 marzo 1980 con regolamento ( CEE ) n . 2993/78 ;

considerando che l ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 3328/75 prevede la riduzione degli oneri all ' importazion di carni bovine originarie degli Stati africani , dei Caraibi e del Pacifico , sempreché , all ' esportazione dal paese d ' origine , sia stata riscossa una tassa di importo corrispondente ;

considerando che l ' entità degli oneri all ' importazione è condizionata dal livello del prelievo in vigore e che a quest ' ultimo si applicano eventualmente gli importi compensativi monetari ; che , data l ' evoluzione delle monete dei vari Stati membri , occorre calcolare l ' importo di riduzione separatamente per singolo Stato membro , tenendo conto dell ' importo compensativo monetario applicabile all ' importazione nello Stato membro considerato ;

considerando che l ' importo di riduzione è costituito da elementi del prelievo e degli importi compensativi monetari ; che inoltre la fissazione in unità di conto dell ' importo di riduzione puo sollevare problemi , in particolare per il paese esportatore , riguardo al tasso di conversione da applicare ; che , per questi motivi , occorre fissare l ' importo di riduzione nella moneta nazionale di ciascuno Stato membro destinatario ;

considerando che si ravvisa l ' utilità di indicare le modalità di calcolo dell ' importo effettivamente da riscuotere all ' importazione ;

considerando che l ' importo di riduzione degli oneri all ' importazione è fissato trimestralmente ; che quest ' importo puo variare durante il trasporto verso la Comunità ; che all ' atto dell ' esportazione il paese esportatore puo basarsi , per calcolare la tassa all ' esportazione da riscuotere , unicamente sull ' importo di riduzione in vigore ; che la tassa all ' esportazione dev ' essere raffrontata all ' importo di riduzione applicabile al momento dell ' esportazione ;

considerando che l ' importo degli oneri all ' importazione l ' importo applicabile il giorno di accoglimento della dichiarazione d ' immissione in libera pratica ; che questi oneri sono detratti dall ' importo di riduzione applicabile a tale data ;

considerando che la prova dell ' avvenuta riscossione della tassa all ' esportazione ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3328/75 puo essere fornita iscrivendo l ' importo riscosso nel certificato di circolazione delle merci EUR 1 , del tipo precisato all ' articolo 6 del protocollo n . 1 della convenzione di Lomé ;

considerando che le modalità d ' applicazione dei titoli d ' importazione per i prodotti del settore delle carni bovine sono definite dal regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1624/78 ( 6 ) , nonché dal regolamento ( CEE ) n . 571/78 della Commissione ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1559/78 ( 8 ) ; che , tuttavia , è opportuno applicare modalità particolari per quanto concerne i titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana , del Kenia , del Madagascar e dello Swaziland sono rilasciati titoli d ' importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati dal regolamento ( CEE ) n . 3328/75 , espressi in tonnellate metriche di carne disossata .

2 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , cento chilogrammi di carne disossata equivalgono a centrotrenta chilogrammi di carne non disossata .

Articolo 2

1 . La domanda di titolo d ' importazione puo essere presentata soltanto nei primi dieci giorni di ogni mese .

2 . Nel giorno lavorativo successivo all ' ultimo giorno del periodo di presentazione delle domande , gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione il quantitativo globale che forma oggetto , per ciascuno dei paesi terzi interessati , delle domande di cui al paragrafo 1 .

3 . Per ognuno di tali paesi la Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande . Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli per i prodotti originari di un paese terzo superano il quantitativo disponibile per lo stesso paese , la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti .

4 . Se il quantitativo globale che forma oggetto delle domande riguardanti un paese terzo è inferiore a quello disponibile per lo stesso paese , la Commissione stabilisce il quantitativo restante .

5 . Il rilascio dei titoli ha luogo il ventunesimo giorno di ogni mese . Tuttavia , se tale giorno non è considerato lavorativo nello Stato membro in cui sono state presentate le domande , i titoli sono rilasciati il primo giorno lavorativo successivo .

6 . Il titolo d ' importazione è valido a decorrere dalla data del rilascio di cui al paragrafo 5 :

a ) 90 giorni per le carni congelate ,

b ) 45 giorni per le carni fresche e refrigerate .

7 . La domanda di titolo e il titolo medesimo sono redatti conformemente al disposto dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 571/78 .

8 . Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , la cauzione è svincolata immediatamente per il quantitativo per il quale il titolo d ' importazione non è stato rilasciato .

Articolo 3

L ' importazione che beneficia del regime di riduzione degli oneri all ' importazione puo aver luogo soltanto se l ' origine dei prodotti di cui trattasi è attestata dalle autorità competenti dei paesi esportatori a norma delle regole d ' origine applicabili ai prodotti in causa , in virtù del protocollo n . 1 della convenzione di Lomé .

Articolo 4

1 . L ' importo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 3328/75 per ogni prodotto destinato ad essere importato in uno Stato membro è pari al 90 % dell ' ammontare costituito dal prelievo , corretto eventualmente dell ' importo compensativo monetario applicabile alle importazioni in tale paese durante la settimana che precede quella in cui inizia il trimestre per il quale è calcolato l ' importo di riduzione .

L ' importo di riduzione è stabilito per ciascuno Stato membro nella moneta nazionale .

2 . L ' importo di riduzione è detratto dal prelievo valido il giorno di espletamento delle formalità doganali d ' importazione nello Stato membro interessato , preventivamente corretto , se del caso , del coefficiente monetario indicato nell ' allegato II del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari e dell ' importo compensativo monetario valido nello Stato membro interessato alla stessa data .

Articolo 5

1 . Gli oneri all ' importazione sono diminuiti dell ' importo fissato conformemente all ' articolo 4 soltant se :

a ) è stata riscossa una tassa all ' esportazione pari almeno all ' importo fissato in conformità dell ' articolo 4

b ) il certificato di circolazione delle merci EUR 1 , del tipo precisato all ' articolo 6 del protocollo n . 1 della convenzione di Lomé , indica :

_ nella casella n . 7 , l ' importo della tassa all ' esportazione riscossa per 100 kg ,

_ nella casella n . 8 , la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in questione .

E compilato un certificato distinto per ogni singola sottovoce della tariffa doganale comune .

2 . All ' atto dell ' espletamento delle formalità doganali d ' importazione per l ' immissione in libera pratic l ' importo della tassa all ' esportazione riscossa per 100 kg è raffrontato all ' importo fissato in conformità dell ' articolo 4 per lo Stato membro importatore e applicabile al momento del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR 1 .

Se l ' importo della tassa all ' esportazione riscossa è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore , il tasso di cambio utilizzato è l ' ultimo tasso di vendita registrato sul mercato o sui mercati di cambio più rappresentativi di questo Stato membro .

La tassa all ' esportazione riscossa è considerata corrispondente all ' importo fissato in conformità dell ' articolo 4 , allorché dal raffronto risulta che la tassa all ' esportazione espressa nella moneta dello Stato membro importatore non è inferiore a questo importo .

3 . L ' importo di riduzione degli oneri all ' importazione è quello applicabile il giorno di accoglimento della dichiarazione di immissione in libera pratica .

4 . L ' applicazione del presente regolamento non puo in alcun modo dar luogo alla concessione di un importo .

Articolo 6

Per i quantitativi importati a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , i prelievi fissati conformemente agli articoli 10-13 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 sono riscossi integralmente .

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 20 dicembre 1978 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 329 del 23 . 12 . 1975 , pag . 4 .

( 2 ) Vedi pag . 5 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 .

( 4 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .

( 6 ) GU n . L 190 del 13 . 7 . 1978 , pag . 14 .

( 7 ) GU n . L 78 del 22 . 3 . 1978 , pag . 10 .

( 8 ) GU n . L 184 del 6 . 7 . 1978 , pag . 18 .