Regolamento (CEE) n. 3006/78 della Commissione, del 20 dicembre 1978, che fissa le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 3328/75, che proroga il regime di diminuzione degli oneri all' importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico
Gazzetta ufficiale n. L 357 del 21/12/1978 pag. 0044 - 0046
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 23 pag. 0102
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3006/78 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1978 che fissa le modalità d ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 3328/75 , che proroga il regime di diminuzione degli oneri all ' importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani , dei Caraibi e del Pacifico LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3328/75 del Consiglio , del 18 dicembre 1975 , che proroga il regime di diminuzione degli oneri all ' importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani , dei Caraibi e del Pacifico ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2993/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafi 1 e 2 , visto il regolamento n . 129 del Consiglio , relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 3 , visto il parere del comitato monetario , considerando che il regime di riduzione degli oneri all ' importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani , dei Caraibi e del Pacifico , previsto dal regolamento ( CEE ) n . 3328/75 , è stato prorogato sino al 1 marzo 1980 con regolamento ( CEE ) n . 2993/78 ; considerando che l ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 3328/75 prevede la riduzione degli oneri all ' importazion di carni bovine originarie degli Stati africani , dei Caraibi e del Pacifico , sempreché , all ' esportazione dal paese d ' origine , sia stata riscossa una tassa di importo corrispondente ; considerando che l ' entità degli oneri all ' importazione è condizionata dal livello del prelievo in vigore e che a quest ' ultimo si applicano eventualmente gli importi compensativi monetari ; che , data l ' evoluzione delle monete dei vari Stati membri , occorre calcolare l ' importo di riduzione separatamente per singolo Stato membro , tenendo conto dell ' importo compensativo monetario applicabile all ' importazione nello Stato membro considerato ; considerando che l ' importo di riduzione è costituito da elementi del prelievo e degli importi compensativi monetari ; che inoltre la fissazione in unità di conto dell ' importo di riduzione puo sollevare problemi , in particolare per il paese esportatore , riguardo al tasso di conversione da applicare ; che , per questi motivi , occorre fissare l ' importo di riduzione nella moneta nazionale di ciascuno Stato membro destinatario ; considerando che si ravvisa l ' utilità di indicare le modalità di calcolo dell ' importo effettivamente da riscuotere all ' importazione ; considerando che l ' importo di riduzione degli oneri all ' importazione è fissato trimestralmente ; che quest ' importo puo variare durante il trasporto verso la Comunità ; che all ' atto dell ' esportazione il paese esportatore puo basarsi , per calcolare la tassa all ' esportazione da riscuotere , unicamente sull ' importo di riduzione in vigore ; che la tassa all ' esportazione dev ' essere raffrontata all ' importo di riduzione applicabile al momento dell ' esportazione ; considerando che l ' importo degli oneri all ' importazione l ' importo applicabile il giorno di accoglimento della dichiarazione d ' immissione in libera pratica ; che questi oneri sono detratti dall ' importo di riduzione applicabile a tale data ; considerando che la prova dell ' avvenuta riscossione della tassa all ' esportazione ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3328/75 puo essere fornita iscrivendo l ' importo riscosso nel certificato di circolazione delle merci EUR 1 , del tipo precisato all ' articolo 6 del protocollo n . 1 della convenzione di Lomé ; considerando che le modalità d ' applicazione dei titoli d ' importazione per i prodotti del settore delle carni bovine sono definite dal regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1624/78 ( 6 ) , nonché dal regolamento ( CEE ) n . 571/78 della Commissione ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1559/78 ( 8 ) ; che , tuttavia , è opportuno applicare modalità particolari per quanto concerne i titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana , del Kenia , del Madagascar e dello Swaziland sono rilasciati titoli d ' importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati dal regolamento ( CEE ) n . 3328/75 , espressi in tonnellate metriche di carne disossata . 2 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , cento chilogrammi di carne disossata equivalgono a centrotrenta chilogrammi di carne non disossata . Articolo 2 1 . La domanda di titolo d ' importazione puo essere presentata soltanto nei primi dieci giorni di ogni mese . 2 . Nel giorno lavorativo successivo all ' ultimo giorno del periodo di presentazione delle domande , gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione il quantitativo globale che forma oggetto , per ciascuno dei paesi terzi interessati , delle domande di cui al paragrafo 1 . 3 . Per ognuno di tali paesi la Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande . Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli per i prodotti originari di un paese terzo superano il quantitativo disponibile per lo stesso paese , la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti . 4 . Se il quantitativo globale che forma oggetto delle domande riguardanti un paese terzo è inferiore a quello disponibile per lo stesso paese , la Commissione stabilisce il quantitativo restante . 5 . Il rilascio dei titoli ha luogo il ventunesimo giorno di ogni mese . Tuttavia , se tale giorno non è considerato lavorativo nello Stato membro in cui sono state presentate le domande , i titoli sono rilasciati il primo giorno lavorativo successivo . 6 . Il titolo d ' importazione è valido a decorrere dalla data del rilascio di cui al paragrafo 5 : a ) 90 giorni per le carni congelate , b ) 45 giorni per le carni fresche e refrigerate . 7 . La domanda di titolo e il titolo medesimo sono redatti conformemente al disposto dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 571/78 . 8 . Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , la cauzione è svincolata immediatamente per il quantitativo per il quale il titolo d ' importazione non è stato rilasciato . Articolo 3 L ' importazione che beneficia del regime di riduzione degli oneri all ' importazione puo aver luogo soltanto se l ' origine dei prodotti di cui trattasi è attestata dalle autorità competenti dei paesi esportatori a norma delle regole d ' origine applicabili ai prodotti in causa , in virtù del protocollo n . 1 della convenzione di Lomé . Articolo 4 1 . L ' importo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 3328/75 per ogni prodotto destinato ad essere importato in uno Stato membro è pari al 90 % dell ' ammontare costituito dal prelievo , corretto eventualmente dell ' importo compensativo monetario applicabile alle importazioni in tale paese durante la settimana che precede quella in cui inizia il trimestre per il quale è calcolato l ' importo di riduzione . L ' importo di riduzione è stabilito per ciascuno Stato membro nella moneta nazionale . 2 . L ' importo di riduzione è detratto dal prelievo valido il giorno di espletamento delle formalità doganali d ' importazione nello Stato membro interessato , preventivamente corretto , se del caso , del coefficiente monetario indicato nell ' allegato II del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari e dell ' importo compensativo monetario valido nello Stato membro interessato alla stessa data . Articolo 5 1 . Gli oneri all ' importazione sono diminuiti dell ' importo fissato conformemente all ' articolo 4 soltant se : a ) è stata riscossa una tassa all ' esportazione pari almeno all ' importo fissato in conformità dell ' articolo 4 b ) il certificato di circolazione delle merci EUR 1 , del tipo precisato all ' articolo 6 del protocollo n . 1 della convenzione di Lomé , indica : _ nella casella n . 7 , l ' importo della tassa all ' esportazione riscossa per 100 kg , _ nella casella n . 8 , la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in questione . E compilato un certificato distinto per ogni singola sottovoce della tariffa doganale comune . 2 . All ' atto dell ' espletamento delle formalità doganali d ' importazione per l ' immissione in libera pratic l ' importo della tassa all ' esportazione riscossa per 100 kg è raffrontato all ' importo fissato in conformità dell ' articolo 4 per lo Stato membro importatore e applicabile al momento del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR 1 . Se l ' importo della tassa all ' esportazione riscossa è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore , il tasso di cambio utilizzato è l ' ultimo tasso di vendita registrato sul mercato o sui mercati di cambio più rappresentativi di questo Stato membro . La tassa all ' esportazione riscossa è considerata corrispondente all ' importo fissato in conformità dell ' articolo 4 , allorché dal raffronto risulta che la tassa all ' esportazione espressa nella moneta dello Stato membro importatore non è inferiore a questo importo . 3 . L ' importo di riduzione degli oneri all ' importazione è quello applicabile il giorno di accoglimento della dichiarazione di immissione in libera pratica . 4 . L ' applicazione del presente regolamento non puo in alcun modo dar luogo alla concessione di un importo . Articolo 6 Per i quantitativi importati a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , i prelievi fissati conformemente agli articoli 10-13 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 sono riscossi integralmente . Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 20 dicembre 1978 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 329 del 23 . 12 . 1975 , pag . 4 . ( 2 ) Vedi pag . 5 della presente Gazzetta ufficiale . ( 3 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 . ( 4 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 . ( 6 ) GU n . L 190 del 13 . 7 . 1978 , pag . 14 . ( 7 ) GU n . L 78 del 22 . 3 . 1978 , pag . 10 . ( 8 ) GU n . L 184 del 6 . 7 . 1978 , pag . 18 .