Regolamento (CEE) n. 2992/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativo alla concessione del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, nel quadro del regolamento n. 17/64/CEE, per gli anni 1978 e 1979
Gazzetta ufficiale n. L 357 del 21/12/1978 pag. 0003 - 0004
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2992/78 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1978 relativo alla concessione del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione orientamento , nel quadro del regolamento n . 17/64/CEE , per gli anni 1978 e 1979 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 3 ) , le disposizioni della parte seconda del regolamento n . 17/64/CEE del Consiglio , del 5 febbraio 1964 , relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3171/75 ( 5 ) , dovrebbero cessare di essere applicabili nel 1978 , poiché le spese della sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , per il finanziamento delle azioni comuni , dovrebbero superare l ' importo degli stanziamenti annui di questa sezione ; considerando che sussiste negli Stati membri una notevole esigenza di finanziamento comunitario per taluni settori ; considerando che sembra giustificato consentire ancora temporaneamente un intervento della Comunità in questi settori ; considerando che a tal fine è particolarmente appropriato prorogare il regolamento n . 17/64/CEE ; considerando che certi problemi particolari dell ' agricoltura nei paesi del Benelux potrebbero richiedere misure specifiche che non rientrano nell ' attuale dispositivo del regolamento n . 17/64/CEE ; che nonostante cio è opportuno che la Comunità partecipi al finanziamento di tali misure e che è dunque necessario prevedere la possibilità di deroga a taluni disposizioni del regolamento n . 17/64/CEE , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . In deroga all ' articolo 6 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , le disposizioni della parte seconda del regolamento n . 17/64/CEE restano applicabili per gli anni 1978 e 1979 , ad eccezione dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) e dell ' articolo 16 . Tali disposizioni restano ugualmente applicabili ai progetti relativi al settore della pesca costiera , di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1852/78 ( 6 ) che non hanno beneficiato del concorso a causa dell ' insufficienza degli stanziamenti disponibili . 2 . In deroga alle condizioni dell ' articolo 1 , paragrafo 4 , dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , dell ' artic 13 , paragrafo 3 , dell ' articolo 18 e dell ' articolo 22 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17/64/CEE , e in deroga alla condizione secondo cui le misure da finanziare debbono assumere la forma di investimenti , le domande di concorso possono essere ammesse secondo la procedura prevista all ' articolo 19 , paragrafo 1 , del suddetto regolamento , per consentire il finanziamento da parte della sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia di misure particolari per far fronte ai particolari problemi dell ' agricoltura nei paesi del Benelux . 3 . Le domande di concorso per gli anni 1978 e 1979 devono essere inoltrate alla Commissione anteriormente al 1 gennaio 1979 . 4 . La Commissione decide su tali domande in una o più volte entro il 31 dicembre 1979 . 5 . Il costo totale delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione orientamento , ammonta al massimo a 70 milioni di unità di conto europee . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , add 19 dicembre 1978 . Per il Consiglio Il Presidente J . ERTL ( 1 ) Parere reso il 15 dicembre 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 2 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 . ( 3 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . 34 del 27 . 2 . 1964 , pag . 586/64 . ( 5 ) GU n . L 315 del 5 . 12 . 1975 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 211 del 1 . 8 . 1978 , pag . 30 .