31978R2947

Regolamento (CEE) n. 2947/78 della Commissione, del 14 dicembre 1978, che concede, per la campagna 1978/1979, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 15/12/1978 pag. 0023 - 0023


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2947/78 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1978

che concede , per la campagna 1978/1979 , la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1861/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 bis , paragrafo 3 , e l ' articolo 6 , paragrafo 6 ,

considerando che , per la campagna 1978/1979 , è stata concessa con regolamento ( CEE ) n . 2946/78 della Commissione , del 14 dicembre 1978 ( 3 ) , la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola ; che risulta cos soddisfatta la condizione cui è subordinata , a norma dell ' articolo 5 bis , paragrafo 2 , secondo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 , la concessione della possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati ;

considerando che , a norma dell ' articolo 6 , paragrafo 4 del regolamento ( CEE ) n . 816/70 , per i contratti di magazzinaggio a lungo termine l ' importo dell ' aiuto puo essere maggiorato sino al 20 % ; che dati i gravi rischi cui vanno soggetti i mosti nel corso di una conservazione prolungata , è opportuno disporre un aumento del 20 % dell ' aiuto di cui all ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 2015/76 della Commissione , del 13 agosto 1976 , relativo ai contratti di magazzinaggio per i vini da pasto , il mosto di uve e il mosto di uve concentrato ( 4 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2945/78 ( 5 ) ;

considerando dell ' aiuto le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

E concessa la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati .

Articolo 2

Per i contratti di magazzinaggio di cui all ' articolo 1 , l ' importo dell ' aiuto di cui all ' articolo 11 del regolam ( CEE ) n . 2015/76 è maggiorato del 20 % .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica dal 16 dicembre 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 14 dicembre 1978 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 215 del 4 . 8 . 1978 , pag . 1 .

( 3 ) Vedi pag . 20 della presente Gazzetta ufficiale .

( 4 ) GU n . L 221 del 14 . 8 . 1976 , pag . 20 .

( 5 ) Vedi pag . 18 della presente Gazzetta ufficiale .