31978R2946

Regolamento (CEE) n. 2946/78 della Commissione, del 14 dicembre 1978, che concede, per la campagna 1978/1979, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 15/12/1978 pag. 0020 - 0022


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2946/78 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1978

che concede , per la campagna 1978/1979 , la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1861/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 6 , e l ' articolo 6 , paragrafo 5 ,

considerando che , dal bilancio di previsione 1978/1979 , risulta che i quantitativi di vini da tavola disponibili all ' inizio della campagna viticola eccedono in misura superiore a quattro mesi di consumo il fabbisogno complessivo prevedibile della campagna stessa ; che risultano cos soddisfatte le condizioni cui è subordinata la concessione della possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine ai sensi dell ' articolo 5 , paragrafo 4 , del regolamento citato ;

considerando che il suddetto bilancio di previsione rivela l ' esistenza di eccedenze per tutti i tipi di vino da tavola , nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica ; che occorre pertanto prevedere la possibilità di concludere contratti a lungo termine per questi tipi di vino da tavola ;

considerando che , a norma dell ' articolo 6 , paragrafo 4 del regolamento ( CEE ) n . 816/70 , per i contratti di magazzinaggio a lungo termine l ' importo dell ' aiuto puo essere maggiorato fino al 20 % ; che , date le condizioni dell ' attuale campagna viticola e data in particolare l ' entità dei quantitativi disponibili , implicante la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine , è opportuno disporre un aumento del 10 % dell ' importo dell ' aiuto di cui all ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 2015/76 della Commissione , del 13 agosto 1976 , relativo ai contratti di magazzinaggio per i vini da pasto , il mosto di uve e il mosto di uve concentrato ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2945/78 ( 4 ) ; che , tuttavia , per i vini da tavola il cui livello qualitativo è superiore al livello medio dei vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine e il cui prezzo è conseguentemente più elevato , è d ' uopo prevedere un rialzo del 20 % ;

considerando che , per alleggerire durevolmente il mercato ed evitare nuove difficoltà allo scadere dei contratti di magazzinaggio a breve termine già conclusi , è opportuno autorizzare la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine per il vino che forma oggetto di un contratto di magazzinaggio a breve termine concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . E concessa la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per tutti i tipi di vino da tavola nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica , a condizione che detti vini posseggano i requisiti seguenti :

I . Vini bianchi

a ) gradazione alcolometrica effettiva minima : 10 % vol ;

b ) acidità totale minima ( espressa in acido tartarico ) : 4,5 grammi per litro ;

c ) acidità volatile massima : 9 milliequivalenti per litro ;

d ) tenore massimo di anidride solforosa : 160 milligrammi per litro ;

e ) tenore massimo in zuccheri residui : 2,5 grammi per litro ;

f ) tenuta all ' aria : buona per almeno 24 ore ;

g ) assenza di gusti anormali .

II . Vini rossi

a ) gradazione alcolometrica effettiva minima : 10 % vol ;

b ) acidità totale minima ( espressa in acido tartarico ) :

_ per i vini la cui gradazione alcolometrica effettiva è inferiore a 11 % vol : 5 grammi per litro ;

_ per i vini la cui gradazione alcolometrica effettiva è eguale o superiore a 11 % vol : 4,5 grammi per litro ;

c ) acidità volatile massima :

_ vini con gradazione alcolometrica effettiva inferiore a 12,5 % vol : 12 milliequivalenti per litro ;

_ vini con gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 12,5 % vol : 14 milliequivalenti per litro ;

d ) tenore massimo in anidride solforosa : 125 milligrammi per litro ;

e ) tenore massimo in zuccheri residui : 2,5 grammi per litro ;

f ) tenuta all ' aria : buona per almeno 24 ore ;

g ) assenza di gusti anormali ;

h ) assenza di ibridi .

I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l ' anidride solforosa i cui limiti sono quelli fissati per i vini bianchi .

Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III , A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui ai punti a ) , d ) ed e ) .

2 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento sono considerati in stretta relazione economica con i vini da tavola del tipo :

_ A I , i vini da tavola bianchi con gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 12 e non superiore a 14 , non appartenenti al tipo A II o al tipo A III ;

_ R I , i vini da tavola rossi con gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 12 e non superiore a 12 5 , non appartenenti al tipo R III ;

_ R II , i vini da tavola rossi con gradazione alcolometrica effettiva superiore a 12 5 e non superiore a 14 5 , non appartenenti al tipo R III .

Articolo 2

Per i contratti di magazzinaggio di cui all ' articolo 1 , l ' importo dell ' aiuto previsto all ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 2015/76 è maggiorato del 10 % . Detto importo è tuttavia maggiorato del 20 % per i vini da tavola che posseggono i requisiti seguenti :

I . Vini bianchi

a ) gradazione alcolometrica effettiva minima : 11 % vol ;

b ) acidità totale minima ( espressa in acido tartarico ) : 4,5 grammi per litro ;

c ) acidità volatile massima : 8 milliequivalenti per litro ;

d ) tenore massimo in anidride solforosa : 140 milliequivalenti per litro ;

e ) tenore massimo in zuccheri residui : 2 grammi per litro ;

f ) tenuta all ' aria : buona per almeno 24 ore ;

g ) assenza di gusti anormali .

II . Vini rossi

a ) gradazione alcolometrica effettiva minima : 11 % vol ;

b ) acidità volatile minima ( espressa in acido tartarico ) : 4,5 grammi per litro ;

c ) acidità volatile massima : 11 milliequivalenti per litro ;

d ) tenore massimo in anidride solforosa : 100 milligrammi per litro ;

e ) tenore massimo in zuccheri residui : 2 grammi per litro ;

f ) tenuta all ' aria : buona per almeno 24 ore ;

g ) assenza di gusti anormali ;

h ) assenza di ibridi .

I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l ' anidride solforosa i cui limiti sono quelli fissati per i vini bianchi .

Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III , A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui ai punti a ) , d ) ed e ) .

Articolo 3

Su domanda dell ' interessato , i contratti di magazzinaggio a breve termine conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono risolti per i quantitativi per i quali l ' interessato abbia contemporaneamente concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine .

In tal caso , per i quantitativi per i quali è stato concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine , il diritto all ' aiuto per il magazzinaggio a breve termine rimane acquisito per il periodo durante il quale detti quantitativi formano oggetto di tale contratto .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica dal 16 dicembre 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 14 dicembre 1978 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 215 del 4 . 8 . 1978 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 221 del 14 . 8 . 1976 , pag . 20 .

( 4 ) Vedi pag . 18 della presente Gazzetta ufficiale .