Regolamento (CEE) n. 2925/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, che sospende l' applicazione della condizione cui sono subordinate le importazioni nella Comunità di taluni agrumi originari della Spagna, in virtù dell' accordo fra la Comunità e tale paese
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 14/12/1978 pag. 0004 - 0005
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2925/78 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1978 che sospende l ' applicazione della condizione cui sono subordinate le importazioni nella Comunità di taluni agrumi originari della Spagna , in virtù dell ' accordo fra la Comunità e tale paese IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che l ' articolo 7 , paragrafi 2 e 3 , dell ' allegato I dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna ( 2 ) prevede per le importazioni nella Comunità di taluni agrumi freschi di cui alle sottovoci 08.02 A I ed ex B della tariffa doganale comune e originari di tale paese un regime comportante una riduzione tariffaria subordinata , durante il periodo d ' applicazione del prezzo di riferimento , al rispetto sul mercato interno della Comunità di un determinato prezzo ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2047/70 del Consiglio , del 13 ottobre 1970 , relativo alle importazioni degli agrumi originari della Spagna ( 3 ) fissa le modalità d ' applicazione di tali disposizioni ; considerando che la validità del regolamento ( CEE ) n . 2365/77 del Consiglio , del 28 ottobre 1977 , che sospende l ' applicazione della condizione cui sono subordinate le importazioni nella Comunità di taluni agrumi originari della Spagna e di Cipro , in virtù degli accordi fra la Comunità e ciascuno di tali paesi ( 4 ) , è stata prorogata , con regolamento ( CEE ) n . 3017/77 ( 5 ) , sino al 31 dicembre 1978 ; considerando che il 1 luglio 1978 è entrato in vigore il protocollo complementare all ' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro ( 6 ) ; che i negoziati per l ' approfondimento dell ' accord attualmente in vigore con la Spagna non sono ancora conclusi ; che , di conseguenza , per evitare qualsiasi modifica del regime applicabile agli scambi dei prodotti in causa , è d ' uopo mantenere in vigore per quanto riguarda la Spagna le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2365/77 , concernenti la sospensione del prezzo " convenzionale " per taluni agrumi freschi di cui alle sottovoci 08.02 A I ed ex B della tariffa doganale comune , originari della Spagna , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per i prodotti sotto elencati : N . della tariffa doganale * Designazione delle merci comune 08.02 * Agrumi freschi o secchi : * A . Arance : * I . Arance dolci , fresche * ex B . Mandarini , compresi i tangerini e i * mandarini satsuma ( o sazuma ) ; * clementine , wilkings e altri simili * ibridi di agrumi : * _ freschi originari della Spagna , l ' applicazione delle disposizioni dell ' articolo 7 , paragrafi 2 e 3 , dell ' allegato I dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna è sospesa . Articolo 2 Per i prodotti di cui all ' articolo 1 e originari della Spagna , l ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 2047/70 è sospesa . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile dal 1 gennaio al 31 dicembre 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , add 12 dicembre 1978 . Per il Consiglio Il Presidente M . LAHNSTEIN ( 1 ) GU n . C 296 dell ' 11 . 12 . 1978 , pag . 58 . ( 2 ) GU n . L 182 del 16 . 8 . 1970 , pag . 4 . ( 3 ) GU n . L 228 del 15 . 10 . 1970 , pag . 2 . ( 4 ) GU n . L 277 del 29 . 10 . 1977 , pag . 6 . ( 5 ) GU n . L 355 del 31 . 12 . 1977 , pag . 41 . ( 6 ) GU n . L 172 del 28 . 6 . 1978 , pag . 2 .