Regolamento (CEE) n. 2919/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, relativo all' apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune (1979)
Gazzetta ufficiale n. L 354 del 18/12/1978 pag. 0010 - 0013
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2919/78 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1978 relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune ( 1979 ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che , con scambio di lettere del 30 giugno 1967 , confermato dallo scambio di lettere del 16 aprile 1973 , per il magnesio greggio della sottovoce tariffaria 77.01 A la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo entro il limite di un quantitativo calcolato in modo che la parte del consumo della Comunità non coperta dalla produzione comunitaria di detto prodotto sia importata in esenzione da dazio ; considerando che per fissare il volume di detto contingente tariffario comunitario occorre valutare il consumo complessivo delle industrie utilizzatrici degli Stati membri durante l ' anno contingentale , nonché il livello della produzione comunitaria nello stesso periodo ; che , per l ' anno 1979 , una valutazione anche molto approssimativa del consumo o delle produzione totale è estremamente aleatoria , data l ' impossibilità di valutare sin d ' ora il volume del consumo di magnesio greggio di alcuni Stati membri nell ' anno considerato e il livello che potrebbe raggiungere la produzione comunitaria ; che è comunque improbabile che per l ' anno contingentale la produzione comunitaria possa soddisfare interamente il fabbisogno ; che , pertanto , è opportuno fissare il volume contingentale annuo ad un livello adeguato che potrebbe essere di 5 500 tonnellate ; che la fissazione di tale volume , basata su previsioni prudenti , non esclude ulteriori adeguamenti ; che i dazi da applicare da parte dei nuovi Stati membri nel quadro di questo contingente tariffario devono essere conformi alle disposizioni fissate in materia nell ' atto di adesione ; considerando che il mercato del magnesio contenente in peso 99,95 % o più di magnesio puro ( in appresso denominato " magnesio extrapuro " ) , quello del magnesio contenente in peso una quantità pari o superiore al 99,8 % e inferiore al 99,95 % di magnesio puro ( in appresso denominato " magnesio greggio non in lega " ) , e quello del magnesio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro ( in appresso denominato " magnesio greggio in lega " ) presentano sensibili differenze ; che è pertanto logico fare una distinzione tra queste tre qualità di magnesio e suddividere tra esse il volume contingentale sopra indicato ; considerando che , tenuto conto di un volume contingentale globale e provvisorio di 5 500 tonnellate , i quantitativi attribuiti a ciascuna qualità del prodotto di cui trattasi possono elevarsi rispettivamente a 600 tonnellate per il magnesio extrapuro , a 1 325 tonnellate per il magnesio greggio non in lega e a 3 575 tonnellate per il magnesio greggio in lega ; che tali cifre sembrano giustificate se si tiene conto , da un lato , della proporzione che rappresentava precedentemente il consumo di queste qualità di magnesio rispetto al consumo totale di detto metallo e , dall ' altro , delle possibilità d ' approvvigionamento sul mercato interno della Comunità ; considerando che occorre garantire in particolare l ' uguaglianza o la continuità d ' accesso di tutti gli importatori a detto contingente , nonché l ' applicazione ininterrotta a tutte le importazioni , fino all ' esaurimento del contingente , dell ' aliquota di dazio prevista per il medesimo ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione dei mercati dei prodotti in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno calcolato sia in base ai dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo sia in base alle prospettive economiche per l ' anno contingentale considerato ; considerando che i dati statistici disponibili , relativi alle importazioni degli Stati membri in provenienza da paesi terzi che non hanno beneficiato di una preferenza tariffaria equivalente in virtù di un altro regime preferenziale , si riferiscono esclusivamente al magnesio greggio in lega e non in lega ; che , per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili i dati statistici , le relative importazioni corrispondono , in rapporto alle importazioni totali dei prodotti in questione , alle percentuali in appresso indicate ; che , per quanto riguarda il magnesio extrapuro , risulta dalle informazioni raccolte che le importazioni avvengono quasi esclusivamente nel Regno Unito : * 1975 * 1976 * 1977 _ per il magnesio greggio non in lega : Benelux * 10,04 * 9,86 * 20,45 Danimarca * 0 * 0,06 * 0,06 Germania * 55 * 51,63 * 41,81 Francia * 18,18 * 10,90 * 14,76 Irlanda * 0 * 0 * 0 Italia * 7,47 * 0,53 * 1,84 Regno Unito * 9,31 * 27,02 * 21,08 _ per il magnesio greggio in lega : Benelux * 1,88 * 0,39 * 0,74 Danimarca * 0 * 0,80 * 1,07 Germania * 96,23 * 90,50 * 97,21 Francia * 0 * 0,82 * 0,50 Irlanda * 0 * 0,65 * 0,30 Italia * 1,08 * 0,13 * 0,09 Regno Unito * 0,81 * 6,71 * 0,09 ; considerando che , tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione dei mercati di questi prodotti durante il 1979 , è opportuno , per quanto riguarda il magnesio greggio extrapuro , e a titolo sperimentale , attribuire il volume contingentale riservato a detta qualità alla riserva comunitaria e prevedere possibilità di prelievo dalla riserva medesima , in base a quantitativi appropriati , per gli Stati membri che avessero necessità da soddisfare e , per quanto concerne le altre qualità di magnesio , fissare approssimativamente ai seguenti livelli le percentuali di partecipazione iniziale : _ per il magnesio greggio non in lega : Benelux 16,74 Danimarca 0,04 Germania 67,80 Francia 3,34 Irlanda 0,04 Italia 0,33 Regno Unito 11,71 _ per il magnesio greggio in lega : Benelux 2,12 Danimarca 0,03 Germania 96,50 Francia 0,03 Irlanda 0,02 Italia 0,80 Regno Unito 0,50 ; considerando che , per tener conto in modo più preciso dell ' eventuale evoluzione delle importazioni di magnesio greggio non in lega e in lega , occorre suddividere in due parti il volume contingentale previsto per queste qualità , ripartendo la prima parte tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito le loro aliquote iniziali ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori , occorre fissare le parti iniziali ai livelli di 1 195 tonnellate per il magnesio greggio non in lega e di 3 150 tonnellate per il magnesio greggio in lega , mentre i saldi costituiscono le riserve ; considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità , è necessario che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi completamente l ' una o l ' altra dell proprie aliquote iniziali proceda al prelievo di un ' aliquota supplementare effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta ciascuna delle sue aliquote supplementari sia stata utilizzata interamente e tutte le volte che lo consenta la riserva ; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ; considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza di una delle aliquote iniziali , è necessario che tale Stato membro ne riversi una percentuale considerevole nella riserva corrispondente , per evitare che una parte dell ' uno o dell ' altro volume contingentale rimanga inutilizzata in uno Stato membro , mentre potrebbe essere utilizzata in altri ; considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell ' unione economica Benelux e rappresentanti della medesima , tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi Stati membri , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . A decorrere dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 1979 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 5 500 tonnellate di magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune . 2 . Il volume di detto contingente tariffario è cos ripartito : a ) 600 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso 99,95 % o più di magnesio puro ( magnesio extrapuro ) , destinato all ' industria nucleare . Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie nella materia ; b ) 1 325 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità uguale o superiore al 99,8 % e inferiore al 99,95 % di magnesio puro ( magnesio greggio non in lega ) ; c ) 3 575 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro ( magnesio greggio in lega ) . 3 . Non sono imputabili sul contingente tariffario le importazioni di tali prodotti che già beneficiano dell ' esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale . 4 . Nei limiti del contingente tariffario i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi . Articolo 2 1 . Il volume di 600 tonnellate di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , riservato al magnesio greggio extrapuro destinato all ' industria nucleare è attribuito alla riserva comunitaria . 2 . Se uno Stato membro deve far fronte a un fabbisogno di magnesio greggio extrapuro , esso preleva un ' aliquota adeguata dalla riserva in tal modo costituita , sempreché la consistenza della riserva lo permetta . Articolo 3 1 . Una prima parte di ciascuno dei volumi previsti dall ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettere b ) e c ) , comportante 1 195 tonnellate per il magnesio greggio non in lega e 3 150 tonnellate per il magnesio greggio in lega , viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo l ' articolo 6 , sono valide fino al 31 dicembre 1979 ammontano alle quantità in appresso indicate : a ) per quanto riguarda il magnesio greggio non in lega : Benelux 200 tonnellate Danimarca 0,5 tonnellata Germania 810 tonnellate Francia 40 tonnellata Irlanda 0,5 tonnellata Italia 4 tonnellate Regno Unito 140 tonnellate b ) per quanto riguarda il magnesio greggio in lega : Benelux 67 tonnellate Danimarca 1 tonnellata Germania 3 040 tonnellate Francia 1 tonnellata Irlanda 1 tonnellata Italia 25 tonnellate Regno Unito 15 tonnellate . 2 . Le seconde parti , comprendenti rispettivamente 130 tonnellate e 425 tonnellate , costituiscono le riserve comunitarie . Articolo 4 1 . Se una delle aliquote iniziali di uno Stato membro , quale è fissata dall ' articolo 3 , paragrafo 1 , ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione trasferita alla riserva corrispondente , qualora siano state applicate le disposizioni dell ' articolo 6 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , detto Stato membro procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , sempreché la consistenza della riserva lo permetta . 2 . Se , dopo aver esaurito l ' una o l ' altra delle proprie aliquote iniziali , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota , esso procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore . 3 . Se , dopo aver esaurito l ' una o l ' altra seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza . Questo procedimento si applica fino ad esaurimento delle riserve . 4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo . Articolo 5 Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell ' articolo 4 sono valide sino al 31 dicembre 1979 . Articolo 6 Gli Stati membri trasferiscono nella riserva entro e non oltre il 1 ottobre 1979 la frazione non utilizzata delle loro aliquote iniziali che , alla data del 15 settembre 1979 , supera il 20 % del volume iniziale . Essi possono trasferire quantità superiori se vi è motivo di ritenere che queste possano rimanere inutilizzate . Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il 1 ottobre 1979 il totale delle importazioni di detti prodotti effettuate fino al 15 settembre 1979 incluso e imputate sul contingente comunitario nonché , se del caso , la frazione di ciascuna delle loro aliquote iniziali che essi trasferiscono alla riserva corrispondente . Articolo 7 La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 , 3 e 4 e informa ciascuno di essi , appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento delle riserve . Essa informa gli Stati membri entro e non oltre il 5 ottobre 1979 dell ' entità di ciascuna delle riserve dopo i trasferimenti effettati a norma dell ' articolo 6 . Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest ' ultimo prelievo . Articolo 8 1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affiché l ' apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 4 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , alla loro parte cumulata del contingente comunitario . 2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori stabiliti nel loro territorio il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate . 3 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d ' immissione in consumo . Articolo 9 A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote . Articolo 10 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l ' osservanza del presente regolamento . Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , add 12 dicembre 1978 . Per il Consiglio Il Presidente M . LAHNSTEIN