31978R2862

Regolamento (CEE) n. 2862/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia (1979)

Gazzetta ufficiale n. L 343 del 08/12/1978 pag. 0054 - 0056


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2862/78 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1978

recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine , della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune , originarie della Tunisia ( 1979 )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l ' accordo di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia prevede che le preparazioni e conserve di sardine , della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune , originarie della Tunisia , possano essere importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale ; che le modalità di tale regime devono essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e la Tunisia ; che , poiché questo scambio non ha ancora avuto luogo , occorre prorogare per il 1979 il regime comunitario applicato nel 1978 ; che tale regime prevede per l ' importazione nella Comunità dei prodotti in questione l ' apertura di un contingente tariffario comunitario per un volume di 100 tonnellate in esenzione da dazio ; che tale contingente tariffario è valido dal 1 * gennaio 1979 fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all ' articolo 18 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia o all ' applicazione di un regime comunitario d ' importazione per i prodotti in questione e comunque non oltre il 31 dicembre 1979 ; che è pertanto opportuno aprire il contingente tariffario comunitario in questione ;

considerando che è necessario garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l ' applicazione , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario fondato sulla ripartizione fra Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calcolato , da un lato , in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Tunisia , durante un periodo di riferimento rappresentativo e , dall ' altro , in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono , rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dalla Tunisia , alle percentuali indicate in appresso :

Stati membri 1975 * 1976 * 1977

Benelux * _ * _ * _

Danimarca * _ * _ * _

R.f . di Germania * _ * _ * _

Francia * 100 * 100 * _

* ( = 33 t ) * ( = 14 t )

Irlanda * _ * _ * _

Italia * _ * _ * _

Regno Unito * _ * _ * _

considerando che tali dati non possono essere considerati rappresentativi per servire di base ad una ripartizione del volume contingentale tra gli Stati membri ; che la stima delle importazioni degli Stati membri per l ' anno 1979 si rivela difficile a causa del loro carattere irregolare negli anni precedenti ; che , per ripartire equamente il volume contingentale , le percentuali di partecipazione iniziale a tale volume possono approssimativamente determinarsi come segue :

( in % )

Benelux : 10

Danimarca : 3

R.f . di Germania : 15

Francia : 50

Irlanda : 3

Italia : 4

Regno Unito : 15

considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , occorre dividere il volume contingentale in due parti , ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere all ' 80 % del volume contingentale ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità , ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri ;

considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali , è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva , al fine di evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 1 * gennaio 1979 e fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all ' articolo 18 dell ' acco di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia o all ' applicazione di un regime comunitario di importazione , e comunque non oltre il 31 dicembre 1979 , un contingente tariffario comunitario di 100 t in esenzione da dazi è aperto nella Comunità per le preparazioni e conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune , originarie della Tunisia .

Articolo 2

1 . Il contingente tariffario di cui all ' articolo 1 è diviso in due parti .

2 . Una prima parte di 80 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all ' articolo 1 viene suddivis tra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo il disposto dell ' articolo 5 , sono valide sino alla fine del periodo precisato all ' articolo 1 , ammontano ai quantitativ indicati in appresso :

( in tonnellate )

Benelux : 8

Danimarca : 2

R.f . di Germania : 12

Francia : 40

Irlanda : 2

Italia : 4

Regno Unito : 12

3 . La seconda parte , rappresentata da una quantità di 20 tonnellate , costituisce la riserva .

Articolo 3

1 . Se l ' aliquota iniziale di uno Stato membro , fissata all ' articolo 2 , paragrafo 2 , o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva , qualora sia stato applicato l ' articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , sempreché la riserva lo permetta .

2 . Se , dopo aver esaurito l ' aliquota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche ia seconda aliquota , esso procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale .

3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza .

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva .

4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino alla fine del periodo precisato all ' articolo 1 .

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1 * ottobre 1979 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , alla data del 15 settembre 1979 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa ultima rischi di non essere utilizzata .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1 * ottobre 1979 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 settembre 1979 incluso e imputate sul contingente comunitario , nonché eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva .

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati , non appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della riserva .

Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1979 , della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 5 .

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e , a tal fine , ne precisa l ' entità allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l ' apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili l imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del contingente comunitario .

2 . gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate .

3 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione , originari della Tunisia , presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo .

Articolo 8

A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote .

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato .

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1 * gennaio 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 23 novembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . ERTL