Regolamento (CEE) n. 2766/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77, relativo all' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (1978/1979)
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 29/11/1978 pag. 0026 - 0026
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2766/78 DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1978 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1180/77 , relativo all ' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ( 1978/1979 ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 113 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , considerando che , conformemente all ' allegato IV della decisione n . 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia relativa alle nuove concessioni all ' importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità , l ' importo aggiuntivo che deve essere eventualmente detratto dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato , di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Turchia , è fissato , per ogni anno d ' applicazione , tramite scambio di lettere tra la Comunità e la Turchia ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1180/77 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2387/77 ( 4 ) , definisce le modalità d ' applicazione della decisione succitata , in particolare per quanto riguarda l ' olio d ' oliva ; considerando che le parti contraenti hanno convenuto con uno scambio di lettere , per il periodo 1 novembre 1978 _ 31 ottobre 1979 , di fissare l ' importo aggiuntivo in questione a 9 unità di conto per 100 chilogrammi ; considerando che occorre modificare in questo senso l ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 1180/77 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 All ' articolo 9 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1180/77 , la data del 31 ottobre 1978 è modificata in 31 ottobre 1979 . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , add 23 novembre 1978 . Per il Consiglio Il Presidente J . ERTL ( 1 ) GU n . C 253 del 25 . 10 . 1978 , pag . 4 . ( 2 ) Parere reso il 17 . 11 . 1978 ( non ancora apparso nella GU ) . ( 3 ) GU n . L 142 del 9 . 6 . 1977 , pag . 10 . ( 4 ) GU n . L 278 del 29 . 10 . 1977 , pag . 13 .