Regolamento (CEE) n. 2413/78 della Commissione, del 17 ottobre 1978, che modifica l' allegato II del regolamento (CEE) n. 2054/76 relativo alla vendita, ai fini dell' esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d' intervento e destinato all' alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 292 del 18/10/1978 pag. 0016 - 0017
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2413/78 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1978 che modifica l ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 2054/76 relativo alla vendita , ai fini dell ' esportazione verso i paesi terzi , di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d ' intervento e destinato all ' alimentazion degli animali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) 1761/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 5 , considerando che gli articoli 2 e 6 del regolamento ( CEE ) n . 2054/76 della Commissione , del 19 agosto 1976 , relativo alla vendita , ai fini dell ' esportazione verso i paesi terzi , di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d ' intervento e destinato all ' alimentazione degl animali ( 3 ) modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1857/78 ( 4 ) , dispongono che , quando il latte scremato in polvere è esportato allo stato naturale o dopo colorazione , il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione di un attestato rilasciato da un organismo ufficiale del paese di destinazione figurante nell ' elenco di cui all ' allegato II del predetto regolamento , nel quale si certifichi che il prodotto importato sarà sottoposto ad un controllo inteso a garantire ch ' esso sarà utilizzato esclusivamente per l ' alimentazione degli animali ; considerando che occorre modificare l ' allegato II su indicato , per quanto riguarda la Malaysia , per ovviare a difficoltà riscontrate all ' atto di talune importazioni in questo paese terzo ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 2054/76 è sostituito dall ' allegato del presente regolamento . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica con effetto dal 1 * maggio 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 17 ottobre 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 204 del 28 . 7 . 1978 , pag . 6 . ( 3 ) GU n . L 228 del 20 . 8 . 1976 , pag . 17 . ( 4 ) GU n . L 212 del 2 . 8 . 1978 , pag . 9 . ALLEGATO " ALLEGATO II Elenco degli organismi di cui all ' articolo 6 , paragrafo Paese terzo Organismo ufficiale Bulgaria Hranexport o Rodopaimpex , Sofia Cecoslovacchia Koolspol Import / Export , Praga Spagna Servizi , doganali ( 1 ) , Ministerio de comercio , dirección general de politica , arancelaria e importación Ungheria Terimpex , Budapest Giappone Servizi doganali ( 2 ) Portogallo Junta nacional dos productos pecuarios , Lisbona Iugoslavia Segretariato federale per il commercio estero , Belgrado Romania Romagrimex o Prodexport , Bucarest Unione Sovietica Prodintorg Indonesia Ministero dell ' agricoltura , Giacarta Taiwan Servizi doganali , ministero degli affari economici , ufficio del commercio estero , Tai-pei Tailandia Ministero del commercio , Bangkok Israele Ministero del commercio , Tel Aviv Singapore Ministero delle finanze , The Controler of Imports and Exports , Singapore Malaysia Servizi doganali ( 3 ) Repubblica della Corea del Sud Ministero dell ' agricoltura e della pesca , Seul Cile Ministero dell ' agricoltura e dell ' allevamento Messico Segretariato del commercio e dell ' industria , Segretariato dell ' agricoltura e dell ' allevamento Repubblica popolare della Corea del Nord Servizi doganali ( 1 ) Si considera come attestato di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , il documento doganale spagnolo d ' importazione dal quale risulti che i prodotti in oggetto sono stati importati in Spagna ai fini del consumo animale o una dichiarazione delle dogane spagnole attestante che il latte scremato in polvere subisce un controllo inteso a garantire ch ' esso sarà importato dopo denaturazione . ( 2 ) Si considera come attestato di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , il documento doganale giapponese d ' importazione dal quale risulti che i prodotti in oggetto sono stati importati in Giappone ai fini del consumo animale . ( 3 ) Si considera come attestato di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , il documento doganale malaysiano d ' importazione dal quale risulti che i prodotti in oggetto sono stati importati in Malaysia ai fini del consumo animale . "