Regolamento (CEE) n. 2308/78 della Commissione, del 2 ottobre 1978, che stabilisce per la campagna 1978/1979 il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi comunitari di ricino
Gazzetta ufficiale n. L 278 del 03/10/1978 pag. 0024 - 0024
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2308/78 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 1978 che stabilisce per la campagna 1978/1979 il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi comunitari di ricino LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2874/77 del Consiglio , del 19 dicembre 1977 , che prevede misure speciali per i semi di ricino ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 , considerando che , a norma dell ' articolo 17 , paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2290/78 , del 28 settembre 1978 , relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di ricino ( 2 ) , il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi di origine comunitaria viene stabilito all ' atto della prima fissazione dell ' integrazione per una determinata campagna ; che , per la campagna 1978/1979 , occorre quindi determinare il periodo in questione all ' atto della fissazione dell ' integrazione applicabile a decorrere dal 1 * ottobre 1978 ; considerando che , tenuto conto del prevedibile ritmo di smercio , il periodo compreso tra il 1 * ottobre e il 31 dicembre 1978 puo essere considerato come il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi di origine comunitaria ; che occorre quindi prendere in considerazione tale periodo ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per la campagna 1978/1979 il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi di ricino di origine comunitaria è il periodo compreso tra il 1 * ottobre e il 31 dicembre 1978 . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 2 ottobre 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 332 del 24 . 12 . 1977 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 275 del 30 . 9 . 1978 , pag . 83 .