Regolamento (CEE) n. 1762/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale
Gazzetta ufficiale n. L 204 del 28/07/1978 pag. 0007 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0056
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1762/78 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1978 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1761/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 , vista la propost della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) , considerando che le misure per la vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale prese in passato si sono rivelate un efficace mezzo di smaltimento delle eccedenze di burro della Comunità ; che esse hanno permesso a tali categorie di persone di consumare quantitativi supplementari di burro ; considerando che la situazione del mercato comunitario del burro giustifica il ripristino di tali misure ; considerando tuttavia che è prevedibile che non tutti gli Stati membri facciano uso delle possibilità offerte dal presente regolamento ; che è pertanto opportuno limitare il finanziamento comunitario di tali misure , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Gli Stati membri sono autorizzati a concedere un aiuto per l ' acquisto di burro a prezzo ridotto da parte dei beneficiari di assistenza sociale . Articolo 2 Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che tale aiuto favorisca esclusivamente i beneficiari di assistenza sociale e venga concesso soltanto per quantitativi non superiori al consumo personale . Articolo 3 In deroga al regime previsto dall ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 5 ) , il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione garanzia , finanzia gli aiuti concessi per l ' acquisto di burro a prezzo ridotto da parte dei beneficiari di assistenza sociale soltanto entro un tetto di 50 unità di conto per 100 chilogrammi di burro . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 25 luglio 1978 . Per il Consiglio Il Presidente J . ERTL ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) Vedi pag . 6 della presente Gazzetta ufficiale . ( 3 ) Parere reso il 7 luglio 1978 ( non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale ) . ( 4 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 . ( 5 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .