31978R1760

Regolamento (CEE) n. 1760/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo a un' azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 28/07/1978 pag. 0001 - 0005
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0050


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1760/78 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1978

relativo a un ' azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che , a norma dell ' articolo 39 , paragrafo 2 , lettera a ) , del trattato , nell ' elaborazione della politica agricola comune occorre prendere in considerazione la struttura sociale dell ' agricoltura e le disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie regioni agricole ;

considerando che , per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune enunciati all ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , del trattato , occorre adottare sul piano comunitario disposizioni particolari rispondenti alla situazione delle zone agricole più svantaggiate per quanto riguarda le loro condizioni di produzione ;

considerando che alcune regioni mediterranee della Comunità si trovano in una situazione particolarmente svantaggiata dovuta alla mancanza o all ' insufficienza di elettrificazione , di reti di acqua potabile , o di una rete viaria rurale ;

considerando che le regioni agricole svantaggiate dell ' Italia e della Francia meridionale ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1975 , sull ' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ( 2 ) , e la totalità del Mezzogiorno sono caratterizzate da queste carenze infrastrutturali ;

considerando che l ' eliminazione o almeno la diminuzione d tali carenze infrastrutturali costituisce un presupposto per il riassetto strutturale e per l ' efficacia delle misure di riforma dell ' agricoltura nelle regioni interessate ;

considerando che appare opportuno incoraggiare con un aiuto comunitario l ' elettrificazione e l ' adduzione di acq potabile , nonché la creazione di una funzionale rete viaria rurale ;

considerando che inoltre , per beneficiare del finanziamento comunitario , i progetti devono , tra l ' altro , contribuire ad un miglioramento durevole della situazione infrastrutturale delle aziende agricole , avere una sufficiente giustificazione economica ed essere armonizzati con altre misure dirette all ' incentivazione dell ' agricoltura e al miglioramento dell ' infrastruttura ; che essi devono inoltre inserirsi in programmi quadro che garantiscano un ' armonizzazione dei diversi programmi o delle diverse misure tendenti allo sviluppo armonico dell ' agricoltura e in particolare delle infrastrutture nelle zone in questione ;

considerando che , per armonizzare le azioni della Comunità e quelle dello Stato membro interessato , è necessario che i progetti che possono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , in appresso denominato " Fondo " , abbiano ottenuto l ' approvazione dello Stato membro interessato e che quest ' ultimo partecipi al finanziamento ;

considerando che , per garantire l ' osservanza da parte de beneficiari delle condizioni stabilite per la concessione del contributo del Fondo , è opportuno prevedere una procedura di controllo efficace , nonché la possibilità di sospendere , ridurre o sopprimere tale contributo ;

considerando che un intervento del Fondo sotto forma di sovvenzione in conto capitale pari al 40 % dell ' investiment costituisce una partecipazione appropriata della Comunità viste le difficoltà specifiche delle regioni in causa ;

considerando che da quanto precede risulta che le misure di cui sopra costituiscono un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 4 ) ;

considerando che l ' intervento del Fondo per una durata di cinque anni e per un costo previsto fissato provvisoriamente a 125 milioni di unità di conto contribuirà al miglioramento delle infrastrutture in queste regioni ;

considerando che , per l ' approvazione del progetti , è opportuno prevedere una procedura che garantisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato permanente delle strutture agrarie , istituito dall ' articolo 1 della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 , relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola ( 5 ) ; che è inoltre opportuno prevedere la consultazione del comitato del Fondo di cui all ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Per migliorare le condizioni di lavoro e di produzione dell ' agricoltura in talune zone rurali , è istituita un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 destinata al miglioramento delle infrastrutture .

2 . L ' azione comune è attuata :

_ nelle regioni svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE in Italia e nella Francia meridionale , nelle regioni Midi-Pyrénées , Languedoc-Roussillon , Provence-Côte d ' Azur e Corse e nei dipartimenti Pyrénées-Atlantiques , Ardèche e Drôme ;

_ nelle altre regioni del Mezzogiorno che non sono regioni svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE .

3 . La Commissione puo , in conformità del disposto dei titoli III e IV , concedere un contributo all ' azione comune finanziando , per il tramite del Fondo , sezione orientamento , progetti che si inseriscano nei programmi quadro descritti al titolo I e rispondenti alle condizioni precisate al titolo II .

TITOLO I

Programmi quadro

Articolo 2

I programmi quadro riguardano il miglioramento delle infrastrutture mediante :

_ l ' elettrificazione e l ' adduzione di acqua potabile in villaggi o parti di villaggi i cui abitanti dipendano principalmente dall ' agricoltura , nonché in aziende agricole isolate ;

_ la creazione e il miglioramento di strade rurali e di comunicazione che servano principalmente per l ' agricoltura e la silvicoltura .

I programmi quadro sono elaborati dagli Stati membri interessati .

Articolo 3

I programmi quadro devono contenere almeno le indicazioni seguenti :

a ) le misure e i mezzi finanziari previsti per l ' attuazione del programma quadro ;

b ) la delimitazione , debitamente motivata , delle zone interessate dal programma ;

c ) il periodo previsto per l ' attuazione del programma , che di massima non dovrebbe superare i cinque anni ;

d ) le disposizioni che garantiscano , da una parte , l ' armonizzazione del programma con altri eventuali programm o misure intesi ad incoraggiare lo sviluppo armonico dell ' agricoltura e il miglioramento delle infrastrutture nelle zone interessate dal programma e , dall ' altra , una priorità ai progetti complementari di tali programmi o misure .

Articolo 4

1 . I programmi quadro e i loro eventuali adattamenti sono trasmessi dagli Stati membri interessati alla Commissione .

2 . Su richiesta della Commissione , gli Stati membri interessati forniscono elementi di valutazione supplementari nell ' ambito delle indicazioni prescritte dall ' articolo 3 .

Articolo 5

La Commissione decide in merito all ' approvazione dei programmi quadro e dei loro eventuali adattamenti secondo la procedura prevista dall ' articolo 16 .

TITOLO II

Progetti

Articolo 6

1 . Ai sensi del presente regolamento si intende per progetto qualsiasi progetto di investimento in beni materiali pubblico , semipubblico o privato , relativo in tutto o in parte a misure enunciate all ' articolo 2 .

2 . I progetti possono avere per oggetto una o più delle misure di cui all ' articolo 2 . Essi possono essere applicat a tutta o a parte di una zona indicata nel programma quadro .

Articolo 7

I progetti devono :

a ) inserirsi in programmi quadro ;

b ) contribuire a un miglioramento duraturo delle infrastrutture necessarie alle aziende agricole ;

c ) offrire garanzie sufficienti sotto il profilo della loro economicità ;

d ) essere armonizzati con altre misure volte all ' incoraggiamento dello sviluppo dell ' agricoltura e al miglioramento delle infrastrutture .

TITOLO III

Procedura d ' esame dei progetti

Articolo 8

1 . Le domande di contributo del Fondo devono essere presentate per il tramite dello Stato membro interessato .

2 . Per poter beneficiare del contributo del Fondo , i progetti devono avere ottenuto il parere favorevole dello Stato membro nel cui territorio essi verranno eseguiti .

3 . Le domande di contributo devono essere corredate degli elementi che consentano di stabilire che il progetto soddisfa alle condizioni di cui al titolo I .

4 . I dati che devono essere contenuti nelle domande e la forma della loro presentazione sono determinati secondo la procedura stabilita dall ' articolo 16 , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari .

Articolo 9

1 . La Commissione delibera in merito alla concessione del contributo del Fondo secondo la procedura di cui all ' articolo 16 , dopo consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari .

2 . La decisione della Commissione viene notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario .

Articolo 10

I progetti che beneficiano di aiuti comunitari nel quadro di altre azioni comuni ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 ovvero di un aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale , in appresso denominato " FESR " , non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento .

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 11

1 . La durata prevista per la realizzazione dell ' azione comune è di cinque anni a decorrere dall ' entrata in vigore del presente regolamento .

2 . Prima della scandenza del periodo di cui al paragrafo 1 , il presente regolamento è riesaminato dal Consiglio su proposta della Commissione .

3 . Il costo previsionale dell ' azione comune a carico del Fondo è , per il periodo di cui al paragrafo 1 , di 125 milioni di unità di conto , ossia 25 milioni di unità di conto all ' anno .

4 . L ' articolo 6 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 è applicabile al presente regolamento .

Articolo 12

1 . Il contributo del Fondo consiste in sovvenzioni in conto capitale corrisposte in uno o più versamenti .

2 . Per ciascun progetto , rispetto all ' investimento realizzato :

a ) la partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere almeno del 10 % ;

b ) la partecipazione finanziaria dello Stato membro nel cui territorio verrà eseguito il progetto deve essere almeno del 20 % ;

c ) la sovvenzione concessa dal Fondo è di un ' aliquota pari al 40 % .

Articolo 13

1 . Il Fondo puo concedere anticipi in funzione delle modalità di finanziamento adottate dallo Stato membro interessato e secondo lo stato di avanzamento dei lavori previsti dai progetti .

2 . Gli anticipi non possono superare 1 ' 80 % del contributo comunitario al costo dei progetti .

3 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 14

1 . Beneficiano del contributo del Fondo le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni che sostengono in definitiva l ' onere finanziario della realizzazione del progetto .

I versamenti del contributo del Fondo sono effettuati tramite organismi designati a tale scopo dallo Stato membro interessato .

2 . Per tutta la durata dell ' intervento del Fondo , l ' autorità o l ' organismo designato a tale scopo dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione , su richiesta di quest ' ultima , qualsiasi documento giustificativo o documento che permetta di stabilire che le condizioni finansiarie o di altro tipo imposte per ciascun progetto sono soddisfatte . La Commissione puo eventualmente effettuare un controllo sul posto .

Dopo aver consultato il comitato del Fondo sugli aspetti finanziari , la Commissione puo decidere di sospendere , ridurre o sopprimere il contributo del Fondo secondo la procedura di cui all ' articolo 16 :

_ se il progetto non è eseguito come previsto , oppure

_ se alcune delle condizioni imposte non sono soddisfatte , oppure

_ se il beneficiario , contrariamente alle informazioni contenute nella sua domanda e riprese nella decisione di concessione del contributo , non inizia la realizzazione dei lavori entro due anni dalla notifica della decisione stessa e se non ha fornito , prima della scadenza di questo termine , garanzie sufficienti per l ' esecuzione del progetto .

La decisione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario .

La Commissione procede al recupero delle somme il cui versamento non era o non è più giustificato .

3 . Fatto salvo l ' articolo 6 , paragrafo 5 , del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 6 ) , i fondi resi disponibili in conseguenza di una decisione adottata a norma del paragrafo 2 , secondo comma , del presente articolo , o a causa della rinuncia del beneficiario all ' esecuzione del progetto o della riduzione degli investimenti previsti nella decisione di concessione del contributo possono essere utilizzati per il finanziamento di altri progetti .

4 . I fondi resi disponibili in conformità dell ' articolo 22 , paragrafo 3 , del regolamento n . 17/64/CEE del Consiglio , del 5 febbraio 1964 , relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3171/75 ( 8 ) , che provengano da progetti di cui all ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , del regolamento n . 17/64/CEE e che rientrino nel campo d ' applicazione geografico del presente regolamento , possono essere utilizzati , a decorrere dall ' esercizio finanziario 1978 , per il finanziamento di progetti presentati in base al presente regolamento .

5 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 15

Le domande di contributo del Fondo presentate alla Commissione e relative a progetti che non hanno poluto beneficiare del contributo medesimo a causa dell ' insufficienza di fondi disponibili possono , previo accordo con i richiedenti , essere riportate dagli Stati membri interessati all ' esercizio finanziario successivo .

Le domande di riporto devono essere presentate alla Commissione entro 30 giorni dalla data in cui lo Stato membro ha ricevuto notifica del risultato della procedura di cui all ' articolo 16 . Ogni domanda di contributo puo essere riportata una sola volta .

Articolo 16

1 . Nel casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato permanente per le strutture agricole è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato permanente per le strutture agricole formula un parere in merito a tali misure nel termine che il presidente puo stabilire secondo l ' urgenza dei problemi in esame . Il comitato si pronuncia a maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . La Commissione adotta le misure , che sono di immediata applicazione . Tuttavia , qualora esse non siano conformi al parere del comitato permanente per le strutture agricole , tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio ; in tal caso , essa puo differire l ' applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione .

Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata , puo adottare una decisione diversa entro il termine di un mese .

Articolo 17

A decorrere dalla data d ' entrata in vigore del presente regolamento , il regolamento n . 17/64/CEE , seconda parte , cessa di essere applicabile nell ' ambito definito all ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , del medesimo per le regioni citate nel presente regolamento .

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 25 luglio 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . ERTL

( 1 ) GU n . C 108 dell ' 8 . 5 . 1978 , pag . 49 .

( 2 ) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 4 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . 136 del 17 . 12 . 1962 , pag . 2892/62 .

( 6 ) GU n . L 356 del 31 . 12 . 1977 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . 34 del 27 . 2 . 1964 , pag . 586/64 .

( 8 ) GU n . L 315 del 5 . 12 . 1975 , pag . 1 .