31978R1562

Regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio, del 29 giugno 1978, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 07/07/1978 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0048
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0248
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0048
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0181
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0181


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1562/78 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1978

che modifica il regolamento n . 136/66/CEE relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati ne settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che l ' organizzazione comune del mercato dell ' olio d ' oliva ha lo scopo di mantenere il livello di consumo di questo prodotto nella Comunità dinanzi alla concorrenza degli altri oli vegetali e di garantire ai produttori un equo reddito per la quantità di olio d ' oliva effettivamente prodotta ;

considerando che l ' esperienza ha dimostrato che il regime attuale di aiuti alla produzione non permette di conseguire le finalità suindicate ; che infatti esso comporta diverse misure di controllo che , a causa della loro complessità e del numero considerevole dei produttori interessati , risultano difficilmente applicabili e provocano fortissimi ritardi nel versamento degli aiuti ;

considerando inoltre che negli ultimi anni il consumo di olio d ' oliva nella Comunità ha subito una sensibile contrazione a causa della diversa evoluzione dei prezzi dell ' olio d ' oliva e degli oli concorrenti ; che il regime attuale di aiuti non sembra più atto a favorire una ripresa del consumo di olio d ' oliva e rischia inoltre di creare nuovi problemi sul piano della produzione ;

considerando che , in tali condizioni , è opportuno instaurare un nuovo regime che prevede la concessione di un aiuto al consumo inteso a garantire la vendita dell ' olio d ' oliva a prezzi concorrenziali rispetto a quelli degli oli de semi ;

considerando che , per assicurare una gestione efficace del regime d ' aiuto al consumo , occorre prevedere la possibilità di affidare la gestione di tale regime d ' aiuto ad un organismo interprofessionale posto sotto il controllo dello Stato membro interessato ; che per assicurare il funzionamento di questo organismo occorre prevedere la possibilità di riscuotere una quota dai beneficiari dell ' aiuto ;

considerando che , essendo l ' aiuto in questione limitato alle quantità vendute sul mercato comunitario , occorre prevedere la concessione ai produttori di un aiuto forfettario destinato a compensare la limitazione dell ' aiut al consumo alle quantità succitate ; che per evitare eccedenze strutturali occorre prevedere che la concessione di tale aiuto alla produzione sia limitato alle superfici investite ad olivi alla data di entrata in vigore del nuovo regime ;

considerando che , per contribuire alla realizzazione dell ' equilibrio tra offerta e domanda , possono risultare opportune azioni volte a migliorare la qualità del prodotto ed a favorirne lo smercio ed il consumo ; che è opportuno prevedere che le spese derivanti da queste azioni siano a carico dei produttori nonché degli altri beneficiari di tali azioni ;

considerando che il prezzo indicativo alla produzione e il regime d ' aiuto alla produzione possono conseguire il loro scopo soltanto se il prezzo al quale il produttore vende il proprio olio sul mercato è il più vicino possibile al prezzo indicativo alla produzione diminuito dell ' aiuto citato ; che è quindi necessario prevedere meccanismi stabilizzatori all ' interno della Comunità ;

considerando che la stabilità perseguita potrà essere raggiunta se verrà data ai produttori o alle loro associazioni la possibilità di offrire l ' olio d ' oliva agl organismi competenti degli Stati membri ; che è necessario limitare tale possibilità a tali categorie , onde evitare che vengano presentati all ' intervento oli che abbiano beneficiato dell ' aiuto al consumo o oli importati ;

considerando che , per favorire lo smercio ordinato della produzione comunitaria , occorre rendere più elastico il regime delle maggiorazioni mensili ; che , a tal fine , è opportuno prevedere l ' adozione di misure speciali d ' intervento a fine campagna ;

considerando che , per quanto riquarda l ' importazione di olio d ' oliva diverso da quello non trattato , il regolament n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1419/78 ( 3 ) , ha previsto la fissazione di un prelievo il cui elemento mobile è derivato dal prelievo applicabile alla quantità di olio non trattato necessaria alla sua produzione ; che l ' esperienza ha dimostrato che l ' evoluzione del mercato mondiale degli oli diversi da quelli non trattati puo non corrispondere a quella del mercato degli oli non trattati ; che tale divergenza rischia di turbare il mercato comunitario ; che per ovviare a tale inconveniente è necessario prevedere la possibilità di fissare un prelievo che tenga conto della situazione del mercato dell ' olio diverso da quello non trattato ;

considerando che la possibilità di fissare un prelievo speciale per l ' olio diverso da quello non trattato rende inutile il mantenimento del regime degli importi compensativi per tale olio ;

considerando che , per quanto riquarda gli scambi con i paesi terzi , il regolamento ( CEE ) n . 2843/76 del Consiglio , del 23 novembre 1976 , che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d ' oliva sul mercato mondiale ( 4 ) , ha derogato al regime di fissazione del prelievo sulla base di un prezzo cif ed ha stabilito che il prelievo venga determinato mediante gara ;

considerando che le difficoltà di valutazione della situazione effettiva del mercato mondiale , che hanno motivato l ' adozione di questo regime particolare , rischian di ripresentarsi in futuro ; che occorre pertanto prevedere la possibilità di applicare nuovamente tale regime , previa sospensione dell ' applicazione del sistema originario di fissazione del prelievo ;

considerando che il commercio internazionale delle olive , delle sanse e di altri residui interessa un volume di scambio molto esiguo rispetto a quello degli oli d ' oliva ; che , al fine di semplificare le procedure amministrative , è opportuno limitare l ' applicazione del regime di fissazione del prelievo mediante gara alle importazioni di olio d ' oliva ; che a tale scopo è necessario prevedere la possibilità di esonerare dall ' applicazione di questo regime le importazioni di olio d ' oliva che non incidono sull ' evoluzione del commercio internazionale di tale prodotto ;

considerando che la costituzione di associazioni di produttori nel settore dell ' olio d ' oliva puo favorire l ' efficace funzionamento del regime di aiuto alla produzione , in particolare mediante la loro partecipazione a taluni lavori di gestione del regime stesso ; che , per offrire alle associazioni riconosciute i mezzi per conseguire tale obiettivo , è necessario che tra i presupposti per il loro riconoscimento figuri l ' obbligo di effettuare determinate operazioni connesse con l ' applicazione di detto regime ; che , dati i compiti affidati alle associazioni di produttori , riconosciute ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 1360/78 del Consiglio , del 19 giugno 1978 , concernente le associazioni di produttori e le relativo unioni ( 5 ) , è opportuno concedere ai loro soci un aiuto in funzione della quantità di olio che essi hanno effettivamente prodotto ;

considerando che , tenuto conto delle caratteristiche del mercato dell ' olio d ' oliva e dei compiti particolari affidati alle associazioni , è neccessario prevedere misure supplementari destinate ad agevolare la costituzione e il funzionamento di tali organizzazioni ;

considerando che , per garantire una maggiore stabilità del mercato , è opportuno offrire alle associazioni di produttori la possibilità di concludere , a determinate condizioni , contratti di magazzinaggio ;

considerando che per assicurare l ' applicazione corretta dei regimi d ' aiuto precitati è necessario prevedere l ' obbligo per gli Stati membri di prendere delle sanzioni nei confronti delle eventuali violazioni ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli articoli da 1 a 20 del regolamento n . 136/66/CEE sono sostituiti dagli articoli seguenti :

" Articolo 1

1 . E istituita un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e dei frutti oleosi , nonché dei grassi di origine vegetale o estratti di pesci o di mammiferi marini .

2 . Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti :

N . della tariffa

* Designazione delle merci

doganale comune

a ) 12.01 B * Semi e frutti oleosi , anche frantumati diversi da quelli destinati alla semina

b ) 12.02 * Farine di semi e di frutti oleosi , non disoleate , esclusa la farina di senapa

15.04 * Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini , anche raffinati

15.07 B , C , D * Oli vegetali fissi , fluidi o concreti , greggi , depurati o raffinati , escluso l ' olio

* d ' oliva

15.12 * Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati , e oli e

* grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro

* processo , anche raffinati , ma non preparati

15.13 * Margarina , imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati

15.17 B II * Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere

* animali o vegetali , esclusi quelli contenenti olio avente i caratteri dell ' olio

* d ' oliva

23.04 B * Panelli e altri residui dell ' estrazione degli oli vegetali , escluse le morchie o

* fecce , le sanse di olive e gli altri residui dell ' estrazione dell ' olio d ' oliva

c ) 15.07 A * Olio d ' oliva

d ) 07.01 N * Olive fresche o refrigerate

07.02 A * Olive , anche cotte , congelate

07.03 A * Olive presentate immerse in acqua salata , solforata o addizionata di altre

* sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non

* specialmente preparate per il consumo immediato

ex 07.04 B * Olive disseccate , disidratate o evaporare , anche tagliate in pezzi o in fette

* oppure macinate o polverizzate , ma non altrimenti preparate

e ) 15.17 B 1 * Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere

* animali o vegetali , contenenti olio avente i caratteri dell ' olio d ' oliva

23.04 A * Sanse di olive ed altri residui dell ' estrazione dell ' olio d ' oliva

TITOLO I

Regime degli scambi

Articolo 2

1 . Si applica la tariffa doganale comune ai prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettere a ) , b ) e d ) diversi da quelli delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II della tariffa doganale comune , nonché ai prodotti della sottovoce 23.04 A I .

Si applica un regime di prelievi all ' importazione proveniente dai paesi terzi ai prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettere c ) e e ) , esclusi quelli della sottovoce 23.04 A I , nonché ai prodotti delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II della tariffa doganale comune .

2 . Le norme generali per l ' interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione si applicano alla classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall ' applicazione del presente regolamento è riprodotta nella tariffa doganale comune .

Articolo 3

1 . Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , sono vietate negli scambi con i paesi terzi :

_ la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale ;

_ l ' applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa e misura di effeto equivalente .

E considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa , tra l ' altro , la limitazione della concessione dei titoli d ' importazione o di esportazione di cui all ' articolo 19 ad una determinata categoria di aventi diritto .

2 . Se i prodotti elencati nell ' articolo 1 , paragrafo 2 lettere a ) e b ) , sono importati da paesi terzi in quantitativi e a condizioni tali che queste importazioni rechino o minaccino di recare pregiudizio grave ai produttori della Comunità dei prodotti , di cui all ' articolo 1 , puo essere riscosso all ' importazione un importo di compensazione .

Puo essere del pari riscosso un importo di compensazione all ' importazione dei prodotti elencati all ' articolo 1 , paragrafo 1 , paragrafo 2 , lettere a ) e b ) , quando in seguito a sovvenzioni o premi concessi da uno o più paesi terzi direttamente o indirettamente a tali prodotti , o in seguito a misure equivalenti , le offerte effettive di detti prodotti non corrispondano ai prezzi che verrebbero praticati in mancanza delle succitate misure o pratiche e quando una siffatta situazione rechi o minacci di recare un pregiudizio notevole alla produzione nella Comunità dei prodotti in questione .

L ' istituzione di tali importi di compensazione è effettuata in conformità degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri e dalla Comunità . Essi sono fissati alle condizioni adottate dal Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione .

TITOLO II

Olio d ' oliva

Articolo 4

1 . Ogni anno sono fissati per la Comunità :

a ) anteriormente al 1 * agosto , per la campagna di commercializzazione che inizia l ' anno successivo , un prezzo indicativo alla produzione e un prezzo d ' intervento per l ' olio d ' oliva ,

b ) anteriormente al 1 * ottobre , per la campagna di commercializzazione successiva , un prezzo rappresentativo di mercato e un prezzo di entrata per l ' olio d ' oliva .

Tuttavia , se gli elementi presi in considerazione in sede di fissazione del prezzo rappresentativo di mercato dell ' olio d ' oliva subiscono nel corso della campagna una sensibile variazione , puo essere deciso , secondo la procedura prevista all ' articolo 38 , di modificare , nel corso della campagna , il prezzo rappresentativo di mercato ed il prezzo di entrata .

2 . Questi prezzi sono fissati nella fase del commercio all ' ingrosso per una qualità tipo di olio la cui denominazione figura nell ' allegato .

3 . La campagna di commercializzazione dell ' olio d ' oliv inizia il 1 * novembre e termina il 31 ottobre dell ' anno successivo .

4 . I prezzi di cui al paragrafo 1 , primo comma , lettera a ) , nonché la qualità tipo di cui al paragrafo 2 , sono fissati secondo la procedura prevista all ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato .

I prezzi di cui al paragrafo 1 , primo comma , lettera b ) , sono fissati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione . Secondo la stessa procedura sono stabilite le norme generali d ' applicazione del paragrafo 1 , secondo comma .

Articolo 5

1 . E istituito un aiuto alla produzione di olio d ' oliva Questo aiuto , d ' importo uniforme in tutta la Comunità , è fissato ogni anno anteriormente al 1 * agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l ' anno successiv secondo la procedura di cui all ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato . L ' aiuto , destinato a contribuire a garantir ai produttori un reddito equo , è fissato tenendo conto dell ' incidenza che ha l ' aiuto al consumo , di cui all ' articolo 11 , su una parte soltanto della produzione .

2 . L ' aiuto è concesso :

_ agli olivicoltori soci di un ' associazione riconosciuta produttori in applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1360/78 , in funzione della quantità di olio effettivamente prodotto ;

_ agli altri olivicoltori , funzione del numero , del potenziale produttivo degli olivi da essi coltivati e delle loro rese fissate forfettariamente e a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte .

Tuttavia , l ' aiuto è concesso unicamente per le superfici investite ad olivi entro il 31 ottobre 1978 .

3 . Le associazioni di produttori riconosciute posono essere associate ai lavori per la definizione del potenziale produttivo e delle rese di cui al paragrafo 2 .

4 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta le norme generali di applicazione del presente articolo . Secondo la stessa procedura il Consiglio puo decidere di destinare una percentuale da determinare dell ' aiuto alla produzione assegnato all ' insieme o a una parte dei produttori al finanziamento d ' azioni di carattere regionale volte a migliorare la qualità della produzione oleicola .

5 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 38 ed eventualmente secondo la procedura prevista all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 7 ) .

Articolo 6

Il prezzo indicativo alla produzione è fissato ad un livello equo per i produttori , tenuto conto dell ' esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità .

Articolo 7

Il prezzo rappresentativo di mercato è fissato ad un livello che permetta il normale smercio della produzione di olio d ' oliva , tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti ed in particolare delle prospettive della loro evoluzione durante la campagna , nonché dell ' incidenza sul prezzo dell ' olio d ' oliva delle maggiorazioni mensili di c all ' articolo 10 .

Articolo 8

Il prezzo d ' intervento è pari al prezzo indicativo alla produzione diminuito dell ' aiuto alla produzione di cui all ' articolo 5 , nonché di un importo che tenga conto delle variazioni del mercato e delle spese di inoltro dell ' olio d ' oliva dalle zone di produzione verso le zone di consumo .

Articolo 9

Il prezzo d ' entrata è fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga , per un luogo di transito di frontiera della Comunità , il livello del prezzo rappresentativo di mercato , tenuto conto dell ' incidenza delle misure previste all ' articolo 11 , paragrafo 3 . Il luogo di transito di frontiera in questione è determinato secondo la procedura di cui all ' articolo 38 .

Articolo 10

Al fine di permettere lo scaglionamento delle vendite , il prezzo rappresentativo di mercato , il prezzo d ' intervento e il prezzo d ' entrata sono maggiorati mensilmente , durante almeno cinque mesi a decorrere dal 1 * gennaio , di un importo identico per i tre prezzi .

Le maggiorazioni mensili , uguali per ciascun mese , sono fissate ogni anno dal Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , tenendo conto delle spese medie di magazzinaggio e d ' interesse nella Comunità .

Articolo 11

1 . Se il prezzo indicativo alla produzione diminuito dell ' aiuto alla produzione è superiore al prezzo rappresentativo di mercato dell ' olio d ' oliva , è concesso un aiuto al consumo dell ' olio prodotto e messo sul mercato nella Comunità . Questo aiuto è pari alla differenza fra questi due importi .

2 . Nel caso in cui un organismo interprofessionale controllato dallo Stato membro interassato sia incaricato di gestire il regime di aiuto al consumo , lo Stato membro in oggetto puo autorizzare detto organismo a riscuotere dai beneficiari dell ' aiuto un contributo destinato a coprire le spese derivanti dalla gestione di tale regime .

3 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , decide ogni anno anteriormente al 1 * ottobre , per la campagna di commercializzazione successiva , la precentuale dell ' aiuto al consumo da destinare ad azioni informative ed eventualmente ad altre azioni intese a promuovere il consumo di olio d ' oliva nella Comunità .

4 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta le norme generali di applicazione del presente articolo , in particolare quelle relative al controllo del diritto all ' aiuto ; questo controllo concerne di massima sia l ' olio d ' oliva prodotto nella Comunità , sia quello importato dai paesi terzi .

5 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 38 ed eventualmente secondo la procedura prevista all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 11 bis

Gli Stati membri prendono , per quanto li riguarda , le misure necessarie per sanzionare le infrazioni ai regimi di aiuto previsti agli articoli 5 e 11 .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di cui al primo comma subito dopo averle adottate .

Articolo 12

1 . Gli organismi d ' intervento designati dagli Stati membri produttori hanno l ' obbligo di acquistare , alle condizioni adottate conformemente al paragrafo 4 , l ' olio d ' oliva di origine comunitaria che viene loro offerto dai produttori o dalle loro associazioni e unioni riconosciute a norma del regolamento ( CEE ) n . 1360/78 , nei centri d ' intervento stabiliti nelle zone di produzione . L ' acquisto si effettua al prezzo d ' intervento . Il prezzo d ' acquisto viene modificato mediante applicazione di una tabella di maggiorazioni e diminuzioni , se la denominazione o la qualità dell ' olio offerto all ' intervento non corrisponde quella per la quale è stato fissato il prezzo d ' intervento .

Inoltre , se la consegna dell ' olio viene effettuata , a richiesta dell ' organismo d ' intervento , in una località diversa dal centro indicato dal venditore al momento dell ' offerta , si tiene conto per il pagamento dell ' olio della variazione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore .

2 . Gli organismi d ' intervento vendono all ' interno dell Comunità l ' olio d ' oliva da essi acquistato , in condizion tali da non turbare il mercato nella fase della produzione .

3 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta :

a ) le condizioni per l ' intervento durante gli ultimi tre mesi della campagna ;

b ) le condizioni per la vendita da parte degli organismi d ' intervento dell ' olio da essi acquistato ;

c ) i criteri applicabili per la determinazione dei centri d ' intervento .

4 . Le modalità di applicazione del presente articolo nonché la determinazione dei centri d ' intervento sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 38 .

Articolo 13

Per attenuare gli effetti dell ' irregolarità dei raccolti sull ' equilibrio tra offerta e domanda ed ottenere cosi la stabilizzazione dei prezzi al consumo , il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , puo decidere che gli organismi d ' intervento costituiscano una scorta regolatrice di olio d ' oliva ; secondo la stessa procedura il Consiglio adotta le condizioni relative alla costituzione , alla gestione ed allo smercio di tale scorta .

Articolo 14

1 . All ' atto dell ' importazione dai paesi terzi di olio d ' oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariff doganale comune , se il prezzo d ' entrata è superiore al prezzo cif , viene riscosso un prelievo il cui importo è pari alla differenza tra questi due prezzi .

2 . Il prezzo cif , calcolato per il luogo di transito in frontiera di cui all ' articolo 9 , è determinato in base alle più favorevoli possibilità d ' acquisto sul mercato mondiale , i corsi sono modificati in funzione delle eventuali differenze rispetto alla denominazione o alla qualità per la quale è stato fissato il prezzo d ' entrata .

3 . Se le libere quotazioni sul mercato mondiale non sono determinanti per il prezzo d ' offerta e tale prezzo sia inferiore ai corsi mondiali , il prezzo cif è sostituito , soltanto per le importazioni di cui trattasi , da un prezzo determinato in funzione del prezzo d ' offerta .

4 . Il prelievo è fissato dalla Commissione . I criteri per la determinazione del prezzo cif e del prezzo di cui al paragrafo 3 , nonché le modalità d ' applicazione del presente articolo , sono adottati secondo la procedura di cui all ' articolo 38 .

Se il prelievo o la restituzione vengono fissati in anticipo , la fissazione anticipata è trascritta sul titolo che serve come documento giustificativo della fissazione medesima .

2 . Gli Stati membri rilasciano il titolo a chiunque ne faccia domanda , indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità .

Tuttavia , quando si applica l ' articolo 16 , paragrafi 1 2 , gli Stati membri rilasciano i titoli d ' importazione di olio d ' oliva soltanto agli offerenti che abbiano indicato un tasso di prelievo pari o superiore al prelievo minimo . Il titolo d ' importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità .

Il rilascio di tali titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l ' impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo ; la cauzione viene incamerata , in tutto o in parte , se l ' operazione non viene realizzata entro tale termine o se viene realizzata solo parzialmente .

3 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 38 . Esse comportano la durata di validità dei titoli e possono prevedere una data limite per il loro rilascio .

Articolo 20

1 . All ' atto dell ' esportazione di olio d ' oliva verso paesi terzi ,

_ se il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali , la differenza tra tali prezzi puo essere coperta da una restituzione ;

_ se i corsi mondiali sono superiori al prezzo nella Comunità , puo essere riscosso un prelievo inteso a compensare la differenza tra tali prezzi .

2 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta le norme generali relative alle misure di cui al presente articolo , in particolare quelle concernenti la concessione della restituzione , la riscossione del prelievo all ' esportazione , la fissazione dei rispettivi importi ed eventualmente la fissazione anticipata della restituzione .

3 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 38 .

Articolo 20 bis

L ' olio d ' oliva impiegato nella fabbricazione di conserv di pesci , di legumi e di ortaggi beneficia di un regime di restituzioni alla produzione o di sospensione totale o parziale del prelievo all ' importazione .

Le norme gnerali di applicazione del presente articolo sono adottate dal Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione .

Articolo 20 ter

1 . Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettere c ) , d ) ed e ) , subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni o delle esportazioni , gravi perturbazioni che possono compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato , negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione .

Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limti delle stesse .

2 . Se si presenta la situazione di cui al paragrafo 1 , la Commissione , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , decide le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili . Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro , essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione .

3 . Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione , ciascuno Stato membro puo deferire la misura della Commissione al Consiglio . Quest ' ultimo si riunisce senza indugio . Il Consiglio puo a maggioranza qualificata adottare una decisione che modifichi o annulli la misura in questione .

Articolo 20 quater

Nel settore dell ' olio d ' oliva , le associazioni di produttori previste dal regolamento ( CEE ) n . 1360/78 , debbono , per essere riconosciute , oltre a soddisfare ai presupposti previsti da tale regolamento :

_ essere in grado di verificare l ' effettiva produzione dei loro soci ,

_ essere abilitate a presentare una domanda unica per tutti i produttori aderenti ,

_ essere abilitate a ricevere l ' aiuto e ad assegnare a ciascun socio la rispettiva quota .

Fatta salva l ' applicazione dell ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 1360/78 il riconoscimento di un ' associazione di produttori è revocato qualora le condizioni per il riconoscimento di cui al primo comma non siano state o non siano più soddisfatte .

Articolo 20 quinquies

1 . In deroga all ' articolo 10 , paragrafi 1 e 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1360/78 , gli Stati membri concedono alle associazioni riconosciute di produttori , per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1 * novembre 1978 aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo :

a ) per i 5 anni successivi alla data del loro riconoscimento e

b ) il cui importo , rispettivamente il primo , secondo , terzo , quarto e quinto anno ,

_ è pari al massimo al 5 % , 4 % , 3 % , 2 % e 1 % del valore dei prodotti cui si riferisce il riconoscimento immessi sul mercato ;

_ non puo superare in alcun caso l ' 80 % , il 60 % , il 40 % , il 20 % e il 10 % delle spese effettive di costituzione e di funzionamento amministrativo .

2 . Se i prezzi sul mercato comunitario si mantengono nel corso di un periodo da determinare ad un livello prossimo al prezzo d ' intervento , si puo decidere , secondo la procedur di cui all ' articolo 38 , che le associazioni riconosciute d produttori possano concludere dei contratti di magazzinaggio per l ' olio d ' oliva da essi commercializzato .

3 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all ' articolo 38 . "

Articolo 2

Il testo dell ' articolo 42 bis del regolamento 136/66/CEE è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 42 bis

L ' allegato " tariffa doganale comune " del regolamento ( CEE ) n . 950/68 è modificato come segue :

* * Aliquota dei dazi

Numero * * autonomi %

* Designazione delle merci

della tariffa * * * convenzionali

* * o prelievi

doganale comune * * ( P ) * %

1 * 2 * 3 * 4

07.01 * N . Olive :

* II . altre * 7 ( P ) * _

07.03 * A . Olive :

* II . altre * 8 ( P ) * _

23.04 * A . Sanse di olive e altri residui dell ' estrazion dell ' olio d ' oliva :

* I . aventi un tenore in peso di olio d ' oliva inferiore o pari al 3 % * esenzione * _

* II . aventi un tenore in peso di olio d ' oliva superiore al 3 % * esenzione ( P ) * _ "

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1 * novembre 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addi 29 giugno 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

S . AUKEN

( 1 ) GU n . C 108 dell ' 8 . 5 . 1978 , pag . 49 .

( 2 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

( 3 ) GU n . L 171 del 28 . 6 . 1978 , pag . 8 .

( 4 ) GU n . L 327 del 26 . 11 . 1976 , pag . 4 .

( 5 ) GU n . L 166 del 23 . 6 . 1978 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 7 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .