31978R1530

Regolamento (CEE) n. 1530/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che stabilisce le modalità d' applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 01/07/1978 pag. 0021 - 0024
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0235


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1530/78 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1978

che stabilisce le modalità d ' applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1152/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 quater ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 516/77 ha istituito un regime di aiuti alla produzione per i prodotti di cui all ' allegato I bis dello stesso regolamento ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità ; che tale regime è fondato su contratti tra produttori e trasformatori comunitari ;

considerando che , per favorire la regolarità degli approvvigionamenti delle imprese di trasformazione , occorre che i contratti di cui sopra vengano conclusi per un determinato periodo ; che , per garantire la massima efficacia delle operazioni fondate su tali contratti , è opportuno consentire alle parti di aumentare , sulla base di un atto aggiuntivo ed entro un determinato limite , i quantitativi inizialmente iscritti nei medesimi ;

considerando che , per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto , è opportuno definire le esigenze minime cui devono soddisfare i prodotti che possono essere oggetto dei contratti ;

considerando che , per garantire il buon funzionamento del regime di aiuto , è opportuno che l ' organismo designato dallo Stato membro controlli per sondaggio il peso e la qualità dei prodotti consegnati alle imprese di trasformazione e che lo stesso organismo verifichi la contabilità di magazzino tenuta dalle stesse imprese ; che tale contabilità di magazzino deve comprendere le indicazioni minime necessarie ai fini del controllo della trasformazione dei prodotti che sono oggetto dei contratti ;

considerando che , affinché sia possibile verificare la fondatezza delle domande di aiuto alla produzione , è necessario precisare le indicazioni minime che devono figurare nelle domande stesse ;

considerando che l ' articolo 3 bis , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 516/77 prevede che , qualora il potenziale della produzione comunitaria rischi di provocare un notevole squilibrio tra la produzione e le possibilita di smaltimento , l ' aiuto possa essere limitato alla produzione di un quantitativo determinato , tenendo conto della produzione media dei tre anni precedenti la campagna per la quale è fissato l ' aiuto ; che , qualora venga applicato l ' articolo 3 bis , paragrafo 5 , di cui sopra , occorre adattare le disposizioni necessarie per stabilire , per ogni impresa , il quantitativo massimo per il quale puo essere concesso l ' aiuto ;

considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 del Consiglio , del 30 luglio 1968 , che fissa le norme di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell ' unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ( 3 ) , per le operazioni realizzate nel quadro di tale politica le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne abbia ricevuto debito mandato , espresse in moneta nazionale e corrispondenti ad importi fissati in unità di conto , sono pagate sulla base del rapporto tra l ' unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento in cui è stata realizzata l ' operazione o parte di essa ;

considerando che , a norma dell ' articolo 6 del regolament ( CEE ) n . 1134/68 , si considera come momento in ciu è stata realizzata l ' operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull ' importo relativo all ' operazione stessa , quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o , in mancanza e in attesa di essa , dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

considerando che l ' importo dell ' aiuto per i concentrati di pomodoro varia in funzione del tipo di condizionamento ; che il condizionamento definitivo del prodotto puo essere distribuito su un periodo piuttosto lungo ; che in tale situazione è opportuno consentire al trasformatore di ritardare la domanda di aiuto per il quantitativo di concentrati di pomodoro il cui processo di condizionamento non è ancora terminato ;

considerando che il fatto generatore del diritto all ' aiut alla produzione per la trasformazione dei prodotti si verifica al momento della trasformazione ; che i contratti di trasformazione riguardano un periodo di diversi mesi e che è quindi difficile determinare la data esatta di trasformazione di ogni partita ; che , conseguentemente , per garantire l ' uniforme applicazione del regime di aiuto alla produzione , è opportuno utilizzaré , per il calcolo del relativo importo in moneta nazionale , il tasso di conversione valido alla fine del periodo previsto per ciascun prodotto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Ciascuno dei contratti di cui all ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , in appresso denominati " contratti di trasformazione " , è concluso per iscritto tra , da una parte , i produttori o le loro associazioni od unioni riconosciute e , dall ' altra , i trasformatori o le loro associazioni od unioni legalmente costituite .

Il contratto di trasformazione puo avere la forma di un impegno di conferimento concluso tra un produttore , da una parte , e la sua associazione o unione riconosciuta , dall ' altra .

2 . I contratti di trasformazione devono essere conclusi :

_ anteriormente al 5 giugno per i pomodori che devono essere consegnati all ' industria nel periodo compreso fra il 1 * luglio e il 15 novembre ,

_ anteriormente al 31 maggio per le pesche che devono essere consegnate all ' industria nel periodo compreso fra il 10 giugno e il 30 settembre ,

_ anteriormente al 25 agosto per le prugne secche ottenute da susine da innesto ( prunes d ' Ente ) che devono essere consegnate all ' industria nel periodo compreso fra il 5 settembre e il 31 dicembre .

Tuttavia , per la campagna 1978/1979 , i contratti possono essere conclusi fino al :

_ 31 luglio 1978 per i pomodori ;

_ 31 luglio 1978 per le pesche ;

_ 31 ottobre 1978 per le prugne secche ottenute da susine da innesto ( prunes d ' Ente ) .

3 . Nei periodi di cui al paragrafo 2 i contraenti possono decidere , con clausola aggiuntiva scritta , di aumentare le quantità inizialmente previste nel contratto .

Le clausole aggiuntive devono essere stipulate entro il :

_ 15 settembre per i pomodori ;

_ 15 agosto per le pesche ;

_ 15 novembre per le prugne secche ottenute da susine da innesto ( prunes d ' Ente ) .

Tuttavia , per la campagna 1978/1979 le clausole aggiuntive possono essere stipulate fino al :

_ 30 settembre per i pomodori ;

_ 31 agosto 1978 per le pesche ;

_ 30 novembre 1978 per le prugne secche ottenute da susine da innesto ( prunes d ' Ente ) .

Tuttavia , per la campagna suindicata le clausole aggiuntive possono avere per oggetto al massimo il 40 % delle quantità iniziali previste nel contratto .

Articolo 2

Il trasformatore o la sua associazione o unione legalmente costituita trasmette un esemplare di ciascun contratto , eventualmente corredato delle relative clausole aggiuntive , prima della loro data di decorrenza , all ' organismo designato dallo Stato membro nel quale sono prodotte le materie prime e all ' organismo dello Stato membro nel quale deve essere effettuata la trasformazione .

Articolo 3

Le materie prime consegnate al trasformatore in esecuzione dei contratti di trasformazione devono essere di qualità sana , leale e mercantile ed idonee alla trasformazione .

Articolo 4

1 . Le operazioni di controllo di cui all ' articolo 3 ter paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 516/77 devono comprendere , in particolare , per ciascuno dei periodi di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 :

_ la verifica della trasformazione delle quantità di materie prime consegnate in esecuzione dei contratti ;

_ la verifica della conformità dei prodotti risultanti da questa trasformazione alle norme di qualità applicabili .

2 . Le imprese di trasformazione interessate tengono una contabilità di magazzino da cui devono risultare , in particolare :

a ) per ciascuno dei periodi di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 :

_ le partite di materie prime acquistate ed entrate giornalmente nell ' impresa , distinguendo quelle che sono oggetto di contratti di trasformazione o relative clausole aggiuntive , nonchè i numeri delle ricevute eventualmente compilate per tali partite ;

_ il peso di ciascuna partita entrata nell ' impresa nonchè per le partite oggetto dei suddetti contratti , il nome e l ' indirizzo del contraente ;

b ) le quantità di prodotti finiti ottenute giornalmente dalla trasformazione delle materie prime , distinguendo quelle ottenute da materie prime consegnate in esecuzione dei contratti di trasformazione .

3 . L ' organismo designato dallo Stato membro in cui viene effettuata la trasformazione procede

_ a un controllo per sondaggio nell ' impresa di trasformazione del peso e della qualità dei prodotti consegnati in esecuzione dei contratti ;

_ alla verifica della contabilità di magazzino di ciascuna impresa di trasformazione .

Articolo 5

1 . Concluse le operazioni di trasformazione e al più tardi nei 90 giorni successivi , la domanda di aiuto alla produzione è presentata dal trasformatore all ' organismo designato dallo Stato membro nel quale ha avuto luogo la trasformazione .

Tuttavia , per le prugne secche ottenute dalle susine d ' innesto ( prunes d ' Ente ) il trasformatore puo presentare per ciascuna campagna due domande d ' aiuto , la prima riguardante i prodotti ottenuti entro il 31 dicembre e la seconda riguardante i prodotti ottenuti dopo tale data .

2 . La domanda di aiuto deve recare fra l ' altro :

a ) il nome e l ' indirizzo del richiedente ;

b ) l ' indicazione delle quantità , ripartite per contratti di trasformazione o eventuali clausole aggiuntive , di materie prime che soddisfino alle condizioni di cui all ' articolo 3 e che sono consegnate in esecuzione di tali contratti o eventuali clausole aggiuntive ;

c ) la fattura debitamente quietanzata dal produttore , o dalla sua associazione od unione riconsciuta , delle materie prime di cui alla lettera b ) , dalla quale risulti che esso ha ottenuto un prezzo almeno pari al prezzo minimo o , in caso d ' impegno di conferimento , la dichiarazione del produttore attestante che il contraente gli ha corrisposto un prezzo almento pari al prezzo minimo ;

d ) l ' indicazione delle quantità globali di prodotti finiti ottenuto dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera b ) ; nel caso che venga applicato il paragrafo 1 , secondo comma , debbono essere indicate le quantità ottenute nel corso del periodo previsto per la trasformazione .

Per quanto riguarda i concentrati di pomodori , l ' indicazione di cui alla lettera d ) puo essere completata dalla menzione della quantità di concentrato non superiore al 15 % della quantità globale ottenuta , che puo essere condizionata successivamente . In tal caso la domanda di aiuto riguarda soltanto la quantità il cui processo di condizionamento è già terminato , mentre la quantità restante puo essere oggetto di una domanda complementare di aiuto che dev ' essere presentata al più tardi il 31 marzo della campagna in corso .

Articolo 6

1 . Qualora venga applicato l ' articolo 3 bis , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , la domanda di aiuto è completata dall ' indicazione della media delle quantità prodotte dall ' impresa nei tre anni che precedono la campagna per la quale è fissato l ' aiuto .

2 . Qualora il trasformatore abbia iniziato la produzione del prodotto da meno di tre anni , la sua domanda di aiuto è completata dall ' indicazione , secondo il caso , della media delle quantità prodotte nel corso degli ultimi due anni o della quantità prodotta nel corso dell ' anno che precede la campagna in oggetto .

3 . Qualora taluni trasformatori abbiano cominciato la loro attività nel corso della campagna in oggetto , l ' aiuto è limitato ad una quantità non eccedente una percentuale , da determinarsi in conformità della procedura prevista dall ' articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , della quantità globale per la quale i trasformatori di cui ai paragrafi precedenti possono beneficiare dell ' aiuto .

Lo Stato membro interessato stabilisce , nei limiti della percentuale di cui sopra , la quantità globale ammessa al beneficio dell ' aiuto e procede ad un ' equa ripartizione di questa quantità tra i nuovi trasformatori .

4 . Qualora un ' impresa rinunci a trasformare il prodotto in oggetto , lo Stato membro ripartisce la quantità per la quale detta impresa poteva beneficiare dell ' aiuto fra i nuovi trasformatori , conformemente al paragrafo 3 . L ' eventuale saldo è ripartito equamente fra gli altri trasformatori .

Articolo 7

Ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 , si considera che il fatto generatore del diritto all ' aiuto alla produzione ha avuto luogo :

_ il 30 novembre per i concentrati di pomodori , i pomodori pelati e i succhi di pomodoro ;

_ il 15 ottobre per le conserve di pesche sciroppate ;

_ il 31 dicembre per le prugne secche .

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l ' indirizzo del o degli organismi designati in conformità degli articoli 3 bis e 3 ter del regolamento ( CEE ) n . 516/77 nonché le misure adottate per l ' applicazione del regime di aiuto alla produzione .

Al più tardi il febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione :

a ) la quantità di materia prima

_ che è stata oggetto di contratti di trasformazione o eventuali clausole aggiuntive ,

_ consegnata in esecuzione di tali contratti o clausole aggiuntive durante l ' ultima campagna ;

b ) la quantità di prodotti finiti ottenuta dopo la trasformazione delle materie prime di cui alla lettera a ) , secondo trattino , durante la stessa campagna ;

c ) le giacenze dei prodotti di cui alla lettera b ) esistenti al 15 gennaio dell ' anno in questione .

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1 * luglio 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 30 giugno 1978 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 144 del 31 . 5 . 1978 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 188 del 1 * . 8 . 1968 , pag . 1 .