Regolamento (CEE) n. 1292/78 del Consiglio, del 6 giugno 1978, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d' intervento dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1978/1979
Gazzetta ufficiale n. L 160 del 17/06/1978 pag. 0003 - 0003
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1292/78 DEL CONSIGLIO del 6 giugno 1978 che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d ' intervento dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1978/1979 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1707/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 25 , vista la proposta della Commissione , considerando che , ai sensi dell ' articolo 25 del regolamento n . 136/66/CEE , occorre fissare , per la campagna di commercializzazione 1978/1979 , l ' importo di cu sono maggiorati mensilmente a decorrere dall ' inizio del terzo mese della campagna il prezzo indicativo e il prezzo d ' intervento dei semi di colza , di ravizzone e di girasole e stabilire il numero di mesi durante i quali sono applicate le suddette maggiorazioni ; che tale ammontare deve essere identico per i due prezzi ; considerando che dette maggiorazioni , uguali per ciascun mese , devono essere fissate tenendo conto delle spese medie di immagazzinamento e di interessi accertate nella Comunità ; che occorre stabilire le spese medie di immagazzinamento in base al costo di magazzinaggio dei semi in locali adeguati ed ai costi di manutenzione necessari per la loro buona conservazione ; che gli interessi possono essere calcolati sulla base del saggio considerato normale per le regioni produttrici ; considerando che , tenuto conto delle esigenze suindicate , occorre fissare le maggiorazioni mensili per la campagna 1978/1979 a un livello superiore a quello preso in considerazione per la campagna precedente ; considerando che l ' esperienza acquisita durante la campagna di commercializzazione 1977/1978 e le previsioni di raccolto non giustificano la determinazione , per la campagna di commercializzazione 1978/1979 , di un numero di maggiorazioni mensili diverso da quello stabilito per la campagna precedente , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Per la campagna di commercializzazione 1978/1979 l ' importo delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d ' intervento dei semi di colza e di ravizzone è fissato a 0,310 unità di conto per 100 chilogrammi . 2 . Le maggiorazioni si applicano per sette mesi . Articolo 2 1 . Per la campagna di commercializzazione 1978/1979 , l ' importo delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d ' intervento dei semi di girasole è fissato a 0,362 unità di conto per 100 chilogrammi . 2 . Le maggiorazioni si applicano per cinque mesi . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addi 6 giugno 1978 . Per il Consiglio Il Presidente K . B . ANDERSEN ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 2 ) GU n . L 175 del 29 . 6 . 1973 , pag . 5 .