31978R0993

Regolamento (CEE) n. 993/78 della Commissione, del 17 maggio 1978, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 2223/70 relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all' importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 129 del 18/05/1978 pag. 0014 - 0015
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0031
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0030
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0030


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 993/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1978

recante settima modifica del regolamento ( CEE ) n . 2223/70 relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all ' importazione di taluni vini originari e i provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organzzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2560/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 6 ,

considerando che , a norma dell ' articolo 9 , paragrafo 3 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 , qualora il prezzo d ' offerta franco frontiera di un vino , maggiorato dei dazi doganali , sia inferiore al prezzo di riferimento concernente tale vino , viene riscossa sulle importazioni di detto vino e di vini assimilati una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e i prezzo d ' offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali ;

considerando che tale tassa di compensazione non è tuttavia riscossa nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire , e in grado di farlo , che il prezzo praticato all ' importazione dei prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali e che verrà evitata ogni deviazione di traffico ;

considerando che la Repubblica di Cipro si è dichiarata disposta a dare tale garanzia per le esportazioni di tutti i suoi vini nella Comunità ;

considerando che la " Vine Products Commission " vigilerà sul rispetto della garanzia ed ammetterà esportazioni soltanto quando sia accertato che il prezzo d ' offerta franc frontiera della Comunità non è inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi ;

considerando che la " Vine Products Commission " provvederà affinché sia evitata qualsiasi deviazione di traffico ; che a tal fine prenderà ogni utile misura per evitare che venga fatto ricorso a misure che possano determinare indirettamente prezzi inferiori al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali , come ad esempio l ' assunzione in carico di spese di vendita , la conclusione di accordi per prestazioni abbinate o altre misure aventi effetti analoghi ;

considerando che il predetto organismo si impegna a comunicare regolarmente alla Commissione i particolari relativi alle esportazioni di vini verso la Comunità e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull ' efficacia delle misure applicate ;

considerando che i problemi connessi con il rispetto della dichiarazione di garanzia sono stati discussi esaurientemente con le autorità competenti della Repubblica di Cipro ; che , a seguito di tali discussioni , si puo ritenere che detto paese sia in grado di tener fede alla propria dichiarazione di garanzia ; che non vi è dunque alcun motivo di riscuotere una tassa di compensazione all ' importazione di vino originario e proveniente dalla Repubblica di Cipro ; che occorre pertanto completare corrispondentemente il regolamento ( CEE ) n . 2223/70 della Commissione , del 28 ottobre 1970 , relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all ' importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1924/75 ( 4 ) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 2223/70 è sostituito dal seguente :

" 4 . Originari e in provenienza

_ dalla Repubblica di Cipro

a ) vino rosso , compreso il vino rosato ;

b ) vino bianco diverso da quello presentato all ' importazione con il nome del vitigno Riesling o Sylvaner ;

c ) vino liquoroso ;

d ) vino alcolizzato " .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica a decorrere dal 1 * maggio 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 17 maggio 1978 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 303 del 28 . 11 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 241 del 4 . 11 . 1970 , pag . 3 .

( 4 ) GU n . L 195 del 26 . 7 . 1975 , pag . 33 .