Regolamento (CEE) n. 554/78 della Commissione, del 17 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2182/77 per quanto concerne la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 076 del 18/03/1978 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0176
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0253
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0176
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0253
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 554/78 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1978 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2182/77 per quanto concerne la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d ' intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 , considerando che allorché taluni quarti posteriori di bovini sono venduti in applicazione del regolamento ( CEE ) n . 2182/77 della Commissione , del 30 settembre 1977 , relativo a modalità d ' applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d ' intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 ( 3 ) , occorre prevedere la possibilità per gli operatori di rimuovere , prima di procedere alla loro trasformazione , taluni tagli il cui prezzo e la cui qualità non giustificano una tale operazione ; che occorre , di conseguenza , modificare il regolamento ( CEE ) n . 2182/77 ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2182/77 prevede all ' articolo 4 , paragrafo 1 , che prima della conclusione del contratto di vendita venga costitiuta una cauzione destinata a garantire la trasformazione dei prodotti ; che sulla base dell ' esperienza acquisita si è ravvisata la necessità di prevedere una data limite per la costituzione onde evitare che taluni operatori possano arbitrariamente ritardare la conclusione dei contratti di vendita ; che è inoltre necessario adottare una misura transitoria per le operazioni in corso ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . All ' articolo 1 , paragrafo 2 , e all ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 2182/77 è soppresso il termine " congelate " . 2 . L ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2182/77 è completato dal seguente paragrafo : " 4 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , la trasformazione dei quarti posteriori puo essere operata previa rimozione dei seguenti tagli : filetto e controfiletto . In tal caso , 100 kg di quarti posteriori non disossati equivalgono , previa rimozione del filetto e del controfiletto , a 66 kg di carni disossate " . Articolo 2 Il testo dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , primo comma , de regolamento ( CEE ) n . 2182/77 è sostituito dal seguente testo : " 1 . Prima della conclusione del contratto e al più tardi entro due settimane dalla presentazione della domanda o dell ' offerta di acquisto viene costituita , presso la competente autorità dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione , una cauzione . Essa è costituita nella moneta nazionale di tale Stato membro " . Articolo 3 Per le domande o le offerte di acquisto presentate prima dell ' entrata in vigore del presente regolamento , nel quadr dell ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 2182/77 , la cauzione di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , di detto regolamento è costituita entro e non oltre il 31 marzo 1978 . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 17 marzo 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 251 del 1 * . 10 . 1977 , pag . 60 .