Regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate
Gazzetta ufficiale n. L 050 del 22/02/1978 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0173
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0102
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0173
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0249
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0249
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 352/78 DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 1978 relativo all ' assegnazione delle cauzioni , fideiussioni o garanzie costituite nell ' ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , visto il regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 2 e l ' articolo 3 , paragrafo 2 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) , considerando che i regolamenti comunitari prevedono la costituzione di varie cauzioni su operazioni inerenti a prodotti agricoli ; che occorre stabilire a chi debbano essere assegnate dette cauzioni nel caso in cui siano incamerate ; considerando che , nella maggioranza dei casi in cui le cauzioni sono incamerate , il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( FEAOG ) subisce un danno finanziario sia per aver finanziato un ' operazione per la quale l ' operatore non ha adempiuto i propri obblighi , sia perché il mancato adempimento degli obblighi da parte dell ' operatore stesso comporta ulteriori spese a carico del FEAOG ; che è pertanto opportuno risarcire tale danno deducendo dalle spese del FEAOG le cauzioni incamerate ; considerando che è tuttavia opportuno prevedere che le cauzioni che non coprono il rischio di perdite finanziarie a carico del FEAOG siano incamerate dagli Stati membri ; considerando che è opportuno che le cauzioni incamerate nell ' ambito di operazioni di aiuto alimentare siano dedotte dalle apposite spese per aiuto alimentare ; considerando che è inoltre opportuno che le cauzioni incamerate nell ' ambito di determinate operazioni siano dedotte dalle spese corrispondenti al tipo di operazioni in causa ; considerando che norme equivalenti sono attualmente in vigore in taluni settori e che occorre pertanto abrogarle , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Il presente regolamento si applica alle cauzioni , alle fideiussioni o alle garanzie costituite a norma delle disposizioni adottate nell ' ambito della politica agricola comune , in appresso denominate " cauzioni " . 2 . Il presente regolamento non si applica tuttavia alle cauzioni costituite : a ) per il rilascio di titoli di esportazione o di importazione con o senza fissazione anticipata , b ) nell ' ambito di gare , esclusivamente per garantire la serietà delle offerte da parte dei concorrenti , c ) per garantire il pagamento di un diritto che costituisca una risorsa propria delle Comunità a norma della decisione 70/243/CECA , CEE , Euratom ( 4 ) , quando l ' importo di tale diritto sia già stato accertato ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2891/77 ( 5 ) e messo a disposizione della Commissione . Articolo 2 1 . Le cauzioni di cui all ' articolo 1 , una volta incamerate , vengono integralmente dedotte dalle spese del FEAOG dai servizi o organismi pagatori degli Stati membri . 2 . Tuttavia , le cauzioni incamerate nell ' ambito di operazioni di aiuto alimentare sono dedotte dalle apposite spese per aiuto alimentare dai servizi o organismi pagatori degli Stati membri . Articolo 3 1 . Le cauzioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , son dedotte : a ) dalle apposite spese per restituzioni , se l ' operazione effettuata o prevista per la quale la cauzione è stata costituita verte su uno scambio con un paese terzo , b ) dalle apposite spese per interventi , negli altri casi . 2 . Se le spese a carico del FEAOG sono determinate mediante conti , le cauzioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , vengono registrate a credito di tali conti . Articolo 4 L ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 2306/70 del Consiglio , del 10 novembre 1970 , relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 6 ) e l ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 786/69 del Consiglio , del 22 aprile 1969 , relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dei grassi ( 7 ) sono abrogati . Articolo 5 Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 . Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica alle cauzioni incamerate a decorrere dal 1 * gennaio 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 20 febbraio 1978 . Per il Consiglio Il Presidente Per HAEKKERUP ( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . C 125 dell ' 8 . 6 . 1976 , pag . 34 . ( 4 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 19 . ( 5 ) GU n . L 336 del 27 . 12 . 1977 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 249 del 17 . 11 . 1970 , pag . 4 . ( 7 ) GU n . L 105 del 2 . 5 . 1969 , pag . 1 .