Regolamento (CEE) n. 337/78 della Commissione, del 17 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2035/74 relativo alla vendita a prezzo ridotto di carni bovine e conserve detenute dagli organismi d' intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale
Gazzetta ufficiale n. L 047 del 18/02/1978 pag. 0032 - 0032
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 337/78 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 1978 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2035/74 relativo alla vendita a prezzo ridotto di carni bovine e conserve detenute dagli organismi d ' intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 , considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 2035/74 della Commissione , del 31 luglio 1974 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2333/76 ( 4 ) , sono state fissate le modalità per la vendita a prezzo ridotto di carni bovine e conserve detenute dagli organismi d ' intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale ; considerando che , dato il carattere particolare di tale vendita e data segnatamente la natura degli acquirenti , i cui mezzi materiali non sempre sono comparabili a quelli di cui dispongono gli operatori commerciali , è opportuno concedere la possibilità di presentare domanda d ' acquisto agli organismi d ' intervento mediante lettera raccomandata ; che le norme relative alla costituzione della cauzione devono essere corrispondentemente modificate ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Nel regolamento ( CEE ) n . 2035/74 è inserito il seguente articolo 4 bis : " Articolo 4 bis In deroga all ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 216/69 , le domande d ' acquisto possono essere presentate mediante lettera raccomandata . In tal caso , la cauzione deve essere costituita entro 96 ore dall ' invio della lettera raccomandata . " . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 17 febbraio 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 210 del 1 * . 8 . 1974 , pag . 53 . ( 4 ) GU n . L 264 del 28 . 9 . 1976 , pag . 11 .