Regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio, del 7 febbraio 1978, per il mantenimento del regime di importazione nella Comunità dei prodotti tessili originari di Taiwan
Gazzetta ufficiale n. L 039 del 09/02/1978 pag. 0001 - 0001
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 255/78 DEL CONSIGLIO del 7 febbraio 1978 per il mantenimento del regime di importazione nella Comunità dei prodotti tessili originari di Taiwan IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , visto il regolamento ( CEE ) n . 1439/74 del Consiglio , del 4 giugno 1974 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 1 ) , in particolare l ' articolo 13 , vista la proposta della Commissione , considerando che la Commissione ha fissato , con regolamento ( CEE ) n . 3020/77 ( 2 ) , il regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan ; considerando che , in attesa dell ' instaurazione di un regime definitivo , occorre mantenere in vigore sino al 31 dicembre 1982 il regime fissato con regolamento ( CEE ) n . 3020/77 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regime di importazione dei prodotti tessili originari di Taiwan , adottato con regolamento ( CEE ) n . 3020/77 , è applicabile sino al 31 dicembre 1982 . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 7 febbraio 1978 . Per il Consiglio Il Presidente K . B . ANDERSEN ( 1 ) GU n . L 159 del 15 . 6 . 1974 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 357 del 31 . 12 . 1977 , pag . 51 .