REGOLAMENTO ( CEE ) N. 105/78 DEL CONSIGLIO, DEL 17 GENNAIO 1978, CHE CONCLUDE L' ACCORDO TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL' INDIA RELATIVO AL COMMERCIO DEI PRODOTTI DI COCCO
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 21/01/1978 pag. 0001
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 105/78 DEL CONSIGLIO del 17 gennaio 1978 che conclude l ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell ' India relativo al commercio dei prodotti di cocco IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la raccomandazione della Commissione , considerando che occorre concludere l ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell ' India , relativo al commercio dei prodotti di cocco , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 E concluso a nome della Comunità l ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell ' India , relativo al commercio dei prodotti di cocco . Il testo dell ' accordo è allegato al presente regolamento . Articolo 2 Il presidente del Consiglio notifica all ' altra parte contraente l ' espletamento , per quanto riguarda la Comunità , delle procedure necessarie per l ' entrata in vigore dell ' accordo ( 1 ) . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 17 gennaio 1978 . Per il Consiglio Il Presidente K . B . ANDERSEN ( 1 ) La data di entrata in vigore dell ' accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . ACCORDO tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell ' India relativo al commercio dei prodotti di cocco IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , da un lato , E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL ' INDIA , dall ' altro , DESIDEROSI di garantire l ' incremento dell ' utilizzazione dei prodotti di cocco e lo sviluppo ordinato del commercio di questi prodotti tra la Comunità economica europea , qui di seguito denominata " Comunità " , e la Repubblica dell ' India , RIFERENDOSI alla dichiarazione comune di intenzioni concernente lo sviluppo delle relazioni commerciali con Ceylon , l ' India , la Malaysia , il Pakistan e Singapore , allegata all ' atto finale del trattato relativo all ' adesio del Regno di Danimarca , dell ' Irlanda , del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell ' energia atomica , VISTO l ' accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell ' India , CONSAPEVOLI delle disposizioni dell ' accordo generale sull tariffe doganali e sul commercio , HANNO DECISO , in uno spirito di reciproca cooperazione , di concludere il presente accordo : Articolo 1 Il presente accordo si applica ai manufatti di cocco , indicati all ' articolo 2 , originari e provenienti dall ' India . Articolo 2 La Comunità applica ai manufatti di cocco originari e provenienti dall ' India , a titolo autonomo e nell ' ambito della sua offerta relativa alla concessione di preferenze tariffarie generalizzate , i dazi della tariffa doganale comune sospesi nelle proporzioni e secondo il calendario indicato qui di seguito : * * Aliquota di Numero * * riduzione applicata della tariffa * Designazione delle merci doganale comune * * 1 * . 7 . 1976 * 1 * . 1 . 1978 58.02 * Altri tappeti , anche confezionati ; tessuti detti * Kelem o Kilim , Schumacks o Soumak , * Karamanie e simili , anche confezionati : * A . Tappeti : * 1 . Tappeti di cocco e tappeti " tufted " * 80 % * 100 % Articolo 3 La Comunità non sottopone a nuove restrizioni quantitative l ' importazione dei prodotti elencati all ' articolo 2 , originari e provenienti dall ' India . Le parti contraenti convengono di prendere le necessarie disposizioni per facilitare il pieno sfruttamento delle possibilità di importazione derivanti dalle restrizioni quantitative esistenti . Articolo 4 La Repubblica dell ' India e la Comunità si comunicano tutte le informazioni utili per le parti contraenti , relative agli scambi di prodotti di cocco . Articolo 5 L ' applicazione del presente accordo non deve turbare le normali correnti commerciali tra l ' India e la Comunità per i prodotti in questione . Se una delle parti contraenti comunica all ' altra che sono sorte speciali difficoltà per quanto concerne l ' utilizzazione delle normali correnti commerciali , le parti contraenti si consultano a proposito delle misure necessarie per ovviare alla situazione . Articolo 6 Fatte salve le politiche del governo della Repubblica dell ' India relative alla disciplina delle sue esportazioni in funzione della situazione della sua produzione ed alla domanda esterna dei prodotti citati , la Repubblica dell ' India si impegna a prendere qualsiasi disposizione utile affinché il fabbisogno del mercato e dell ' industria comunitari sia soddisfatto in maniera non discriminatoria . Articolo 7 1 . E istituito un comitato misto di cooperazione con i seguenti compiti : _ esaminare qualsiasi problema cui possa dar origine l ' applicazione del presente accordo , compresa l ' esigenza di adeguate soluzioni ai problemi derivanti dalle attuali restrizioni quantitative ; _ ricercare le possibilità e formulare suggerimenti in materia di cooperazione per quanto riguarda : _ i metodi di produzione esistenti , _ la ricerca e lo sviluppo di nuove tecniche di preparazione e di lavorazione del cocco e di fabbricazione di prodotti di cocco , allo scopo di espandere gli usi finali del cocco ; _ sviluppare i contatti ed agevolare i progetti comuni ed i programmi reciprocamente convenuti tra rappresentanti del commercio e delle industrie del cocco dell ' India e dell Comunità . 2 . Il comitato misto di cooperazione è composto di rappresentanti della Repubblica dell ' India e della Comunità . 3 . Il comitato misto di cooperazione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti e , comunque , almeno una volta all ' anno . Articolo 8 Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l ' espletamento delle procedure a tal fine necessarie . Fatte salve le modifiche che potrebbero essere convenute di comune accordo durante il periodo di validità , il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 1979 . Articolo 9 L ' allegato costituisce parte intregrante del presente accordo . Articolo 10 Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese , francese , inglese , italiana , olandese , tedesca e hindi , ciascun testo facente ugualmente fede . ALLEGATO Dichiarazione comune 1 . Le parti contraenti convengono di compiere uno speciale sforzo per raggiungere gli obiettivi indicati all ' articolo 7 dell ' accordo . A questo scopo esse si adoperano per agevolare l ' organizzazione di riunioni annue , sotto forma di tavole rotonde , tra rappresentanti degli ambienti industriali , commerciali e della ricerca delle due parti e s ' impegnano a esaminare la possibilità di appoggiare qualsiasi programma o progetto raccomandato a seguito delle riunioni , che possa essere di reciproco interesse per gli ambienti citati . 2 . Le parti contraenti seguiranno l ' evoluzione delle politiche fiscali e l ' influenza di queste ultime sulle possibilità d ' incremento dell ' impiego dei prodotti di coc e sullo sviluppo ordinato degli scambi e delle possibilità di cooperazione , tenendo in debito conto le esigenze e i programmi di sviluppo della Repubblica dell ' India nel settore del cocco , nonché le prospettive dell ' industria del cocco negli Stati membri della Comunità .