Direttiva 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 20/11/1978 pag. 0001 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0085
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 9 pag. 0085
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 07 pag. 0190
edizione speciale in lingua ceca capitolo 13 tomo 005 pag. 203 - 217
edizione speciale in lingua estone capitolo 13 tomo 005 pag. 203 - 217
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Direttiva del Consiglio del 16 ottobre 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore (78/932/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Commisione [1], visto il parere del Parlamento europeo [2], visto il parere del Comitato economico e sociale [3], considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano fra l'altro i poggiatesta; considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [4], modificata da ultimo dalla direttiva 78/547/CEE [5]; considerando che prescrizioni comuni sono state previste dalla direttiva 74/60/CEE [6], per le parti interne dell'abitacolo, la disposizione dei comandi, il tetto, lo schienale e la parte posteriore dei sedili e dalla direttiva 74/297/CEE [7] per le finiture interne relative alla protezione del conducente contro il dispositivo di guida in caso di urto; che quelle riguardanti la resistenza dei sedili e del loro ancoraggio sono state emanate con la direttiva 74/408/CEE [8]; che quelle riguardanti gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono state emanate con la direttiva 76/115/CEE [9]; che quelle riguardanti le cinture di sicurezza e i dispositivi di ritenuta sono state adottate con la direttiva 77/541/CEE [10]; considerando che, nell'ambito di una procedura d'omologazione armonizzata relativa ai poggiatesta, ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di questi dispositivi; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri; considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta il riconoscimento fra Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Ogni Stato membro rilascia l'omologazione CEE per qualsiasi tipo di poggiatesta, incorporato o no nei sedili dei veicoli, conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova stabilite agli allegati dal I al V. 2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE attua le misure necessarie per verificare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tale verifica si limita a sondaggi. Articolo 2 Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme ai modelli stabiliti nell'allegato VI per ogni tipo di poggiatesta da essi omologato a norma dell'articolo 1. Gli Stati membri emanano tutte le disposizioni utili per impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusioni fra i poggiatesta del tipo omologato in base all'articolo 1 ed altri dispositivi. Articolo 3 1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione dei poggiatesta per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento, se questi recano il marchio di omologazione CEE. 2. Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di poggiatesta recanti il marchio di omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato. Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure messe in atto, precisando i motivi della decisione. Articolo 4 Entro il termine di un mese, le competenti autorità di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione e di estensione di omologazione emesse per ciascun tipo di poggiatesta che esse omologano o rifiutano di omologare. Articolo 5 1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE constata la non conformità al tipo omologato di diversi poggiatesta muniti dello stesso marchio di omologazione CEE, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le competenti autorità di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri circa le misure adottate che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di tale mancanza di conformità. 2. Le competenti autorità degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di una omologazione CEE accordata, indicandone i motivi. Articolo 6 Ogni decisione di rifiuto o di revoca di omologazione o di divieto di commercializzazione o d'uso, presa in base alle disposizioni adottate per l'attuazione della presente direttiva, è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati. Articolo 7 Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i poggiatesta di cui è dotato, se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono destinati a essere montati sul tipo di veicolo presentato all'omologazione. Articolo 8 Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso dei veicoli per i motivi riguardanti i poggiatesta se questi recano il marchio di omologazione CEE e se sono destinati a essere montati sul tipo di veicolo presentato all'omologazione. Articolo 9 Si intende per "veicolo" ai sensi della presente direttiva, qualsiasi veicolo a motore della categoria M1, definita all'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, destinato a circolare su strada, munito di almeno 4 ruote ed avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km orari. Articolo 10 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati sono decise conformemente alla procedura stabilità all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE. Articolo 11 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle norme fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 16 ottobre 1978. Per il Consiglio Il Presidente K. von Dohnanyi [1] GU n. C 82 del 14. 4. 1975, pag. 74. [2] GU n. C 76 del 7. 4. 1975, pag. 37. [3] GU n. C 263 del 17. 11. 1975, pag. 57. [4] GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. [5] GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 39. [6] GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 4. [7] GU n. L 165 del 20. 6. 1974, pag. 16. [8] GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 1. [9] GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 6. [10] GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 95. -------------------------------------------------- ELENCO DEGLI ALLEGATI Allegato I: | Settore di applicazione, definizioni, domanda di omologazione CEE, prescrizioni di carattere generale, prove e conformità della produzione [1] | Allegato II: | Procedura per determinare il punto H e l'angolo effettivo di inclinazione dello schienale e per verificare la posizione relativa dei punti R e H e il rapporto tra l'angolo teorico e l'angolo effettivo di inclinazione dello schienale | Allegato III: | Determinazione dell'altezza e della larghezza del poggiatesta [1] | Allegato IV: | Particolare dei tracciati e delle misure eseguiti nel corso della prova [1] | Allegato V: | Procedura di prova per verificare la dissipazione d'energia [1] | Allegato VI: | Marchio di omologazione CEE | Allegato VII: | Scheda di omologazione CEE | [1] Le prescrizioni tecniche di questo allegato sono analoghe a quelle del regolamento n. 25 della Commissione economica per l'Europa (doc. E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505 — riv. 1/Add. 24); in particolare le suddivisioni in punti sono le medesime. Per questo motivo quando un punto del regolamento n. 25 non ha corrispondente nella presente direttiva, il suo numero è indicato fra parentesi per memoria. -------------------------------------------------- ALLEGATO I SETTORE DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE, PROVE E CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 1. SETTORE DI APPLICAZIONE 1.1. La presente direttiva si applica ai poggiatesta - che fanno parte integrante dello schienale del sedile, oppure - destinati ad essere installati sul sedile dei veicoli conformi alla definizione dell'articolo 9 e che sono destinati ad essere usati separatamente, ossia come dispositivi individuali per gli occupanti adulti dei sedili rivolti verso l'avanti. 2. DEFINIZIONI 2.1. Tipo di veicolo per quanto riguarda i poggiatesta Per "tipo di veicolo per quanto riguarda i poggiatesta", si intendono i veicoli a motore che non presentano fra di loro differenze essenziali per quanto riguarda soprattutto i seguenti punti: 2.1.1. forma e dimensioni interne della carrozzeria dell'abitacolo, 2.1.2. tipo e dimensioni dei sedili. 2.2. Poggiatesta Per "poggiatesta", si intende un dispositivo avente lo scopo di limitare lo spostamento verso l'indietro della testa dell'occupante rispetto al tronco, in modo da ridurre, in caso d'incidente, il rischio di lesioni al rachide cervicale. Tale dispositivo può essere o non essere parte integrante dello schienale del sedile. 2.3. Tipo di sedile Per "tipo di sedile", si intendono i sedili delle stesse dimensioni, della stessa ossatura e della stessa imbottitura, i cui rivestimenti e colori possono essere diversi. 2.4. Tipo di poggiatesta Per "tipo di poggiatesta", si intendono i poggiatesta delle stesse dimensioni, della stessa ossatura e della stessa imbottitura, i cui rivestimenti e colori possono essere diversi. 2.5. Punto H (Vedi allegato II). 2.6. Punto R o punto di riferimento della posizione a sedere (Vedi allegato II). 2.7. Linea di riferimento "r" Per "linea di riferimento "r"", su un manichino di prova avente massa e dimensioni di un adulto di sesso maschile del cinquantesimo centile oppure su un manichino di prova avente caratteristiche identiche, si intende la retta passante per il punto di articolazione della gamba col bacino e per il punto di articolazione del collo sul torace. Sul manichino previsto al punto 3 dell'allegato III della direttiva 77/649/CEE del Consiglio del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità dei veicoli a motore [1], a cui l'allegato II della presente direttiva rinvia, la linea di riferimento è quella indicata nella figura 1 dell'appendice all'allegato III della suddetta direttiva 77/649/CEE. 2.8. Linea di testa Per "linea di testa", si intende la retta passante per il centro di gravità della testa e l'articolazione del collo sul torace.In posizione di riposo della testa, tale linea è situata sul prolungamento della linea di riferimento. 3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 3.1. La domanda di omologazione CEE deve essere presentata dal detentore del marchio di fabbrica o commerciale del sedile o del poggiatesta, oppure dal suo mandatario. 3.2. Essa è accompagnata dai documenti indicati qui di seguito, in triplice copia: 3.2.1. descrizione particolareggiata del poggiatesta, indicante in particolare la natura del o dei materiali di imbottitura ed eventualmente la posizione e la descrizione dei supporti e degli elementi di fissaggio al o ai tipi di sedile per cui è richiesta l'omologazione del poggiatesta; 3.2.2. descrizione particolareggiata del o dei tipi di sedile per cui è richiesta l'omologazione del poggiatesta; 3.2.3. indicazione del o dei tipi di veicolo su cui sono destinati ad essere montati i sedili di cui al punto 3.2.2; 3.2.4. disegni quotati delle parti caratteristiche del sedile e del poggiatesta. 3.3. Si devono presentare al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: 3.3.1. quattro sedili completi, se il poggiatesta fa parte integrante del sedile, 3.3.2. se invece il poggiatesta è destinato ad essere fissato saldamente al sedile, 3.3.2.1. due sedili di ciascuno dei tipi sui quali il poggiatesta deve essere montato; 3.3.2.2. 4 + 2 N poggiatesta, dove N è il numero dei tipi di sedili sui quali il poggiatesta deve essere montato. 3.4. Il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione può chiedere: 3.4.1. che gli siano consegnati alcuni pezzi o alcuni campioni dei materiali impiegati e/o 3.4.2. che gli siano presentati dei veicoli del o dei tipi di cui al punto 3.2.3. 4. ISCRIZIONI 4.1. I dispositivi presentati per l'omologazione: 4.1.1. recano il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente. Tale marchio deve essere chiaramente leggibile e indelebile; 4.1.2. presentano sulla faccia laterale uno spazio sufficientemente grande per il marchio di omologazione; tale spazio è indicato sui disegni citati al punto 3.2.4. 4.2. Se il poggiatesta fa parte integrante del sedile, le iscrizioni di cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2 devono essere apposte sulla parte del sedile adibita a poggiatesta. (5.) 6. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 6.1. La presenza del poggiatesta sul veicolo non deve costituire un rischio supplementare per gli occupanti del veicolo. In particolare, il poggiatesta non deve presentare, in nessuna posizione d'uso, asperità pericolose o spigoli vivi che possano aumentare il rischio oppure la gravità delle ferite degli occupanti. Le parti del poggiatesta situate nella zona d'impatto definita qui di seguito devono poter dissipare l'energia come specificato nell'allegato V. 6.1.1. La zona d'impatto è limitata lateralmente da due piani verticali longitudinali distanti 70 mm da ambo le parti del piano di simmetria del sedile o del posto a sedere considerato. 6.1.2. Essa è limitata in altezza alla parte del poggiatesta situata al di sopra del piano perpendicolare alla linea di riferimento "r" e distante 635 mm dal punto R. 6.2. Le parti delle facce anteriore e posteriore del poggiatesta situate fuori di tali piani verticali longitudinali devono essere imbottite per evitare qualsiasi contatto diretto della testa con gli elementi della struttura, che dovranno, in queste zone, presentare un raggio di curvatura di almeno 5 mm. 6.3. Il poggiatesta deve essere fissato al sedile in modo che, sotto lo sforzo esercitato dalla testa al momento della prova, nessuna parte rigida e pericolosa sporga dall'imbottitura del poggiatesta, dal suo fissaggio o dallo schienale. 6.4. L'altezza del poggiatesta, misurata secondo le prescrizioni del punto 7.2, deve essere di almeno 700 mm al di sopra del punto R. 6.5. Se il poggiatesta è regolabile in altezza, l'altezza del dispositivo che serve da sostegno alla testa, misurata secondo le prescrizioni del punto 7.2, deve essere di almeno 100 mm. 6.6. Se il poggiatesta non è regolabile in altezza, non deve esservi tra lo schienale e il poggiatesta una discontinuità superiore a 50 mm. Se il poggiatesta è regolabile in altezza, la sua distanza dall'estremità superiore del sedile in posizione abbassata non deve essere superiore a 25 mm. 6.7. La larghezza del poggiatesta deve permettere alla testa di un individuo normalmente seduto di appoggiarvisi comodamente. Nel piano di misura della larghezza definito al punto 7.3, il poggiatesta deve coprire una zona di almeno 85 mm da ambo le parti del piano di simmetria del posto a sedere considerato al quale il poggiatesta è destinato; tale distanza deve essere misurata secondo le prescrizioni del punto 7.3. 6.8. Il poggiatesta e il suo fissaggio devono essere concepiti in modo che lo spostamento massimo della testa verso l'indietro permesso dal poggiatesta, misurato secondo la procedura statica di cui al punto 7.4, sia inferiore a 102 mm. 6.9. Il poggiatesta e il suo fissaggio devono essere sufficientemente resistenti per sopportare senza cedimenti il carico previsto al punto 7.4.3.7. 7. PROVE 7.1. Verifica del punto R del sedile nel quale è incorporato il poggiatesta La verifica si effettua secondo le prescrizioni dell'allegato II. 7.2. Determinazione dell'altezza del poggiatesta 7.2.1. Tutti i tracciati sono eseguiti sul piano di simmetria del posto a sedere considerato, la cui intersezione con il sedile determina il contorno del poggiatesta e dello schienale del sedile (vedi allegato III, figura 1). 7.2.2. Il manichino corrispondente a un adulto di sesso maschile del cinquantesimo centile, o il manichino previsto al punto 3 dell'allegato III della direttiva 77/649/CEE, è installato sul sedile in posizione normale. Lo schienale, se è inclinabile, è bloccato nella posizione corrispondente all'inclinazione verso l'indietro, rispetto alla verticale, della linea di riferimento del busto del manichino più prossima a 25°. 7.2.3. Per il posto a sedere considerato, si traccia sul piano indicato al punto 7.2.1 la proiezione della linea di riferimento del manichino previsto al punto 3 dell'allegato III della direttiva 77/649/CEE. Si traccia indi la tangente S all'estremità superiore del poggiatesta, perpendicolare alla linea di riferimento. 7.2.4. La distanza h tra il punto R e la tangente S è l'altezza da prendere in considerazione per l'applicazione della prescrizione del punto 6.4. 7.3. Determinazione della larghezza del poggiatesta (Vedi allegato III, figura 2). 7.3.1. Il piano S1 perpendicolare alla linea di riferimento e situato a 65 mm al di sotto della tangente S definita al punto 7.2.3 determina sul poggiatesta una sezione delimitata dal contorno C. Si riporta sul piano S1, la direzione delle rette tangenti a C che rappresentano l'intersezione dei piani verticali (P e P′) paralleli al piano di simmetria del posto a sedere considerato e del piano S1. 7.3.2. La larghezza del poggiatesta da prendere in considerazione per l'applicazione della prescrizione del punto 6.7 è la distanza L che separa i tracciati dei piani P e P′ sul piano S1. 7.3.3. La larghezza del poggiatesta deve essere pure determinata, eventualmente, a 635 mm al di sopra del punto di riferimento del sedile; tale distanza è misurata lungo la linea di riferimento. 7.4. Determinazione dell'efficacia del dispositivo 7.4.1. L'efficacia del poggiatesta è verificata tramite la prova statica descritta qui di seguito. 7.4.2. Preparazione della prova 7.4.2.1. Il poggiatesta, se non è incorporato nel sedile, è sistemato nella posizione più alta. 7.4.3. Esecuzione della prova 7.4.3.1. Tutti i tracciati sono eseguiti sul piano verticale di simmetria del posto a sedere considerato (vedi allegato IV). 7.4.3.2. Si traccia sul piano indicato al punto 7.4.3.1 la proiezione della linea di riferimento "r". 7.4.3.3. La linea di riferimento spostata "r1" si determina usando il manichino citato nell'allegato III della direttiva 77/649/CEE e applicando, alla parte che simula il dorso, una forza iniziale con un momento verso l'indietro di 37,3 mdaN attorno al punto R. 7.4.3.4. Per mezzo di una testa sferica di 165 mm di diametro si applica, perpendicolarmente alla linea di riferimento spostata r1 e 65 mm al di sotto dell'estremità superiore del poggiatesta, una forza iniziale con un momento di 37,3 mdaN attorno al punto R. 7.4.3.5. Si determina la tangente Y alla testa sferica parallela alla linea di riferimento spostata "r1". 7.4.3.6. Si misura la distanza X fra la tangente Y e la linea di riferimento spostata "r1". Si ammette che la prescrizione del punto 6.8 è rispettata se la distanza X è inferiore a 102 mm. 7.4.3.7. Si aumenta il carico iniziale previsto al punto 7.4.3.4 fino a 89 daN, a meno che non si verifichi prima la rottura del sedile o dello schienale. 8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE (8.1.) (8.2.) (8.3.) 8.4. I poggiatesta prelevati per il controllo di conformità ad un tipo omologato devono essere sottoposti almeno alla prova descritta al punto 7. (9.) 10. ISTRUZIONI Il fabbricante deve presentare, insieme con ogni poggiatesta conforme a un tipo omologato, una nota indicante i tipi e le caratteristiche dei sedili per i quali il poggiatesta è omologato e contenente eventualmente le istruzioni per la corretta sistemazione del poggiatesta sui sedili ad opera dell'utilizzatore. [1] GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 1. -------------------------------------------------- ALLEGATO II PROCEDURA PER DETERMINARE IL PUNTO H E L'ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE E PER VERIFICARE LA POSIZIONE RELATIVA DEI PUNTI R E H E IL RAPPORTO TRA L'ANGOLO TEORICO E L'ANGOLO EFFETTIVO D'INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE Si applica l'allegato III della direttiva 77/649/CEE. -------------------------------------------------- ALLEGATO III DETERMINAZIONE DELL'ALTEZZA E DELLA LARGHEZZA DEL POGGIATESTA +++++ TIFF +++++ +++++ TIFF +++++ -------------------------------------------------- ALLEGATO IV PARTICOLARE DEI TRACCIATI E DELLE MISURE ESEGUITI NEL CORSO DELLA PROVA +++++ TIFF +++++ -------------------------------------------------- ALLEGATO V PROCEDURA DI PROVA PER VERIFICARE LA DISSIPAZIONE D'ENERGIA 1. INSTALLAZIONE, APPARECCHIO DI PROVA, APPARECCHIATURA DI REGISTRAZIONE E PROCEDURA 1.1. Installazione Il poggiatesta deve essere montato e provato sul sedile del veicolo al quale è destinato. Il sedile è fissato saldamente al banco di prova in modo da non spostarsi per effetto dell'urto. 1.2. Apparecchio di prova 1.2.1. Consiste in un pendolo il cui perno è montato su cuscinetti a sfere e la cui massa ridotta [1], al centro di percussione, è di 6,8 kg. L'estremità inferiore del pendolo è costituita da un simulacro rigido di testa di 165 mm di diametro, il cui centro coincide col centro di percussione del pendolo. 1.2.2. Il simulacro di testa è provvisto di due accelerometri e di un dispositivo di misura della velocità capaci di misurare i valori nella direzione dell'urto. 1.3. Apparecchiatura di registrazione L'apparecchiatura di registrazione da usare deve permettere di eseguire le misure con le seguenti precisioni: 1.3.1. accelerazione: - precisione: ± 5 % del valore reale, - risposta in frequenza: fino a 1000 Hz, - sensibilità trasversale: <5 % del valore di fondo scala; 1.3.2. velocità: - precisione: ± 2,5 % del valore reale, - sensibilità: 0,5 km/h. 1.3.3. registrazione del tempo: - l'apparecchiatura deve permettere di registrare il fenomeno per l'intera sua durata e di apprezzare il millesimo di secondo; - l'inizio dell'urto, nell'istante in cui la finta testa viene per la prima volta a contatto con il poggiatesta sottoposto a prova, è individuato sulle registrazioni che servono ad interpretare la prova. 1.4. Procedura di prova 1.4.1. La superficie da provare è disposta in modo che il pendolo urti perpendicolarmente la superficie stessa nel punto considerato. 1.4.2. Il simulacro di testa deve urtare l'elemento sottoposto a prova alla velocità di 24, 1 km/ora; questa velocità è raggiunta o con la semplice energia di propulsione, o usando un dispositivo propulsore supplementare. 2. RISULTATI Nelle prove effettuate secondo le modalità sopraindicate, la decelerazione del simulacro di testa non deve superare 80 g continui per più di 3 millisecondi. Il valore della decelerazione da prendere in considerazione è la media indicata dai due decelerometri. 3. PROCEDURE EQUIVALENTI 3.1. Sono ammesse procedure equivalenti di prova, purché consentano di ottenere i risultati richiesti al punto 2. 3.2. Chiunque impieghi un metodo diverso da quello descritto al punto 1 deve dimostrarne l'equivalenza. [1] La massa ridotta "mr" del pendolo è in rapporto con la massa totale "m" del pendolo, alla distanza "a" fra il centro di percussione e l'asse di rotazione e alla distanza "l" fra il centro di gravità e l'asse di rotazione, secondo la formula mr = m la. -------------------------------------------------- ALLEGATO VI MARCHO DI OMOLOGAZIONE CEE 1. DISPOSIZIONI GENERALI 1.1. Il marchio di omologazione CEE è costituito: 1.1.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" minuscola, seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE: 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 11 per il Regno Unito, 12 per il Lussemburgo, 18 per la Danimarca e IRL per l'Irlanda; 1.1.2. dal numero di omologazione CEE, corrispondente al numero della scheda di omologazione CEE compilata per il tipo di poggiatesta; tale numero deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera "e" 1.1.3. se si tratta di un poggiatesta incorporato nello schienale del sedile, il numero di omologazione CEE è preceduto dalla lettera I e da un trattino. 1.2. Il marchio di omologazione CEE deve essere chiaramente leggibile e indelebile. 2. ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE CEE 2.1. Marchio di omologazione di un poggiatesta incorporato in un sedile +++++ TIFF +++++ Il marchio di omologazione qui raffigurato, apposto su uno o più poggiatesta incorporati nel o nei sedili di un veicolo, indica che il tipo di sedile è stato omologato, per quanto riguarda i poggiatesta, nei Paesi Bassi (e 4) con il numero 2439. 2.2. Marchio di omologazione di un poggiatesta non incorporato in un sedile +++++ TIFF +++++ Il marchio di omologazione qui raffigurato, apposto su un poggiatesta, indica che tale poggiatesta è stato omologato e che si tratta di un poggiatesta non incorporato nel sedile, omologato nei Paesi Bassi con il numero 2439. -------------------------------------------------- ALLEGATO VII MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE Formato massimo: A 4 (210 × 297 mm) +++++ TIFF +++++ --------------------------------------------------