Direttiva 78/816/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1978, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate
Gazzetta ufficiale n. L 281 del 06/10/1978 pag. 0018 - 0018
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0230
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 settembre 1978 che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ( 78/816/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che dall ' articolo 15 della direttiva 66/403/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE ( 4 ) , risulta che dal 1 * luglio 1975 gli Stati membri non possono più riconoscere , sotto la propria responsabilità , l ' equivalenza degli esami e dei controlli effettuati nei paesi terzi ; che tuttavia i lavori destinati a permettere una costatazione comunitaria di equivalenza non sono ancora terminati ; considerando che , per non perturbare gli scambi commerciali tradizionali degli Stati membri , è necessario pertanto concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare la durata di validità della costatazione di equivalenza già effettuata ; considerando tuttavia che l ' utilizzazione di questa possibilità è condizionata al regime fitosanitario comunitario applicabile a decorrere dal 23 dicembre 1978 ; che pertanto i tuberi-seme di patate possono essere introdotti nella Comunità dopo tale data solo nei limiti in cui il suddetto regime fitosanitario lo permetta ; che tuttavia , in ogni caso , i tuberi-seme introdotti prima di tale data nello Stato membro interessato potranno beneficiare dell ' equivalenza per quanto riguarda la commercializzazione fino alla data prevista nella presente direttiva , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio , del 21 dicembre 1976 , concernente le misure di protezione contro l ' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ( 5 ) , la data del 30 giugno 1978 , prevista all ' articolo 15 , paragrafo 2 bis , della direttiva 66/403/CEE è sostituita da quella del 30 giugno 1979 . Articolo 2 Gli Stati membri emanano le necessarie disposizioni legislative , regolamentari o amministrative per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1 * luglio 1978 . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 26 settembre 1978 . Per il Consiglio Il Presidente J . ERTL ( 1 ) Parere reso il 15 settembre 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 2 ) Parere reso il 12-13 luglio 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 3 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2320/66 . ( 4 ) GU n . L 236 del 26 . 8 . 1978 , pag . 13 . ( 5 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 20 .