31978L0816

Direttiva 78/816/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1978, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 06/10/1978 pag. 0018 - 0018
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0230


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1978

che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

( 78/816/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che dall ' articolo 15 della direttiva 66/403/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE ( 4 ) , risulta che dal 1 * luglio 1975 gli Stati membri non possono più riconoscere , sotto la propria responsabilità , l ' equivalenza degli esami e dei controlli effettuati nei paesi terzi ; che tuttavia i lavori destinati a permettere una costatazione comunitaria di equivalenza non sono ancora terminati ;

considerando che , per non perturbare gli scambi commerciali tradizionali degli Stati membri , è necessario pertanto concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare la durata di validità della costatazione di equivalenza già effettuata ;

considerando tuttavia che l ' utilizzazione di questa possibilità è condizionata al regime fitosanitario comunitario applicabile a decorrere dal 23 dicembre 1978 ; che pertanto i tuberi-seme di patate possono essere introdotti nella Comunità dopo tale data solo nei limiti in cui il suddetto regime fitosanitario lo permetta ; che tuttavia , in ogni caso , i tuberi-seme introdotti prima di tale data nello Stato membro interessato potranno beneficiare dell ' equivalenza per quanto riguarda la commercializzazione fino alla data prevista nella presente direttiva ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio , del 21 dicembre 1976 , concernente le misure di protezione contro l ' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ( 5 ) , la data del 30 giugno 1978 , prevista all ' articolo 15 , paragrafo 2 bis , della direttiva 66/403/CEE è sostituita da quella del 30 giugno 1979 .

Articolo 2

Gli Stati membri emanano le necessarie disposizioni legislative , regolamentari o amministrative per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1 * luglio 1978 .

Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 26 settembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . ERTL

( 1 ) Parere reso il 15 settembre 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 2 ) Parere reso il 12-13 luglio 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 3 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2320/66 .

( 4 ) GU n . L 236 del 26 . 8 . 1978 , pag . 13 .

( 5 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 20 .