31978L0687

Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista

Gazzetta ufficiale n. L 233 del 24/08/1978 pag. 0010 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0006
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 3 pag. 0021
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0006
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0040
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0040


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1978 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (78/687/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che per attuare il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista, come prescritto dalla direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (3), l'analogia delle formazioni negli Stati membri consente di limitare il coordinamento in questo campo all'esigenza dell'osservanza di norme minime, lasciando per il resto agli Stati membri la libertà di organizzare il proprio insegnamento;

considerando che per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista e per mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della Comunità, è apparso necessario un certo coordinamento delle condizioni di formazione del dentista specialista ; che occorre prevedere a tal fine taluni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata, nonché il controllo di cui deve formare oggetto ; che tali criteri riguardano soltanto le specializzazioni comuni a più Stati membri;

considerando che, per motivi di sanità pubblica, occorre ricercare, nell'ambito della Comunità, una definizione comune del campo di attività dei professionisti in questione ; che la presente direttiva non permette in questa fase di giungere ad un completo coordinamento del campo di attività dei dentisti nei vari Stati membri;

considerando che gli Stati membri assicurano che, dall'entrata in vigore della presente direttiva, la formazione dei dentisti conferisca loro le conoscenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti;

considerando che il coordinamento delle condizioni di esercizio previsto dalla presente direttiva non esclude tuttavia un ulteriore coordinamento;

considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva riguarda la formazione professionale dei dentisti ; che, per quanto riguarda la formazione, la maggior parte degli Stati membri non fa attualmente distinzioni tra i dentisti che esercitano la loro attività come salariati e quelli che la esercitano come indipendenti ; che pertanto, per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità, appare necessario estendere al dentista salariato l'applicazione della presente direttiva;

considerando che al momento della notifica della presente direttiva le attività di dentista sono esercitate in Italia soltanto da medici che siano o meno specializzati in odontostomatologia ; che la presente direttiva ha per effetto di obbligare l'Italia a creare una nuova categoria di professionisti abilitati ad esercitare l'attività di dentista ad un titolo diverso da quello di medico ; che la creazione di una nuova professione richiede in Italia non soltanto l'instaurazione di una formazione specifica che risponda ai criteri della presente direttiva, ma anche l'instaurazione di strutture della nuova professione quali, ad esempio, l'Ordine professionale ; che, tenuto conto dell'ampiezza delle misure da adottare, occorre quindi concedere un termine supplementare per consentire all'Italia di conformarsi alla presente direttiva, (1)GU n. C 101 del 4.8.1970, pag. 19 (2)GU n. C 36 del 28.3.1970, pag. 19. (3)Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I REQUISITI DI FORMAZIONE

Articolo 1

1. Gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di dentista esercitate con i titoli di cui all'articolo 1 della direttiva 78/686/CEE e l'esercizio di dette attività al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 3 della stessa direttiva, comprovante che l'interessato ha acquisito nel corso dell'intero ciclo di formazione: a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotta l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

Tale formazione deve conferire le conoscenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

2. Questo tipo di formazione odontoiatrica comprende nel suo intero ciclo almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, dedicati alle materie riportate nell'allegato, effettuati in un'università, in un istituto superiore riconosciuto di livello equivalente, o sotto il controllo di un'università.

3. L'ammissione a detta formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che, per gli studi in questione, dia accesso agli istituti universitari o istituti superiori di livello riconosciuto equivalente di uno Stato membro.

4. La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità, da parte degli Stati membri, di consentire, nel proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l'accesso alle attività di dentista e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro.

Articolo 2

1. Gli Stati membri vigilano affinché la formazione che permette il conseguimento di un diploma, certificato o altro titolo di dentista specialista risponda almeno alle seguenti condizioni: a) essa presuppone il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 1, oppure il possesso dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 78/686/CEE;

b) essa comprende un insegnamento teorico e pratico;

c) essa si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto controllo delle autorità o degli enti competenti;

d) essa si compie in un centro universitario, in un centro di cura, di insegnamento e di ricerca o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità o dagli enti competenti;

e) essa richiede una partecipazione personale del dentista candidato alla specializzazione all'attivitá e alle responsabilità dei servizi di cui trattasi.

2. Gli Stati membri subordinano il rilascio di un diploma, certificato o altro titolo di dentista specialista al possesso di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di dentista di cui all'articolo 1 o dei documenti contemplati al paragrafo 1 dell'articolo 7 della direttiva 78/686/CEE.

3. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto dall'articolo 8, le autorità o gli enti competenti per il rilascio dei diplomi, certificati e altri titoli di cui al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1, lettera a). I beneficiari di tale deroga non possono avvalersi dell'articolo 4 della direttiva 78/686/CEE.

Articolo 3

1. Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno enunciato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e in attesa delle decisioni che il Consiglio deve prendere in conformità del paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare una formazione specializzata a tempo ridotto alle condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti quando, per giustificati motivi, non sia realizzabile una formazione a tempo pieno.

2. La durata complessiva della formazione specializzata non può risultare abbreviata per effetto dell'applicazione del paragrafo 1. Il livello della formazione non può essere compromesso né dal fatto che si tratta di una formazione a tempo ridotto, né dall'esercizio di un'attività professionale lucrativa svolta a titolo privato.

3. Al più tardi quattro anni dopo la notifica della presente direttiva, il Consiglio, sulla base di un riesame della situazione e su proposta della Commissione, tenuto conto del fatto che la possibilità di una formazione a tempo ridotto dovrebbe continuare a sussistere in determinate circostanze da esaminarsi specializzazione per specializzazione, decide se le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 debbano essere mantenute o modificate.

Articolo 4

A titolo transitorio e in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, gli Stati membri le cui disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedono un metodo di formazione specializzata a tempo ridotto al momento della notifica della presente direttiva, possono mantenere l'applicazione di tali disposizioni a coloro che abbiano iniziato il ciclo di formazione di specialista al più tardi quattro anni dopo la notifica della presente direttiva. Questo periodo può essere prolungato qualora il Consiglio non abbia preso decisioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

CAPITOLO II CAMPO DI ATTIVITÀ

Articolo 5

Gli Stati membri assicurano che i dentisti siano abilitati in generale ad accedere alle attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché all'esercizio di tali attività, nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle regole deontologiche che disciplinano la professione al momento della notifica della presente direttiva.

Gli Stati membri nei quali tali disposizioni e regole non esistono possono precisare o limitare l'esercizio di alcune attività di cui al primo comma analogamente a quanto fanno gli altri Stati membri.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

Si presume che soddisfino le condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i beneficiari dell'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, i beneficiari dell'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE sono assimilati ai titolari di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di dentista di cui all'articolo 1.

Articolo 7

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), esercitano o eserciteranno, in qualità di salariati, una delle attività di cui all'articolo 1 della direttiva 78/686/CEE.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, l'Italia adotta tali misure entro un termine massimo di sei anni.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Qualora nell'applicazione della presente direttiva uno Stato membro incontrasse notevoli difficoltà in determinati settori, la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica, istituito (1)GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

con decisione 75/365/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 78/689/CEE (2).

Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. von DOHNANYI (1)GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 19. (2)Vedi pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO Programma di studi per il dentista

Il programma di studi che permette il conseguimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse. a) Materie di base

Chimica.

Fisica.

Biologia.

b) Materie medico-biologiche e materie mediche generali

Anatomia.

Embriologia.

Istologia, compresa la citologia.

Fisiologia.

Biochimica (o chimica fisiologica).

Anatomia patologica.

Patologia generale.

Farmacologia.

Microbiologia.

Igiene.

Profilassi e epidemiologia.

Radiologia.

Fisioterapia.

Chirurgia generale.

Medicina interna, compresa la pediatria.

Otorinolaringoiatria.

Dermatologia e venereologia.

Psicologia generale - psicopatologia - neuropatologia.

Anestesiologia.

c) Materie specificamente odontostomatologiche

Protesi dentaria.

Materiali dentari.

Odontoiatria conservatrice.

Odontoiatria preventiva.

Anestesia e sedativi usati in odontoiatria.

Chirurgia speciale.

Patologia speciale.

Clinica odontostomatologica.

Pedodonzia.

Ortodonzia.

Parodontologia.

Radiologia odontologica.

Funzione masticatrice.

Organizzazione professionale, deontologia e legislazione.

Aspetti sociali della prassi odontologica.