31978L0665

Direttiva 78/665/CEE della Commissione, del 14 luglio 1978, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da attuare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata degli autoveicoli

Gazzetta ufficiale n. L 223 del 14/08/1978 pag. 0048 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0103
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 7 pag. 0172
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0103
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 9 pag. 0021
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0021


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1978 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da attuare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata degli autoveicoli (78/665/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata dall'atto di adesione, in particolare gli articoli 11, 12 e 13,

vista la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da attuare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata degli autoveicoli (2), modificata dall'atto di adesione, in particolare l'articolo 5,

considerando che il primo programma di azione delle Comunità europee in materia di ambiente, approvato il 22 novembre 1973, prevede la possibilità di modificare le direttive adottate al fine di prendere in considerazione i progressi scientifici più recenti, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata;

considerando che la direttiva 70/220/CEE ha definito i limiti massimi ammissibili relativi alle emissioni di monossido di carbonio e di idrocarburi incombusti dei motori ad accensione comandata degli autoveicoli ; che tali limiti sono stati ridotti una prima volta dalla direttiva 74/290/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1974 (3), e sono stati completati da limiti ammissibili relativi alle emissioni di ossido di azoto con la direttiva 77/102/CEE della Commissione, del 30 novembre 1976 (4):

considerando che le esigenze della tutela della sanità pubblica e dell'ambiente richiedono, a breve termine, un'ulteriore riduzione di detti limiti e che il progresso tecnico intervenuto nella costruzione dei motori consente sin da ora di realizzare tale riduzione senza che ciò pregiudichi gli obiettivi della politica comunitaria in altri campi, in particolare quello dell'impiego razionale dell'energia;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli autoveicoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, V e VII della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, modificati con direttiva 74/290/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1974, e con direttiva 77/102/CEE della Commissione, del 30 novembre 1976, sono modificati conformemente all'allegato alla presente direttiva. (1)GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (2)GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 1. (3)GU n. L 159 del 15.6.1974, pag. 61. (4)GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 32.

Articolo 2

1. Con decorrenza dal 1º aprile 1979 gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dal motore, - rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE o l'omologazione di portata nazionale,

- vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

se le emissioni di gas inquinanti di questo tipo di autoveicolo o di questi autoveicoli sono conformi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva.

2. Con decorrenza dal 1º ottobre 1979 gli Stati membri: - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE per un tipo di autoveicolo le cui emissioni di gas inquinanti non sono conformi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva;

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di autoveicolo le cui emissioni di gas inquinanti non sono conformi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva.

3. Con decorrenza dal 1º ottobre 1981 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli le cui emissioni di gas inquinanti non sono conformi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva.

4. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1º gennaio 1979 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

ALLEGATO MODIFICHE DEGLI ALLEGATI DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE, MODIFICATA DALLE DIRETTIVE 74/290/CEE E 77/102/CEE

I. Disposizioni generali relative alle unità di misura

Le prescrizioni della direttiva 70/220/CEE devono essere adeguate alle prescrizioni della direttiva 71/354/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 76/770/CEE del Consiglio, relativa alle unità di misura.

A tal fine, nel testo degli allegati della direttiva 70/220/CEE: - le espressioni «peso di riferimento» e «peso massimo» sono sostituite dalle espressioni «massa di riferimento» e «massa massima»;

- i valori di pressione indicati in millimetri di mercurio e in millimetri di colonna d'acqua sono sostituiti dai valori indicati in millibar secondo il coefficiente di conversione sotto indicato:

1 mm Hg = 1,33322 mbar,

1 mmH2O = 0,0980665 mbar;

- i valori di potenza devono essere indicati in chilowatt invece che in cavalli vapore oppure horsepower secondo il coefficiente di conversione sotto indicato:

1 CV = 0,735498 kW,

1 hp = 0,7457 kW.

II. Disposizioni speciali

ALLEGATO I DEFINIZIONI, RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE CEE E PRESCRIZIONI DI PROVA

Punto 1.2, leggi:

«1.2. Massa di riferimento

Per "massa di riferimento" si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, diminuita della massa forfettaria del conducente, pari a 75 kg, e maggiorata di una massa forfettaria di 100 kg».

Aggiungere il seguente nuovo punto 1.2.1:

«1.2.1. Per "massa del veicolo in ordine di marcia" si intende la massa definita al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE».

Punto 3.2.1.1.4, la tabella deve essere modificata come segue: >PIC FILE= "T0013485">

Punto 3.2.1.1.4.1, leggi:

«3.2.1.1.4.1. Comunque e fino al 1º ottobre 1981 per l'omologazione dei veicoli della categoria M1 con trasmissione automatica per quanto concerne le emissioni di ossidi di azoto si applicano valori limite relativi a dette omissioni ottenuti moltiplicando per il fattore 1,25 i valori che figurano nella tabella del punto 3.2.1.1.4.

Per i veicoli diversi da quelli della categoria M1, i valori limite relativi alle emissioni di ossidi di azoto restano quelli che figurano al punto 3.2.1.1.4 della direttiva 77/102/CEE, moltiplicati per il fattore 1,25».

Punto 3.2.1.2.2, leggi:

«3.2.1.2.2. Il tenore in volume di monossido di carbonio nei gas di scarico emessi con motore al minimo non deve superare 3,5 %. Nel controllo di condizioni di funzionamento che differiscano da quanto raccomandato dal costruttore (configurazione degli elementi di regolazione) in base ai dati dell'allegato IV, il tenore in volume misurato non deve superare 4,5 %». >PIC FILE= "T0013486">

Punto 5.1.1.1.1, leggi:

«5.1.1.1.1. Per i veicoli della categoria M1 muniti di trasmissione automatica omologati, per quanto concerne le emissioni, anteriormente al 1º ottobre 1981, si applicano i valori limite relativi alle emissioni di ossido di azoto ottenuti moltiplicando per il fattore 1,25 i valori L3 che figurano nella tabella del punto 5.1.1.1.

Per i veicoli diversi da quelli della categoria M1, i valori limite relativi alle emissioni di ossidi di azoto restano quelli figuranti al punto 5.1.1.1 della direttiva 77/102/CEE moltiplicati per il fattore 1,25».

ALLEGATO II CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MOTORE ED INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE

Aggiungere i seguenti nuovi punti:

«3.2.1.3.6. Sistema di minimo. Per la descrizione e le prescrizioni relative alla regolazione, vedi il punto 3.2.1.2.2 dell'allegato I (configurazione degli elementi di regolazione)».

«8.1.1. Tenore in volume di monossido di carbonio nei gas di scarico emessi con motore al minimo ... % (norma del costruttore).»

ALLEGATO III PROVA DI TIPO 1

Punto 1.3.1, aggiungere la seguente frase:

«Si possono utilizzare anche la seconda, la terza e la quarta marcia se le istruzioni raccomandano la partenza in piano in seconda oppure se la prima è esclusivamente un rapporto per la marcia fuori strada, la forte salita oppure il traino».

Punto 2.1.4, aggiungere la seguente frase:

«Questo requisito si applica in particolare anche alla regolazione del minimo (velocità di rotazione e tenore di CO nei gas di scarico), dello starter automatico e dei sistemi di depurazione dei gas».

Punto 2.1.5, leggi:

«2.1.5. Il sistema di aspirazione del veicolo sottoposto alla prova sarà munito, a valle della farfalla, di un collegamento che consenta di misurare correttamente la depressione nel tubo di aspirazione».

Punto 2.1.7 (nuovo), leggi:

«2.1.7. I veicoli destinati a funzionare con un catalizzatore saranno provati privi di detto catalizzatore, restando inteso che questi dispositivi possono essere montati sui veicoli corrispondenti al tipo omologato».

Punto 3.2.4, leggi:

«3.2.4. Un condensatore refrigeratore sarà disposto fra il tubo di scappamento del motore e l'entrata del sacco (dei sacchi), di modo che all'uscita dal condensatore la temperatura dei gas non scenda al di sotto di 5 ºC. Il sistema di raffreddamento deve essere concepito in modo da evitare che i gas che lo attraversano trasportino acqua di condensazione ; l'umidità dei gas nel sacco (nei sacchi) di raccolta deve essere inferiore al 90 % a 20 ºC».

Punto 3.2.5, il testo dell'ultima frase viene sostituito dal seguente:

«Il volume del tronco della tubazione di afflusso dei gas che sbocca nel sacco deve essere inferiore a 0,03 m3»

Punto 4.1.2, leggi:

«4.1.2. Il freno è regolato nel modo seguente».

Gli attuali punti 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 diventano i punti 4.1.2.1, 4.1.2.2 e 4.1.2.3.

Punto 4.1.2.4 (nuovo), leggi:

«4.1.2.4. Verranno accettati anche altri metodi di misura della potenza necessaria alla propulsione del veicolo (ad esempio, misura della coppia sulla trasmissione, misura della decelerazione, ecc.)»

Punto 4.1.2.5 (nuovo), leggi:

«4.1.2.5. La regolazione del freno partendo da prove su strada può essere effettuata soltanto se tra la strada ed il locale dove si trova il banco dinamometrico la pressione barometrica non presenta uno scarto maggiore di ± 15 mbar e la temperatura, dell'aria non differisce di ± 8 ºC».

Punto 4.1.3 (nuovo), leggi:

«4.1.3. Se non si può applicare il metodo precedente, il banco è regolato in modo da assorbire la potenza esercitata dalle ruote motrici a velocità costante di 50 km/h secondo i dati della tabella di cui al punto 4.2. Questa potenza è determinata con il metodo indicato nell'allegato VII».

Punto 4.1.3.1 (nuovo), leggi:

«4.1.3.1. Nel caso di veicoli di tipo diverso da quelli della categoria M1, con massa di riferimento superiore a 1 700 kg, o di veicoli aventi tutte le ruote motrici, i valori relativi alla potenza indicati nella tabella saranno moltiplicati per il fattore 1,3».

Punto 4.2, la tabella viene modificata come segue: >PIC FILE= "T0013487">

Punto 4.4, aggiungere la seguente frase:

«Sui veicoli con massa di riferimento superiore a 1 700 kg, il cui motore sia munito di un sistema di diluizione dei gas di scarico (ad esempio, una pompa ad aria), è consentita una contropressione non superiore a 10 mbar».

ALLEGATO V PROVA DI TIPO III

Punto 2.2, la tabella viene modificata come segue: >PIC FILE= "T0013488">

Punto 2.3. : soppresso.

Punto 2.4. : diventa il punto 2.3.

Viene aggiunto un nuovo allegato VII come segue:

ALLEGATO VII

METODO PER LA TARATURA DEL BANCO DINAMOMETRICO

1. Nel presente allegato viene descritto il metodo da usare per determinare il rapporto esistente fra la potenza indicata e la potenza effettivamente assorbita dal banco dinamometrico.

La potenza effettivamente assorbita dal dinamometro (Pa) si ottiene sommando la potenza assorbita dal freno alla potenza assorbita per attrito nel banco stesso, senza prendere in considerazione quella perduta per attrito fra i pneumatici ed il rullo.

2. Questo metodo non tiene conto delle variazioni di attrito interno del rullo (dei rulli) determinate dal carico applicato dal veicolo.

3. Con questo metodo la potenza assorbita viene determinata sulla base dei tempi di rallentamento del rullo (dei rulli). Nel caso di banchi dinamometrici a due rulli, si può prescindere dalla differenza fra il tempo di rallentamento del rullo motore e quello del rullo folle ; il tempo da prendere in considerazione è quello del rullo motore.

4. Si segue la procedura sotto indicata: 4.1. Usare un volano o qualsiasi altro sistema di simulazione dell'inerzia della massa del veicolo. Scegliere a questo scopo la massa d'inerzia per la quale il dinamometro viene più correntemente usato.

4.2. Avviare il dinamometro per mezzo di un veicolo sistemato sul rullo (sui rulli) o con altro mezzo.

4.3. Per misurare la (le) velocità del rullo (dei rulli) si può usare una quinta ruota, un contagiri od altro apposito dispositivo.

4.4. Regolare il freno in modo da ottenere, con la velocità del rullo (dei rulli) portata a 50 km/h, una delle potenze indicate nell'apposita colonna della tabella del punto 4.2 dell'allegato III.

4.5. Annotare la potenza indicata (Pi).

4.6. Portare il rullo (i rulli) alla velocità di almeno 60 km/h.

4.7. Disinnestare il dispositivo di avviamento del dinamometro (in questo momento il veicolo non deve trovarsi sul rullo (sui rulli).

4.8. Annotare il tempo necessario affinché la velocità del rullo (dei rulli) passi da 55 a 45 km/h.

4.9. Calcolare la potenza Pa con la seguente formula: >PIC FILE= "T0013489">

dove:

Pa = potenza effettivamente assorbita dal dinamometro (kW),

M1 = inerzia equivalente del rullo motore in kg,

V1 = velocità iniziale in m/s (55 km/h = 15,28 m/s),

V2 = velocità finale in m/s (45 km/h = 12,50 m/s),

T = tempo necessario affinché il rullo (i rulli) rallentino da 55 km/h a 45 km/h.

4.10. Ripetere i procedimenti 4.4-4.9 un numero di volte sufficiente per coprire la gamma delle potenze che figurano sugli allegati III e V.

4.11. I risultati vengono riportati su un diagramma che dà la potenza indicata (Pi) in funzione della potenza assorbita (Pa) ambedue a 50 km/h. >PIC FILE= "T0013490">

L'attuale allegato VII diventa l'allegato VIII.

ALLEGATO VIII

Titolo, leggi:

«MODELLO

Allegato alla scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata

(art. 4, par. 2, e art. 10 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6.2.1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

che tiene conto delle modifiche in conformità della direttiva 78/665/CEE»

Punto 5, leggi: >PIC FILE= "T0013495">