31978L0522

Ventiduesima direttiva 78/522/CEE della Commissione, del 30 maggio 1978, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 17/06/1978 pag. 0043 - 0044
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0154


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VENTIDUESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1978

che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali

( 78/522/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 1 ) , modificata da ultimo dalla ventunesima direttiva 78/117/CEE della Commissione ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 ,

considerando che le disposizioni della predetta direttiva prevedono che il contenuto degli allegati debba essere costantemente adeguato all ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche ;

considerando che dopo aver ampiamente sperimentato il " ronidazolo " e " l ' ipronidazolo " , elencati finora nell ' allegato II , possono essere autorizzati , a talune condizioni , su scala comunitaria negli alimenti per tacchini ; che d ' altro canto è necessario adattare le condizioni d ' impiego indicate nell ' allegato I per il dimetridazolo ;

considerando che è apparso che l ' impiego del dimetridazolo e del ronidazolo ammessi nell ' allegato II per alcune specie animali , necessita ancora esami complementari ; che percio è d ' uopo prorogare la scadenza di autorizzazione su scala nazionale di queste sostanze per le specie di cui trattasi ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio sono modificati come segue :

1 . All ' allegato I , parte D " Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose " ,

( a ) il testo della posizione E 754 " Dimetridazolo " è sostituito dal seguente :

* * * * * Tenore * Tenore

* * * * * minimo * massimo

* * Designazione

N * * * Specie * Età * * Altre

* Additivi * chimica , * * * * disposizioni

CEE * * * animale * massima

* * descrizione * * * ppm dell ' alimento

* * * * * completo

E 754 * Dimetri - * 1,2-Dimetil-5 - * Tacchini * * 100 * 200 * Somministrazione vietata

* dazolo * nitro-imidazolo * faraone * * 125 * 150 * risppettivamente dall ' età

* * * * * * * della deposizione delle

* * * * * * * uova e almeno 6 giorni

* * * * * * * prima della macellazione

( b ) sono aggiunte le seguenti voci :

* * * * * Tenore * Tenore

* * * * * minimo * massimo

* * Designazione

N * * * Specie * Età * * Altre

* Additivi * chimica ,

CEE * * * animale * massima * * disposizioni

* * descrizione * * * ppm dell ' alimento

* * * * * completo

E 759 * Ronidazolo * ( 1-metil-5-nitro - * Tacchini * * 60 * 90 * Somministrazione vietata

* * imidazolo-2-il ) * * * * * rispettivamente dall ' età

* * metil - * * * * * della deposizione delle

* * carbamato * * * * * uova e almeno 6 giorni

* * * * * * * prima della macellazione

E 760 * Ipronidazolo * 1-metil-2-iso - * Tacchini * * 50 * 85 * Somministrazione vietata

* * propil-5-nitro - * * * * * rispettivamente dall ' età

* * imidazolo * * * * * della deposizione delle

* * * * * * * uova o almeno 6 giorni

* * * * * * * prima della macellazione

2 . All ' allegato II , parte B " Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose " , la data del 30 giugno 1978 che appare nella colonna " Validità dell ' autorizzazione " è sostituita , per le seguenti posizioni , dalla data del 31 dicembre 1978 :

_ n . 2 dimetridazolo

_ n . 12 ronidazolo ( per i suini soltanto ) .

Articolo 2

Gli Stati membri curano l ' entrata in vigore il 1 * luglio 1978 delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alle disposizioni dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , della presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , il 30 maggio 1978 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 40 del 10 . 2 . 1978 , pag . 19 .