Ventiduesima direttiva 78/522/CEE della Commissione, del 30 maggio 1978, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 159 del 17/06/1978 pag. 0043 - 0044
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0154
++++ VENTIDUESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1978 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 78/522/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 1 ) , modificata da ultimo dalla ventunesima direttiva 78/117/CEE della Commissione ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 , considerando che le disposizioni della predetta direttiva prevedono che il contenuto degli allegati debba essere costantemente adeguato all ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche ; considerando che dopo aver ampiamente sperimentato il " ronidazolo " e " l ' ipronidazolo " , elencati finora nell ' allegato II , possono essere autorizzati , a talune condizioni , su scala comunitaria negli alimenti per tacchini ; che d ' altro canto è necessario adattare le condizioni d ' impiego indicate nell ' allegato I per il dimetridazolo ; considerando che è apparso che l ' impiego del dimetridazolo e del ronidazolo ammessi nell ' allegato II per alcune specie animali , necessita ancora esami complementari ; che percio è d ' uopo prorogare la scadenza di autorizzazione su scala nazionale di queste sostanze per le specie di cui trattasi ; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio sono modificati come segue : 1 . All ' allegato I , parte D " Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose " , ( a ) il testo della posizione E 754 " Dimetridazolo " è sostituito dal seguente : * * * * * Tenore * Tenore * * * * * minimo * massimo * * Designazione N * * * Specie * Età * * Altre * Additivi * chimica , * * * * disposizioni CEE * * * animale * massima * * descrizione * * * ppm dell ' alimento * * * * * completo E 754 * Dimetri - * 1,2-Dimetil-5 - * Tacchini * * 100 * 200 * Somministrazione vietata * dazolo * nitro-imidazolo * faraone * * 125 * 150 * risppettivamente dall ' età * * * * * * * della deposizione delle * * * * * * * uova e almeno 6 giorni * * * * * * * prima della macellazione ( b ) sono aggiunte le seguenti voci : * * * * * Tenore * Tenore * * * * * minimo * massimo * * Designazione N * * * Specie * Età * * Altre * Additivi * chimica , CEE * * * animale * massima * * disposizioni * * descrizione * * * ppm dell ' alimento * * * * * completo E 759 * Ronidazolo * ( 1-metil-5-nitro - * Tacchini * * 60 * 90 * Somministrazione vietata * * imidazolo-2-il ) * * * * * rispettivamente dall ' età * * metil - * * * * * della deposizione delle * * carbamato * * * * * uova e almeno 6 giorni * * * * * * * prima della macellazione E 760 * Ipronidazolo * 1-metil-2-iso - * Tacchini * * 50 * 85 * Somministrazione vietata * * propil-5-nitro - * * * * * rispettivamente dall ' età * * imidazolo * * * * * della deposizione delle * * * * * * * uova o almeno 6 giorni * * * * * * * prima della macellazione 2 . All ' allegato II , parte B " Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose " , la data del 30 giugno 1978 che appare nella colonna " Validità dell ' autorizzazione " è sostituita , per le seguenti posizioni , dalla data del 31 dicembre 1978 : _ n . 2 dimetridazolo _ n . 12 ronidazolo ( per i suini soltanto ) . Articolo 2 Gli Stati membri curano l ' entrata in vigore il 1 * luglio 1978 delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alle disposizioni dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , della presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , il 30 maggio 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 40 del 10 . 2 . 1978 , pag . 19 .