31978L0473

Direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria

Gazzetta ufficiale n. L 151 del 07/06/1978 pag. 0025 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 2 pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0028
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0028


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1978

relativa al coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria

( 78/473/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 57 , paragrafo 2 , e l ' articolo 66 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che per facilitare l ' esercizio effettivo dell ' attività di coassicurazione comunitaria è necessario un minimo di coordinamento per evitare distorsioni di concorrenza e discriminazioni di trattamento , senza recare pregiudizio al regime di libertà in vigore in parecchi Stati membri ;

considerando che questo coordinamento riguarda solamente le operazioni di coassicurazione che presentano il maggiore interesse dal punto di vista economico , cioè quelle che , per loro natura o importanza , possono essere coperte dalla coassicurazione internazionale ;

considerando che la presente direttiva costituisce pertanto un primo passo verso il coordinamento di tutte le operazioni che possono essere effettuate in regime di libera prestazione dei servizi ; che tale è inoltre l ' obiettivo della proposta di seconda direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti l ' assicurazione diretta divers dall ' assicurazione sulla vita e contenente disposizioni att a facilitare l ' effettivo esercizio della libera prestazione dei servizi , trasmessa dalla Commissione al Consiglio il 30 dicembre 1975 ( 3 ) ;

considerando che il coassicuratore delegatario si trova in migliore posizione rispetto agli altri coassicuratori per valutare i sinistri e stabilire l ' importo minimo delle riserve per sinistri da pagare ;

considerando che sono in corso lavori sulla liquidazione delle imprese di assicurazione ; che è essenziale prevedere sin d ' ora , in caso di liquidazione , parità di trattamento tra i beneficiari delle prestazioni di coassicurazione comunitaria e beneficiari delle altre prestazioni d ' assicurazione , indipendentemente dalla loro nazionalità ;

considerando che è necessario prevedere , nel settore della coassicurazione comunitaria , una collaborazione particolare tra le competenti autorità di controllo degli Stati membri , e tra queste e la Commissione ; che nell ' ambito di questa collaborazione saranno esaminate le eventuali pratiche che rivelino uno sviamento dall ' obiettiv della direttiva ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

1 . La presente direttiva si applica alle operazioni di coassicurazione comunitaria di cui all ' articolo 2 ed aventi per oggetto i rischi classificati al numeri 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 e 16 del punto A dell ' allegato della prima direttiva del Consiglio , del 24 luglio 1973 , recante coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell ' assicurazione diretta diversa dall ' assicurazione sul vita ( 4 ) , in appresso denominata " prima direttiva di coordinamento " .

Essa non si applica tuttavia alle operazioni di coassicurazione comunitaria relative ai rischi classificati al n . 13 che riguardano danni di origine nucleare o medicamentosa . L ' esclusione dell ' assicurazione dei danni di origine medicamentosa sarà esaminata dal Consiglio entro un termine di cinque anni dalla notifica della presente direttiva .

2 . La presenta direttiva riguarda i rischi di cui al paragrafo 1 , primo comma , che per loro natura o importanza richiedono la partecipazione di più assicuratori ai fini della loro garanzia .

Le difficoltà che possono insorgere nell ' applicazione di questo principio sono oggetto di esame ai sensi dell ' articolo 8 .

Articolo 2

1 . Le sole operazioni di coassicurazione comunitaria considerate dalla presente direttiva sono quelle che soddisfano le seguenti condizioni :

a ) il rischio , a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , è coperto da più imprese assicuratrici , in appresso denominate " coassicuratori " , di cui una è coassicuratore delegatario , tra le quali non deve necessariamente esistere un rapporto di reciproca solidarietà , mediante contratto unico con premio globale e per una stessa durata ;

b ) tale rischio è situato all ' interno della Comunità ;

c ) per garantire tale rischio il coassicuratore delegatario è riconosciuto secondo le condizioni previste dalla prima direttiva di coordinamento , cioè è trattato come l ' assicuratore che copre la totalità del rischio ;

d ) almeno uno dei coassicuratori partecipa al contratto tramite la sede sociale ovvero un ' agenzia o succursale stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario ;

e ) il coassicuratore delegatario assume in pieno le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione e in particolare determina le condizioni di assicurazione e di fissazione delle tariffe .

2 . Le operazioni di coassicurazione che non rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1 o che riguardano rischi diversi da quelli enumerati all ' articolo 1 continuano ad essere soggette alle legislazioni nazionali vigenti al momento dell ' entrata in vigore della presente direttiva .

Articolo 3

La facoltà di partecipare ad una coassicurazione comunitaria di cui godono le imprese che hanno la sede sociale in uno Stato membro e che sono soggette e rispondono alle disposizioni della prima direttiva di coordinamento non puo essere subordinata a condizioni diverse da quella della presente direttiva .

TITOLO II

Condizioni e modalità della coassicurazione comunitaria

Articolo 4

1 . L ' ammontare delle riserve tecniche è determinato dai vari coassicuratori secondo le norme previste dallo Stato membro in cui sono stabiliti , oppure , in mancanza di tali norme , secondo la prassi vigente in tale Stato . Tuttavia , la riserva per sinistri da pagare è almeno uguale a quella determinata dal coassicuratore delegatario secondo le norme o la prassi dello Stato in cui è stabilito .

2 . Le riserve tecniche costituite dai vari coassicuratori sono rappresentate da congrui attivi . Tuttavia , la norma della congruenza puo essere resa meno tassativa dagli Stati membri nei quali sono stabiliti i coassicuratori per tener conto delle esigenze della buona gestione delle imprese di assicurazione . Gli attivi sono localizzati negli Stati membri nei quali i coassicuratori sono stabiliti o nello Stato membro in cui è stabilito il coassicuratore delegatario , a scelta dell ' assicuratore .

Articolo 5

Gli Stati membri vigilano affinché i coassicuratori stabiliti nel loro territorio dispongano di dati statistici che mettano in evidenza l ' entità delle operazioni di coassicurazione comunitaria e i paesi interessati .

Articolo 6

Le autorità di controllo degli Stati membri collaborano strettamente all ' applicazione della presente direttiva e a tal fine si comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie .

Articolo 7

In caso di liquidazione di un ' impresa di assicurazione , gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono eseguiti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione dell ' impresa , senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari .

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 8

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente allo scopo di esaminare le difficoltà che potrebbero sorgere nell ' applicazione della presente direttiva .

Nell ' ambito di tale collaborazione sono esaminate , in particolare , le eventuali pratiche da cui risulti che le disposizioni della presente direttiva , soprattutto quelle dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , e dell ' articolo 2 sono sviate dal loro obiettivo , sia che il coassicuratore delegatario non assuma le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione , sia che i rischi non richiedano palesemente la partecipazione di più assicuratori ai fini della loro garanzia .

Articolo 9

La Commissione trasmette al Consiglio , entro un termine di sei anni dalla notifica della presente direttiva , una relazione sull ' evoluzione della coassicurazione comunitaria .

Articolo 10

Gli Stati membri modificano le rispettive disposizioni nazionali , conformemente alla presente direttiva , entro un termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

Le disposizioni cosi modificate sono applicate entro un termine di ventiquattro mesi dalla suddetta notifica .

Articolo 11

Non appena notificata la presente direttiva , gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative , regolamentari o amministrative che essi adottano nel settore contemplato dalla direttiva .

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 30 maggio 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

I . NOERGAARD

( 1 ) GU n . C 60 del 13 . 3 . 1975 , pag . 16 .

( 2 ) GU n . C 47 del 27 . 2 . 1975 , pag . 40 .

( 3 ) GU n . C 32 del 12 . 2 . 1976 , pag . 2 .

( 4 ) GU n . L 228 del 16 . 8 . 1973 , pag . 3 .