Direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria
Gazzetta ufficiale n. L 151 del 07/06/1978 pag. 0025 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 2 pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0028
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0028
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 maggio 1978 relativa al coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria ( 78/473/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 57 , paragrafo 2 , e l ' articolo 66 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che per facilitare l ' esercizio effettivo dell ' attività di coassicurazione comunitaria è necessario un minimo di coordinamento per evitare distorsioni di concorrenza e discriminazioni di trattamento , senza recare pregiudizio al regime di libertà in vigore in parecchi Stati membri ; considerando che questo coordinamento riguarda solamente le operazioni di coassicurazione che presentano il maggiore interesse dal punto di vista economico , cioè quelle che , per loro natura o importanza , possono essere coperte dalla coassicurazione internazionale ; considerando che la presente direttiva costituisce pertanto un primo passo verso il coordinamento di tutte le operazioni che possono essere effettuate in regime di libera prestazione dei servizi ; che tale è inoltre l ' obiettivo della proposta di seconda direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti l ' assicurazione diretta divers dall ' assicurazione sulla vita e contenente disposizioni att a facilitare l ' effettivo esercizio della libera prestazione dei servizi , trasmessa dalla Commissione al Consiglio il 30 dicembre 1975 ( 3 ) ; considerando che il coassicuratore delegatario si trova in migliore posizione rispetto agli altri coassicuratori per valutare i sinistri e stabilire l ' importo minimo delle riserve per sinistri da pagare ; considerando che sono in corso lavori sulla liquidazione delle imprese di assicurazione ; che è essenziale prevedere sin d ' ora , in caso di liquidazione , parità di trattamento tra i beneficiari delle prestazioni di coassicurazione comunitaria e beneficiari delle altre prestazioni d ' assicurazione , indipendentemente dalla loro nazionalità ; considerando che è necessario prevedere , nel settore della coassicurazione comunitaria , una collaborazione particolare tra le competenti autorità di controllo degli Stati membri , e tra queste e la Commissione ; che nell ' ambito di questa collaborazione saranno esaminate le eventuali pratiche che rivelino uno sviamento dall ' obiettiv della direttiva , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : TITOLO 1 Disposizioni generali Articolo 1 1 . La presente direttiva si applica alle operazioni di coassicurazione comunitaria di cui all ' articolo 2 ed aventi per oggetto i rischi classificati al numeri 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 e 16 del punto A dell ' allegato della prima direttiva del Consiglio , del 24 luglio 1973 , recante coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell ' assicurazione diretta diversa dall ' assicurazione sul vita ( 4 ) , in appresso denominata " prima direttiva di coordinamento " . Essa non si applica tuttavia alle operazioni di coassicurazione comunitaria relative ai rischi classificati al n . 13 che riguardano danni di origine nucleare o medicamentosa . L ' esclusione dell ' assicurazione dei danni di origine medicamentosa sarà esaminata dal Consiglio entro un termine di cinque anni dalla notifica della presente direttiva . 2 . La presenta direttiva riguarda i rischi di cui al paragrafo 1 , primo comma , che per loro natura o importanza richiedono la partecipazione di più assicuratori ai fini della loro garanzia . Le difficoltà che possono insorgere nell ' applicazione di questo principio sono oggetto di esame ai sensi dell ' articolo 8 . Articolo 2 1 . Le sole operazioni di coassicurazione comunitaria considerate dalla presente direttiva sono quelle che soddisfano le seguenti condizioni : a ) il rischio , a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , è coperto da più imprese assicuratrici , in appresso denominate " coassicuratori " , di cui una è coassicuratore delegatario , tra le quali non deve necessariamente esistere un rapporto di reciproca solidarietà , mediante contratto unico con premio globale e per una stessa durata ; b ) tale rischio è situato all ' interno della Comunità ; c ) per garantire tale rischio il coassicuratore delegatario è riconosciuto secondo le condizioni previste dalla prima direttiva di coordinamento , cioè è trattato come l ' assicuratore che copre la totalità del rischio ; d ) almeno uno dei coassicuratori partecipa al contratto tramite la sede sociale ovvero un ' agenzia o succursale stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario ; e ) il coassicuratore delegatario assume in pieno le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione e in particolare determina le condizioni di assicurazione e di fissazione delle tariffe . 2 . Le operazioni di coassicurazione che non rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1 o che riguardano rischi diversi da quelli enumerati all ' articolo 1 continuano ad essere soggette alle legislazioni nazionali vigenti al momento dell ' entrata in vigore della presente direttiva . Articolo 3 La facoltà di partecipare ad una coassicurazione comunitaria di cui godono le imprese che hanno la sede sociale in uno Stato membro e che sono soggette e rispondono alle disposizioni della prima direttiva di coordinamento non puo essere subordinata a condizioni diverse da quella della presente direttiva . TITOLO II Condizioni e modalità della coassicurazione comunitaria Articolo 4 1 . L ' ammontare delle riserve tecniche è determinato dai vari coassicuratori secondo le norme previste dallo Stato membro in cui sono stabiliti , oppure , in mancanza di tali norme , secondo la prassi vigente in tale Stato . Tuttavia , la riserva per sinistri da pagare è almeno uguale a quella determinata dal coassicuratore delegatario secondo le norme o la prassi dello Stato in cui è stabilito . 2 . Le riserve tecniche costituite dai vari coassicuratori sono rappresentate da congrui attivi . Tuttavia , la norma della congruenza puo essere resa meno tassativa dagli Stati membri nei quali sono stabiliti i coassicuratori per tener conto delle esigenze della buona gestione delle imprese di assicurazione . Gli attivi sono localizzati negli Stati membri nei quali i coassicuratori sono stabiliti o nello Stato membro in cui è stabilito il coassicuratore delegatario , a scelta dell ' assicuratore . Articolo 5 Gli Stati membri vigilano affinché i coassicuratori stabiliti nel loro territorio dispongano di dati statistici che mettano in evidenza l ' entità delle operazioni di coassicurazione comunitaria e i paesi interessati . Articolo 6 Le autorità di controllo degli Stati membri collaborano strettamente all ' applicazione della presente direttiva e a tal fine si comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie . Articolo 7 In caso di liquidazione di un ' impresa di assicurazione , gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono eseguiti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione dell ' impresa , senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari . TITOLO III Disposizioni finali Articolo 8 La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente allo scopo di esaminare le difficoltà che potrebbero sorgere nell ' applicazione della presente direttiva . Nell ' ambito di tale collaborazione sono esaminate , in particolare , le eventuali pratiche da cui risulti che le disposizioni della presente direttiva , soprattutto quelle dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , e dell ' articolo 2 sono sviate dal loro obiettivo , sia che il coassicuratore delegatario non assuma le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione , sia che i rischi non richiedano palesemente la partecipazione di più assicuratori ai fini della loro garanzia . Articolo 9 La Commissione trasmette al Consiglio , entro un termine di sei anni dalla notifica della presente direttiva , una relazione sull ' evoluzione della coassicurazione comunitaria . Articolo 10 Gli Stati membri modificano le rispettive disposizioni nazionali , conformemente alla presente direttiva , entro un termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Le disposizioni cosi modificate sono applicate entro un termine di ventiquattro mesi dalla suddetta notifica . Articolo 11 Non appena notificata la presente direttiva , gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative , regolamentari o amministrative che essi adottano nel settore contemplato dalla direttiva . Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 30 maggio 1978 . Per il Consiglio Il Presidente I . NOERGAARD ( 1 ) GU n . C 60 del 13 . 3 . 1975 , pag . 16 . ( 2 ) GU n . C 47 del 27 . 2 . 1975 , pag . 40 . ( 3 ) GU n . C 32 del 12 . 2 . 1976 , pag . 2 . ( 4 ) GU n . L 228 del 16 . 8 . 1973 , pag . 3 .