Direttiva 78/453/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione
Gazzetta ufficiale n. L 146 del 02/06/1978 pag. 0019 - 0021
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 6 pag. 0159
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 4 pag. 0263
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 4 pag. 0263
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 maggio 1978 relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all ' importazione o dei diritti all ' esportazione ( 78/453/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che la direttiva 69/76/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1969 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi doganali , delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli ( 3 ) , ha stabilito le condizioni secondo le quali gli Stati membri procedono alla dilazione del pagamento delle somme dovute a titolo di dazi doganali , tasse d ' effetto equivalente o prelievi agricoli applicabili alle merci che hanno formato oggetto di una dichiarazione doganale ; considerando che , dopo la data d ' entrata in vigore della direttiva 69/76/CEE , sono stati istituiti importi compensativi monetari applicabili all ' importazione di certi prodotti agricoli o di certe merci risultanti dalla loro trasformazione ; che è opportuno estendere l ' applicazione di detta direttiva a queste imposizioni all ' importazione ; considerando che dopo tale data sono stati ugualmente istituiti prelievi , tasse e importi compensativi monetari all ' esportazione di certi prodotti agricoli o di certe merc derivanti dalla loro trasformazione ; che è opportuno prevedere la concessione della dilazione del pagamento delle somme dovute per queste imposizioni all ' esportazione alle stesse condizioni fissate per il pagamento delle diverse imposizioni all ' importazione ; considerando che è opportuno , per maggior chiarezza , riunire in un solo testo tutte le misure applicabili d ' ora in poi in materia di dilazione di pagamento del debito doganale all ' importazione e all ' esportazione ed abrogare quindi la direttiva 69/76/CEE , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . La presente direttiva stabilisce le norme che devono essere contenute nelle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all ' importazione o dei diritti all ' esportazione per le merci che hanno formato oggetto di una dichiarazione doganale comportante l ' obbligo di pagare tali diritti . 2 . Ai sensi della presente direttiva , si considerano : a ) diritti all ' importazione : sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente , sia i prelievi agricoli e le altre imposizioni all ' importazione previste nel quadro dell politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , in virt ù dell ' articolo 235 del trattato , a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ; b ) diritti all ' esportazione : prelievi agricoli e altre imposizioni all ' esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , in virt ù dell ' articolo 235 del trattato , a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ; c ) contabilizzazione : l ' atto amministrativo mediante il quale è debitamente stabilito l ' importo dei diritti all ' importazione o dei diritti all ' esportazione che le autorità competenti devono riscuotere . Articolo 2 1 . A condizione che il richiedente costituisca una congrua garanzia , nella forma stabilita dalle autorità competenti degli Stati membri , queste ultime gli accordano , secondo le modalità previste dalla presente direttiva , una dilazione per il pagamento dei diritti all ' importazione o dei diritti all ' esportazione da esso dovuti . Eccettuate certe spese che possono risultare a carico del beneficiario , la concessione della dilazione di pagamento non implica la riscossione di interessi . 2 . Ai sensi del paragrafo 1 , per " congrua garanzia " s ' intende una garanzia il cui importo è fissato dalle autorità competenti in base ad ogni operazione _ o eventualmente a più operazioni _ di importazione o di esportazione e che è fornita da una persona fisica o giuridica avente il consenso di dette autorità competenti . Articolo 3 1 . Fatti salvi gli articoli 4 , 5 e 6 , la dilazione di pagamento di cui all ' articolo 2 è di trenta giorni a decorrere dalla data in cui le somme dovute dal debitore sono contabilizzate dalle autorità competenti . 2 . La contabilizzazione di cui al paragrafo 1 deve aver luogo al più tardi il secondo successivo a quello dell ' autorizzazione a ritirare le merci _ o di ogni altro atto equipollente secondo le disposizioni doganali in vigore _ alle quali si riferiscono le somme in questione . Tuttavia , se le autorità competenti lo ritengono necessario , la contabilizzazione puo aver luogo entro un termine supplementare di dodici giorni al massimo . In tal caso , la dilazione di pagamento di cui al paragrafo 1 viene ridotta di un numero di giorni corrispondente a quello del termine supplementare . Articolo 4 1 . Le somme dovute per i diritti all ' importazione o i diritti all ' esportazione su merci il cui rilascio è stato autorizzato durante un dato periodo che non puo essere superiore a trentun giorni , possono formare oggetto di una unica contabilizzazione alla fine del periodo da parte delle autorità competenti . In questo caso : _ la contabilizzazione deve essere effettuata nei termini previsti dall ' articolo 3 , paragrafo 2 ; _ la dilazione di pagamento di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , è ridotta di un numero di giorni uguale alla metà del numero di giorni corrispondente al periodo considerato . Qualora si faccia ricorso all ' articolo 3 , paragrafo 2 , secondo comma , la dilazione di pagamento cosi calcolata è ridotta di un numero di giorni corrispondente al termine supplementare utilizzato per la contabilizzazione delle varie somme che ne sono oggetto ; _ la dilazione di pagamento decorre dalla data della contabilizzazione . 2 . Quando i giorni del periodo di cui al paragrafo 1 sono in numero dispari , il numero di giorni da detrarre è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore al numero dispari . Articolo 5 1 . La dilazione del pagamento dei diritti all ' importazione o dei diritti all ' esportazione puo esser globalmente accordata dalle autorità competenti per la totalità delle somme contabilizzate , alle condizioni definite all ' articolo 3 , paragrafo 2 , durante un dato periodo che non puo essere superiore a 31 giorni . In questo caso la dilazione di pagamento di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , è ridotta di un numero di giorni uguale alla metà del numero di giorni corrispondente al periodo considerato . Il termine decorre dalla scadenza di tale periodo . Qualora si faccia ricorso all ' articolo 3 , paragrafo 2 , secondo comma , la dilazione di pagamento cosi calcolata è ridotta di un numero di giorni corrispondente al termine supplementare utilizzato per la contabilizzazione delle varie somme che ne sono oggetto . 2 . Quando i giorni del periodo di cui al paragrafo 1 sono in numero dispari , il numero di giorni da detrarre è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore al numero dispari . Articolo 6 Se la data di scadenza fissata conformemente agli articoli 3 , 4 e 5 coincide con un giorno non lavorativo , la dilazione di pagamento è prolungata sino al primo giorno lavorativo successivo a tale data . Articolo 7 Quando uno Stato membro accorda , oltre alla dilazione di pagamento di cui agli articoli da 1 a 6 , facilitazioni di pagamento supplementari , le spese a carico del debitore per la concessione di tali facilitazioni , ed in particolare gli interessi , devono essere calcolati in modo che il loro ammontare sia equivalente a quello che sarebbe richiesto per dette facilitazioni sul mercato monetario e finanziario nazionale . Articolo 8 La presente direttiva non è applicabile alle somme dovute da un debitore per diritti all ' importazione o diritti all ' esportazione che , a seguito di circostanze particolari , non sono contabilizzate dalle autorità competenti nei termini previsti dall ' articolo 3 , paragrafo 2 . Tali somme possono tuttavia dar luogo all ' applicazione dell ' articolo 7 . Articolo 9 Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1 * gennaio 1979 . Articolo 10 Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l ' applicazione della presente direttiva . La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri . Articolo 11 La direttiva 69/76/CEE è abrogata con decorrenza dal 1 * gennaio 1979 . Ogni riferimento alla suddetta direttiva s ' intende fatto alla presente direttiva . Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 22 maggio 1978 . Per il Consiglio Il Presidente K . HEINESEN ( 1 ) GU n . C 7 del 12 . 1 . 1976 , pag . 73 . ( 2 ) GU n . C 15 del 22 . 1 . 1976 , pag . 2 . ( 3 ) GU n . L 58 dell ' 8 . 3 . 1969 , pag . 14 .