Prima direttiva 78/388/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978, che modifica gli allegati della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra
Gazzetta ufficiale n. L 113 del 25/04/1978 pag. 0020 - 0026
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0240
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0010
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0216
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0216
PRIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1978 che modifica gli allegati della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla comercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (78/388/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE (2), in particolare l'articolo 20, lettera a), considerando che, in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, gli allegati I, II e III della direttiva succitata devono essere modificati per le ragioni qui appresso esposte; considerando che, al fine di migliorare il valore genetico delle sementi, appare opportuno aumentare l'isolamento della coltura per la Canapa monoica e prevedere norme per quanto concerne la purezza varietale alle quali deve soddisfare la coltura, nel caso di talune specie; considerando che alcune condizioni di isolamento delle colture debbono essere adattate a condizioni sufficienti per assicurare il rispetto delle norme di purezza varietale; considerando che appare altresì opportuno prevedere norme particolari per quanto concerne il tenore massimo di ulteriori semi indesiderabili o nocivi quali quelli di Avena ludoviciana, Avena sterilis o di altre specie di Rumex diverse da Rumex acetosella; considerando che appare opportuno modificare talune disposizioni al fine di adeguarsi agli esami ufficiali delle sementi effettuati secondo i metodi internazionali in uso; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 69/208/CEE è modificata come appresso: 1. Il testo dell'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA 1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente. 2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile: (1)GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3. (2)GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23. >PIC FILE= "T0013150"> Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. 3. La coltura deve presentare identità varietale e purezza varietale in grado sufficiente. In particolare le colture di Brassica spp., Cannabis sativa, Carum carvi, Gossypium spp., Helianthus annuus, Sinapis alba devono rispondere alla seguente norma : il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare 1 per 10 m2. 4. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile. 5. Il rispetto delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminato all'atto di ispezioni ufficiali in campo. Queste ispezioni in campo devono essere effettuate alle seguenti condizioni: A. lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato; B. si deve procedere ad almeno una ispezione in campo; C. l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati». 2. Il testo dell'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI I. SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE 1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. In particolare le sementi delle specie qui appresso elencate devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni: >PIC FILE= "T0013151"> La purezza minima varietale deve essere esaminata principalmente all'atto di ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Orobanche spp.: A. Tavola >PIC FILE= "T0013152"> B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato: (a) Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 5 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 6 a 11. (b) La determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante non è necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5. (c) La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. non è necessariamente effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7. (d) La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp. (e) La semente deve essere esente da Orobanche ; tuttavia, un seme di Orobanche in un campione di 100 g non deve essere considerato come impurezza, se un secondo campione di 200 g è esente da Orobanche. 3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile. In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni: A. Tavola >PIC FILE= "T0013153"> B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione 1, punto 3, lettera A, del presente allegato: (a) In lino tessile, la percentuale massima in numero di semi contaminati da Ascochyta linicola (sin. Phoma linicola) non deve superare 1. (b) La determinazione del contenuto di sclerozi o di frammenti di sclerozio di Sclerotinia sclerotiorum non è necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5 della tabella. II. SEMENTI COMMERCIALI Le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato, ad eccezione del punto 1, si applicano alle sementi commerciali». 3. Il testo dell'allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI >PIC FILE= "T0013154"> Articolo 2 1. Gli Stati membri curano l'entrata in vigore delle diposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi: - all'articolo 1, paragrafo 1, per quanto concerne l'allegato I, punto 3, e al paragrafo 2 per quanto concerne l'allegato II, sezione I, punto 1, il 1º gennaio 1981; - alle altre disposizioni della presente direttiva al più tardi il 1º luglio 1980. 2. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di piante oleaginose e da fibra non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione dovuta all'applicazione della presente direttiva a date differenti, secondo il paragrafo 1, secondo trattino. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1978. Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH