31978L0387

Prima direttiva 78/387/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978, che modifica gli allegati della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 25/04/1978 pag. 0013 - 0019
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0233
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0209
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0209


PRIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1978 che modifica gli allegati della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (78/387/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE (2), in particolare l'articolo 21 bis,

considerando che, in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, gli allegati I, II e III della direttiva succitata devono essere modificati per le ragioni qui appresso esposte;

considerando che appare opportuno adattare le condizioni per la certificazione delle sementi di mais ai sistemi internazionali in vigore per la certificazione varietale delle sementi;

considerando che, al fine di migliorare la qualità delle sementi, appare opportuno fissare condizioni relative ai precedenti colturali;

considerando che, al fine di migliorare il valore genetico delle sementi, appare opportuno prevedere norme per quanto concerne la purezza varietale alle quali deve soddisfare la coltura, nel caso di talune altre specie;

considerando che appare. opportuno adattare alla qualità normalmente raggiunta dalle sementi alcune norme alle quali devono soddisfare le sementi di riso;

considerando che appare opportuno modificare talune disposizioni al fine di adeguarsi agli esami ufficiali delle sementi effettuati secondo i metodi internazionali in uso;

considerando che non è stato possibile nella situazione attuale prevedere all'interno della Comunità una completa armonizzazione delle condizioni relative alla presenza di Avena fatua ; considerando tuttavia che un tentativo dovrà essere fatto prima del 1º luglio 1983 per rafforzare le condizioni della direttiva 66/402/CEE in materia al fine di raggiungere una completa armonizzazione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/402/CEE è modificata come appresso: 1. Il testo dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile: (1)GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. (2)GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23.

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Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di coltura di una linea "inbred" di Zea mays, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per quanto riguarda la produzione di sementi di varietà ibride di Zea mays, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità e la ristorazione della fertilità.

In particolare le colture di Phalaris canariensis, Secale cereale e Zea mays devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni: A. Phalaris canariensis, Secale cereale:

il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare: - 1 per 30 m2 per la produzione di sementi di base,

- 1 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate.

B. Zea mays: a) la percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea "inbred" o al componente non deve superare: aa) per la produzione di sementi di base: >PIC FILE= "T0013128">

bb) per la produzione di sementi certificate:

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b) per la produzione di sementi di varietà ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni: (aa) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantità di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura;

(bb) dove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata;

(cc) allorché il 5 % o più di piante del componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettano polline non deve superare: - 1 all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo,

- 2 per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo.

Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o più dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume ed abbiano emesso o emettano polline.

4. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le Ustilagineae, è tollerata nella misura più limitata possibile.

5. L'osservanza di norme o altre condizioni sopracitate devono essere esaminate all'atto di ispezioni ufficiali in campo.

Queste ispezioni in campo devono essere effettuate secondo le condizioni seguenti: A. lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;

B. si deve procedere a un numero di ispezioni in campo che sia almeno il seguente: >PIC FILE= "T0013130">

C. l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate del presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati».

2. Il testo dell'allegato II è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO II

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI 1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di sementi di una linea "inbred" di Zea mays, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda le sementi di varietà ibride di Zea mays, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti.

In particolare le sementi delle specie qui appresso elencate devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni: A. Avena sativa, Hordeum distichum, Hordeum polystichum, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta: >PIC FILE= "T0013131">

La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

B. Zea mays:

Dove per la produzione di sementi certificate di varietà ibride un componente femminile maschio-sterile ed un componente maschile che non ristori la maschio-fertilità siano stati utilizzati, le sementi devono essere ottenute: - o miscelando, in proporzione propria alla varietà, lotti di sementi prodotte attraverso l'impiego, da una parte, di un componente femminile maschio-sterile e, dall'altra, di un componente femminile maschio-fertile;

- o allevando, in proporzione propria alla varietà, componenti femminili maschio-sterili e componenti femminili maschio-fertili. La proporzione entro questi due componenti deve essere controllata mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante: A. Tavola >PIC FILE= "T0013132">

B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui al punto 2, lettera A, del presente allegato: (a) Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 4 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 5 a 10.

(b) Un secondo seme non deve essere considerato come impurezza qualora un secondo campione dello stesso peso sia esente da semi di altre specie di cereali.

(c) La presenza di un seme di Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme: >PIC FILE= "T0013133">

3. Il testo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI >PIC FILE= "T0013134">

Articolo 2

1. Gli Stati membri curano l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva al più tardi il 1 luglio 1980.

2. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di cereali non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione dovuta all'applicazione della presente direttiva in date differenti, secondo il paragrafo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH