31978L0316

Direttiva 78/316/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori)

Gazzetta ufficiale n. L 081 del 28/03/1978 pag. 0003 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0058
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 7 pag. 0043
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0105
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0105
edizione speciale in lingua ceca capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37
edizione speciale in lingua estone capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37
edizione speciale in lingua lituana capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37
edizione speciale in lingua lettone capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37
edizione speciale in lingua maltese capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37
edizione speciale in lingua polacca capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37
edizione speciale in lingua slovena capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37


Direttiva del Consiglio

del 21 dicembre 1977

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori)

(78/316/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, l'identificazione di comandi, spie ed indicatori dei veicoli a motore;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che è pertanto necessario che tutti gli Stati membri adottino le stesse prescrizioni, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni, onde permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE di cui alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [3], modificata dalla direttiva 78/315/CEE [4];

considerando che è opportuno formulare le prescrizioni tecniche in modo che perseguano lo stesso scopo dei lavori svolti in materia dalla commissione economica per l'Europa dell'ONU, nonché da talune prescrizioni tecniche adottate dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO);

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore richiede il riconoscimento tra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva s'intende per "veicolo" ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole e delle macchine operatrici.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti l'identificazione dei comandi, delle spie e degli indicatori, se questi rispondono alle prescrizioni degli allegati I, II, III e IV.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti l'identificazione dei comandi, delle spie e degli indicatori, se questi rispondono alle prescrizioni degli allegati I, II, III e IV.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I, II, III, IV e V sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alle presente direttiva entro 18 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Chabert

[1] GU n. C 118 del 16. 5. 1977, pag. 33.

[2] GU n. C 114 dell'11. 5. 1977, pag. 10.

[3] GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

[4] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I: | Settore di applicazione, definizioni, domanda di omologazione CEE, omologazione CEE, prescrizioni [1] |

Allegato II: | Comandi, spie ed indicatori la cui identificazione, se esistono, è obbligatoria, e simboli da utilizzare a tale scopo [1] |

Allegato III: | Comandi, spie ed indicatori la cui identificazione, se esistono, è facoltativa, e simboli da utilizzare tassativamente per la loro eventuale identificazione [1] |

Allegato IV: | Costruzione del modello di base dei simboli di cui agli allegati II e III [1] |

Allegato V: | Allegato alla scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'identificazione di comandi, spie ed indicatori |

[*] I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del progetto di regolamento in materia della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite; in particolare le suddivisioni in punti sono le medesime. Per questo motivo, quando un punto del progetto di regolamento non ha corrispondente nella presente direttiva, il suo numero è indicato pro memoria tra parentesi.

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ALLEGATO I

SETTORE DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE, PRESCRIZIONI

1. SETTORE DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica ai veicoli a motore per quanto riguarda l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori.

2. DEFINIZIONI

(2.1.) 78

2.2. Tipo di veicolo

Per "tipo di veicolo", si intendono veicoli a motore che non presentano tra loro differenze essenziali per quanto riguarda le sistemazioni interne che possono influire sull'identificazione dei simboli dei comandi, delle spie e degli indicatori.

2.3. Comando

Per "comando", si intende l'elemento di un dispositivo che permette al conducente di provocare un cambiamento di stato o una modifica nel funzionamento del veicolo.

2.4. Interruttore

Per "interruttore", si intende un dispositivo destinato ad interrompere e a ripristinare l'alimentazione di un circuito elettrico.

2.5. Commutatore

Per "commutatore", si intende un dispositivo che permette di modificare l'alimentazione elettrica tra due diversi circuiti, senza possibilità di interruzione tra le due posizioni.

2.6. Interruttore e commutatore combinati

Per "interruttore e commutatore combinati", si intende un dispositivo a funzioni multiple, la cui prima posizione di funzionamento è quella di un interruttore e ciascuna delle seguenti è quella di un commutatore.

2.7. Indicatore

Per "indicatore", si intende un dispositivo che fornisce un'informazione sul funzionamento o sulla situazione di un sistema o di una parte di esso, per esempio il livello di un fluido.

2.8. Spia

Per "spia", si intende un segnale ottico che indica la messa in funzione di un dispositivo, un funzionamento o uno stato normale o difettoso, oppure il mancato funzionamento.

2.9. Simbolo

Per "simbolo", si intende un'immagine grafica che permette di identificare un comando, una spia o un indicatore.

2.10. Interruttore generale di illuminazione

Per "interruttore generale di illuminazione", si intende un dispositivo destinato ad interrompere o ripristinare l'alimentazione del circuito elettrico dei proiettori abbaglianti e anabbaglianti e dei dispositivi di cui al punto 3.11 dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'istallazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [1].

2.11. Indicatore di carica della batteria

Per "indicatore di carica della batteria", si intende un dispositivo che indica se la batteria è in fase di carica o meno.

2.12. Spia di carica della batteria

Per "spia di carica della batteria", si intende un segnale la cui accensione indica che la batteria non si ricarica.

2.13. Indicatore del livello del carburante

Per "indicatore del livello del carburante", si intende un dispositivo che fornisce informazioni sul quantitativo di carburante presente nel serbatoio.

2.14. Spia del livello del carburante

Per "spia del livello del carburante", si intende un segnale la cui accensione indica il prossimo esaurimento del carburante disponibile o che il veicolo funziona utilizzando la riserva di carburante.

2.15. Indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento del motore

Per "indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento del motore", si intende un dispositivo che fornisce informazioni sulla temperatura del liquido di raffreddamento.

2.16. Spia della temperatura del liquido di raffreddamento del motore

Per "spia della temperatura del liquido di raffreddamento del motore", si intende un segnale la cui accensione indica che la temperatura del liquido di raffreddamento del motore supera i limiti stabiliti dal costruttore.

2.17. Indicatore della pressione del lubrificante

Per "indicatore della pressione del lubrificante", si intende un dispositivo che fornisce informazioni sulla pressione del lubrificante nel circuito di lubrificazione del motore.

2.18. Spia della pressione del lubrificante

Per "spia della pressione del lubrificante", si intende un segnale la cui accensione indica che la pressione del lubrificante nel circuito di lubrificazione del motore è inferiore al limite normale di funzionamento stabilito dal costruttore.

2.19. Spia della cintura di sicurezza

Per "spia della cintura di sicurezza", si intende un segnale la cui accensione indica che la fibbia della cintura di sicurezza di almeno un sedile occupato non è allacciata.

2.20. Spia del freno di stazionamento

Per "spia del freno di stazionamento", si intende un segnale la cui accensione ricorda che il comando del freno di stazionamento non è stato rilasciato.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

3.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'identificazione di comandi, spie ed indicatori viene presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

3.2. Ciascuna domanda deve essere corredata da:

3.2.1. disegni in triplice copia, in scala adeguata e sufficientemente particolareggiati, delle parti del veicolo oggetto delle disposizioni della presente direttiva, e dei simboli di cui al seguente punto 5.

3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare oppure la parte o le parti del veicolo considerate essenziali per l'effettuazione dei controlli e delle prove prescritti dalla presente direttiva.

4. OMOLOGAZIONE CEE

(4.1.) (4.2.) 4.3. Una scheda conforme al modello indicato nell'allegato V deve accompagnare la scheda di omologazione CEE.

(4.4.) (4.5.) (4.6.) (4.7.) (4.8.) 5. PRESCRIZIONI

5.1. Prescrizioni di carattere generale

5.1.1. I comandi, le spie e gli indicatori di cui all'allegato II devono essere identificati. Questa identificazione deve essere effettuata mediante simboli conformi a quelli indicati nel suddetto allegato.

5.1.2. Se si utilizzano dei simboli per identificare i comandi e le spie di cui all'allegato III, tali simboli devono essere conformi a quelli indicati nel suddetto allegato.

5.1.3. Si possono utilizzare, per altri scopi, simboli diversi da quelli di cui agli allegati II e III, a condizione che non sussista alcun rischio di confusione con i simboli che figurano nei suddetti allegati.

5.1.4. Si ha conformità se il simbolo rispetta le proporzioni del modello.

5.2. Caratteristiche dei simboli

5.2.1. I simboli di cui al precedente punto 5.1.1 devono essere identificabili, dal suo sedile, da un conducente dotato di vista normale.

5.2.2. I simboli di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2 devono figurare su comandi, spie e indicatori, o nelle loro immediate vicinanze.

5.2.3. I simboli devono risaltare nettamente, in chiaro su fondo scuro, oppure in scuro su fondo chiaro.

5.2.4. I colori utilizzati per le spie devono essere quelli stabiliti dall'allegato II.

[1] GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

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ALLEGATO II

COMANDI, SPIE ED INDICATORI LA CUI IDENTIFICAZIONE, SE ESISTONO, E OBBLIGATORIA, E SIMBOLI DA UTILIZZARE A TALE SCOPO

Note

a) L'interno del simbolo può essere interamente di colore scuro.

b) Quando le spie relative agli indicatori di direzione di destra e di sinistra sono separate, anche le due frecce del simbolo possono essere utilizzate separatamente.

c) La parte scura di questo simbolo può essere sostituita dal suo profilo; in questo caso, la parte attualmente bianca del disegno dev'essere interamente di colore scuro.

d) In caso di comando multiplo, esso può essere identificato mediante uno o più simboli relativi alle varie funzioni.

e) Qualora indicatore e spia siano combinati, può essere utilizzato un medesimo simbolo per entrambi.

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Figura 8

Spia di funzionamento difettoso delle luci di arresto

Se esiste, il suo funzionamento dev'essere assicurato dalla spia di funzionamento difettoso del sistema di frenatura, di cui alla figura 28.

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[1] Questa spia non può servire come spia delle luci di posizione.

[2] Le disposizioni dell'allegato I, punto 5.1.1, non si applicano qualora il comando non si trovi nel campo di visibilità del conduttore, in posizione normale di guida, e se il costruttore lo desidera.

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ALLEGATO III

COMANDI, SPIE ED INDICATORI LA CUI IDENTIFICAZIONE, SE ESISTONO, E FACOLTATIVA, E SIMBOLI DA UTILIZZARE TASSATIVAMENTE PER LA LORO EVENTUALE IDENTIFICAZIONE

Nota

Vedi la nota c) dell'allegato II.

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Figura 1Comando di sbloccaggio della serratura del baule posteriore

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Figura 2Comando del dispositivo di segnalazione acustica

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ALLEGATO IV

COSTRUZIONE DEL MODELLO DI BASE DEI SIMBOLI DI CUI AGLI ALLEGATI II E III

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Modello di base

Il modello di base comprende:

1. un quadrato fondamentale di 50 mm di lato; questa misura "a" è uguale alla dimensione nominale dell'originale;

2. un cerchio fondamentale di 56 mm di diametro, avente approssimativamente la stessa superficie del quadrato fondamentale (1);

3. un secondo cerchio di 50 mm di diametro iscritto nel quadrato fondamentale (1);

4. un secondo quadrato i cui vertici si trovano sul cerchio fondamentale (2) e i cui lati sono paralleli ai lati del quadrato fondamentale (1);

5 e 6. due rettangoli aventi la stessa superficie del quadrato fondamentale (1); essi sono reciprocamente perpendicolari e ciascuno di essi incrocia simmetricamente i lati opposti del quadrato fondamentale;

7. un terzo quadrato i cui lati, inclinati di 45°, passano per i punti d'intersezione del quadrato fondamentale (1) col cerchio fondamentale (2) e forniscono le massime dimensioni orizzontali e verticali del modello di base;

8. un ottagono irregolare, formato dalle linee inclinate di 30° rispetto ai lati del quadrato (7).

Il modello di base è costruito su un reticolo con un passo di 12,5 mm che coincide col quadrato fondamentale (1).

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ALLEGATO V

MODELLO

(Formato massimo: A 4 [210 × 297 mm])

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