Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dell'industria del biossido di titanio
Gazzetta ufficiale n. L 054 del 25/02/1978 pag. 0019 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0079
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0079
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0092
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0092
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 1978 relativa ai rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio ( 78/176/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che i rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio presentano rischi pregiudizievoli per la salute dell ' uomo e per l ' ambiente ; che occorre quindi prevenire e diminuire progressivamente l ' inquinamento provocato da tali rifiuti in vista della sua eliminazione totale ; considerando che i programmi d ' azione delle Comunità europee in materia d ' ambiente del 1973 ( 3 ) e del 1977 ( 4 ) prevedono la necessità di intraprendere un ' azione comunitaria per quanto riguarda i rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio ; considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per quanto riguarda i rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio puo creare diseguaglianza nelle condizioni di concorrenza ed avere percio un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi necessario procedere , in questo settore , al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall ' articolo 100 del trattato considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un ' azione della Comunità per raggiungere , con una più ampia regolamentazione , uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell ' ambiente e del miglioramento della qualità della vita ; che , a tal fine , occorre quindi prevedere alcune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione necessari a tal fine , occorre fare ricorso all ' articolo 23 del trattato ; considerando che la direttiva 75/442/CEE ( 5 ) riguarda lo smaltimento dei rifiuti in generale ; che per i rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio occorre prevedere un regime speciale che garantisca la salvaguardia della salute umana e dell ' ambiente contro gli effetti nociv dei rifiuti , dell ' abbandono o del deposito incontrollati degli stessi ; considerando che per raggiungere tali obiettivi occorre prevedere un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico , l ' immersione , lo stoccaggio , il deposito e l ' iniezione dei rifiuti e che occorre subordinare il rilascio di tale autorizzazione a condizioni specifiche ; considerando che allo scarico , all ' immersione , allo stoccaggio , al deposito e all ' iniezione dei rifiuti è necessario unire sia un controllo di questi ultimi sia il controllo e la sorveglianza dell ' ambiente interessato ; considerando che per gli stabilimenti industriali già esistenti gli Stati membri devono stabilire anteriormente al 1 * luglio 1980 programmi di riduzione progressiva dell ' inquinamento causato da tali rifiuti , in vista della sua eliminazione ; che questi programmi devono fissare obiettivi generali di riduzione da conseguire entro e non oltre il 1 * luglio 1987 e indicare le misure da adottare per ogni singolo stabilimento ; considerando che per gli stabilimenti industriali nuovi gli Stati membri devono rilasciare un ' autorizzazione preventiva ; che questa deve essere preceduta da uno studio d ' impatto sull ' ambiente e puo essere rilasciata solo alle imprese che si impegnano a utilizzare soltanto i materiali , i procedimenti e le tecnologie disponibili sul mercato meno nocivi per l ' ambiente , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . La presente direttiva ha come oggetto la prevenzione e , in vista della sua eliminazione , la diminuzione progressiva dell ' inquinamento causato dai rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio . 2 . Ai sensi della presente direttiva si intende per : a ) inquinamento : lo scarico di qualsiasi residuo risultante dal processo di produzione del biossido di titanio , effettuato direttamente o indirettamente dall ' uomo in un ambiente , le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana , nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico , compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi dell ' ambiente interessato ; b ) rifiuto : _ ogni residuo risultante dal processo di produzione del biossido di titanio , di cui il detentore si disfa o ha l ' obbligo di disfarsi in virtù delle disposizioni nazionali vigenti ; _ ogni residuo risultante da un processo di trattamento di un residuo del tipo definito al primo trattino ; c ) eliminazione : _ la raccolta , la cernita , il trasporto , il trattamento dei rifiuti , come pure lo stoccaggio e il deposito al suolo o nel suolo e l ' iniezione nel suolo ; _ lo scarico in acque superficiali , in acque sotterranee e in mare , nonché l ' immersione in mare ; _ le operazioni di trasformazione necessarie alla loro riutilizzazione , al loro recupero o al loro riciclo ; d ) stabilimenti industriali già esistenti : gli stabilimenti industriali già costruiti alla data della notifica della presente direttiva ; e ) stabilimenti industriali nuovi : gli stabilimenti industriali in corso di costruzione alla data della notifica della presente direttiva o costruiti dopo tale data . Sono assimilate agli stabilimenti industriali nuovi gli ampliamenti apportati agli stabilimenti industriali già esistenti in modo da dar luogo , sullo stesso sito , ad un aumento della capacità di produzione di biossido di titanio dello stabilimento in questione pari o superiore a 15 000 t / anno . Articolo 2 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti verranno eliminati senza pericolo per la salute dell ' uomo e senza recare pregiudizio all ' ambiente e in particolare : _ senza creare rischi per l ' acqua , l ' aria , il suolo e per la fauna e la flora ; _ senza danneggiare la natura e il paesaggio . Articolo 3 Gli Stati membri adottano le misure atte a promuovere la prevenzione , il riciclo , la trasformazione dei rifiuti e l ' estrazione dai medesimi di materie prime , nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti . Articolo 4 1 . Lo scarico , l ' immersione , lo stoccaggio , il deposito e l ' iniezione dei rifiuti sono vietati , salvo autorizzazione preventiva rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio i rifiuti sono prodotti . Un ' autorizzazione preventiva deve anche essere rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro _ sul cui territorio i rifiuti sono scaricati , stoccati , depositati o iniettati ; _ a partire dal cui territorio essi sono scaricati o immersi . 2 . L ' autorizzazione puo essere concessa solo per un periodo limitato . Essa puo essere rinnovata . Articolo 5 In caso di scarico o d ' immersione , le autorità competenti , in applicazione dell ' articolo 2 e in base alle informazioni fornite conformemente all ' allegato I , possono accordare l ' autorizzazione di cui all ' articolo 4 a condizione : a ) che l ' eliminazione dei rifiuti non possa essere effettuata con mezzi più idonei ; b ) che una stima effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili non lasci prevedere nessun effetto dannoso , immediato o successivo , sull ' ambiente acquatico ; c ) che non si arrechi nessun pregiudizio alla navigazione , alla pesca , alla ricreazione , all ' estrazion delle materie prime , alla dissalazione , alla piscicoltura e alla molluschicoltura , alle regioni aventi interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti delle acque in questione . Articolo 6 In caso di stoccaggio , di deposito i di iniezione , le autorità competenti , in applicazione dell ' articolo 2 e in base alle informazioni fornite conformemente all ' allegato I , possono accordare l ' autorizzazione di cui all ' articol 4 a condizione : a ) che l ' eliminazione dei rifiuti non possa essere effettuata con mezzi più idonei ; b ) che una stima effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili non lasci prevedere nessun effetto dannoso , immediato o successivo , sulle acque sotterranee , sul suolo o sull ' atmosfera ; c ) che non si arrechi alcun pregiudizio alla ricreazione , all ' estrazione delle materie prime , alle piante , agli animali , alle regioni aventi interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti degli ambienti in questione . Articolo 7 1 . Qualunque siano le modalità e il grado di trattamento dei rifiuti considerati , il loro scarico , la loro immersione , il loro stoccaggio , il loro deposito e la loro iniezione devono essere accompagnati da operazioni di controllo dei rifiuti nonché dell ' ambiente interessato sotto l ' aspetto fisico , chimico , biologico ed ecologico d cui all ' allegato II . 2 . Le operazioni di controllo sono effettuate periodicamente da uno o più organismi designati dallo Stato membro le cui autorità competenti hanno rilasciato un ' autorizzazione ai sensi dell ' articolo 4 . In caso di inquinamento che oltrepassi i limiti delle frontiere tra Stati membri , l ' organismo è designato congiuntamente dalle parti interessate . 3 . La Commissione presenterà al Consiglio entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva una proposta relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti in questione . Il Consiglio delibera in merito a tale proposta entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale . Articolo 8 1 . Le autorità competenti dello Stato membro interessato adottano tutti i provvedimenti necessari per rimediare ad una delle seguenti situazioni e , se del caso , esigono la sospensione delle operazioni di immersione , di scarico , di stoccaggio , di deposito o di iniezione : a ) se i risultati del controllo previsto all ' allegato II , parte A , punto 1 , dimostrano che non sono soddisfatte le condizioni dell ' autorizzazione preventiva di cui agli articoli 4 , 5 e 6 , ovvero b ) se i risultati delle prove di tossicità acuta di cui all ' allegato II , parte A , punto 2 , mostrano che sono stati superati i valori massimi ivi indicati , o c ) se i risultati del controllo previsto dall ' allegato II , parte B , indicano una degradazione dell ' ambiente in questione nella zona considerata , oppure d ) se , in caso di scarico o di immersione , si arreca pregiudizio alla navigazione , alla pesca , alla ricreazione , all ' estrazione delle materie prime , alla pesca , alla ricreazione , all ' estrazione delle materie prime , alla dissalazione , alla piscicoltura o alla molluschicoltura , alle regioni aventi un interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti delle acque in questione , ovvero ancora e ) se , in caso di stoccaggio , deposito o iniezione , si arreca pregiudizio alla ricreazione , all ' estrazione delle materie prime , alle piante , agli animali , alle regioni a interesse scientifico particolare e agli altri usi legittimi degli ambienti in questione . 2 . Se è interessato più di uno Stato membro , i provvedimenti sono adottati di concerto . Articolo 9 1 . Nel caso degli stabilimenti industriali già esistenti , gli Stati membri stabiliscono programmi per la riduzione progressiva dell ' inquinamento , al fine della sua eliminazione definitiva , provocato dai rifiuti provenienti da tali stabilimenti . 2 . I programmi di cui al paragrafo 1 fissano obiettivi generali di riduzione dell ' inquinamento dovuto ai rifiuti liquidi , solidi e aeriformi , da conseguire non oltre il 1 * luglio 1987 . Essi comprendono altresi obiettivi intermedi . Contengono inoltre informazioni sullo stato dell ' ambiente interessato , sulle misure di riduzione dell ' inquinamento e sui metodi di trattamento dei rifiuti direttamente prodotti dai procedimenti di fabbricazione . 3 . I programmi di cui al paragrafo 1 vengono trasmessi alla Commissione non oltre il 1 * luglio 1980 per permetterle di presentare al Consiglio , entro sei mesi dalla ricezione di tutti i programmi nazionali , adeguate proposte allo scopo di armonizzare detti programmi per quanto riguarda la riduzione e quindi l ' eliminazione definitiva dell ' inquinamento e migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione di biossido di titanio . Il Consiglio delibera su tali proposte entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale . 4 . Gli Stati membri pongono in atto un programma il 1 * gennaio 1982 al più tardi . Articolo 10 1 . I programmi di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , debbono prendere in considerazione tutti gli stabilimenti industriali già esistenti ed indicare le misure da adottare per quanto riguarda ogni stabilimento . 2 . Qualora , in circostanze particolari , uno Stato membro non ritenga necessarie , per quanto riguarda uno stabilimento particolare , misure supplementari per soddisfare gli obblighi della presente direttiva , esso deve fornire alla Commissione , entro sei mesi dalla notifica della presente direttiva , le prove che lo hanno portato a tale conclusione . 3 . Dopo aver proceduto in modo indipendente alla necessaria verifica di tali prove , la Commissione puo convenire con lo Stato membro che non occorre prendere misure supplementari riguardo al particolare stabilimento interessato . La Commissione deve dare il suo accordo motivato nel termine di sei mesi . 4 . Qualora la Commissione non sia d ' accordo con lo Stato membro , si dovranno includere nel programma di quest ' ultim misure supplementari riguardanti tale stabilimento . 5 . Qualora la Commissione si dichiari d ' accordo , tale consenso è soggetto ad una revisione periodica , effettuata in base ai risultati del controllo eseguito ai sensi delle disposizioni della direttiva e in base a mutamenti significativi intervenuti nel procedimento di produzione o negli obiettivi della politica dell ' ambiente . Articolo 11 Gli stabilimenti industriali nuovi costituiscono oggetto di richieste di autorizzazione preventiva da indirizzare alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio si prevede la loro costruzione . Dette autorizzazioni devono essere precedute da studi d ' impatto sull ' ambiente . Le autorizzazioni possono essere concesse soltanto alle imprese che dichiarino di impegnarsi ad utilizzare unicamente i materiali , i procedimenti e le tecnologie disponibili sul mercato , che siano meno dannosi per l ' ambiente . Articolo 12 Fatta salva la presente direttiva , gli Stati membri possono adottare regolamentazioni più rigorose . Articolo 13 1 . Per l ' applicazione della presente direttiva , gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie circa : _ le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 4 , 5 e 6 ; _ i risultati del controllo dell ' ambiente interessato , effettuato conformemente all ' articolo 7 ; _ le misure adottate ai sensi dell ' articolo 8 . Gli Stati membri forniscono inoltre alla Commissione informazioni di carattere generale sui materiali , sui procedimenti e sulle tecnologie da essi ricevute nel quadro dell ' articolo 11 . 2 . Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono essere utilizzate soltanto ai fini dell ' applicazione della presente direttiva . 3 . La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri , nonché i loro funzionari ed altri agenti , sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva , le quali , per la loro natura , sono protette dal segreto professionale . 4 . I paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiano indicazioni su imprese o associazioni di imprese . Articolo 14 Ogni tre anni gli Stati membri redigono una relazione della prevenzione e riduzione progressiva dell ' inquinamento provocato dai rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio e la trasmettono alla Commissione , che la comunica agli altri Stati membri . La Commissione riferisce ogni tre anni al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all ' applicazione della present direttiva . Articolo 15 1 . Gli Stati membri pongono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla notifica della stessa e ne informano senza indugio la Commissione . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 16 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 20 febbraio 1978 . Per il Consiglio Il Presidente Per HAEKKERUP ( 1 ) GU n . C 28 del 9 . 2 . 1976 , pag . 16 . ( 2 ) GU n . C 131 del 12 . 6 . 1976 , pag . 18 . ( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 . ( 4 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 3 . ( 5 ) GU n . L 194 del 25 . 7 . 1975 , pag . 39 . ALLEGATO I INFORMAZIONI DA FORNIRE IN VISTA DEL RILASCIO DELL ' AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DI CUI AGLI ARTICOLI 4 , 5 E 6 A . Caratteristiche e composizione della sostanza 1 . Quantitativo totale e composizione media della sostanza ( esempio : annualmente ) . 2 . Forma ( per esempio : solida , fangosa , liquida o gassosa ) . 3 . Proprietà fisiche ( quali solubilità e densità ) , chimiche e biochimiche ( quali richiesta di ossigeno ) e biologiche . 4 . Tossicità . 5 . Persistenza : fisica , chimica e biologica . 6 . Accumulazione e trasformazione biologica in sostanze biologiche o sedimenti . 7 . Sensibilità ai cambiamenti fisici , chimici e biochimici , e interazione nell ' ambiente interessato con altre sostanze organiche e inorganiche . 8 . Probabilità di contaminazione o altre alterazioni che riducano la commerciabilità delle risorse marine ( pesci , molluschi e crostacei , ecc . ) . B . Caratteristiche del luogo di immersione o di scarico e metodi di eliminazione 1 . Ubicazione ( ad esempio : coordinate della zona di immersione o di scarico , profondità e distanza dalle coste ) , ubicazione rispetto ad altre aree ( ad esempio : zone amene , vivai e zone di pesca , altre risorse utilizzabili ) . 2 . Entità dello scarico in un periodo determinato ( per esempio : quantità per giorno , settimana , mese ) . 3 . Metodi di imballo e di condizionamento , se del caso . 4 . Diluizione iniziale ottenuta con il metodo di scarico proposto , in particolare velocità della nave . 5 . Caratteristiche di dispersione ( esempio : effetti delle correnti , delle maree e del vento sullo spostamento orizzontale e sul mescolamento verticale ) . 6 . Caratteristiche dell ' acqua ( quali temperature , pH , salinità , stratificazione , indici di inquinamento : in particolare ossigeno disciolto ( DO ) , richiesta chimica di ossigeno ( COD ) , richiesta biochimica di ossigeno ( BOD ) , presenza di azoto in forma organica o inorganica e in particolare presenza di ammoniaca , di sostanze in sospensione , di altre sostanze nutritive , produttività biologiche dell ' acqua ) . 7 . Caratteristiche del fondale ( quali topografia , caratteristiche geochimiche e geologiche , produttività biologica ) . 8 . Esistenza ed effetti di altre immersioni o di scarichi effettuati nella zona interessata ( rilevamento di metalli pesanti e tenore di carbonio organico ) . C . Caratteristiche del luogo di scarico , di stoccaggio o di iniezione e metodi di eliminazione 1 . Ubicazione . 2 . Caratteristiche delle zone adiacenti . 3 . Metodi di imballo e di condizionamento , se del caso . 4 . Caratteristiche dei sistemi di scarico , di stoccaggio e di iniezione , inclusa la valutazione delle precauzioni adottate per evitare l ' inquinamento delle acque , del suolo e dell ' atmosfera . ALLEGATO II SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI ELIMINAZIONE A . Controllo dei rifiuti Le operazioni di eliminazione saranno integrate da 1 . un controllo della quantità , della composizione e della tossicità dei rifiuti al fine di verificare che le condizioni per il rilascio dell ' autorizzazione preventiva , di cui agli articoli 4 , 5 e 6 , siano soddisfatte ; 2 . prove di tossicità acuta su talune specie di molluschi , crostacei , pesci e plancton , e , di preferenza , sulle specie che si trovano comunemente nei luogi di scarico . Si effettueranno inoltre prove su esemplari della specie artemia ( Artemia salina ) . Da tali prove non deve risultare , in un periodo di 36 ore , ad una diluizione dell ' effluente di 1/5 000 : _ un tasso di mortalità superiore al 20 % , per gli individui adulti di ciascuna specie esaminata ; _ una mortalità più elevata di quella riscontrata in un gruppo di controllo , per quanto riguarda le larve . B . Sorveglianza e controllo dell ' ambiente interessato I . In caso di scarico in acque dolci o in mare , o in caso di immersione , il controllo riguarda i tre punti seguenti : colonna d ' acqua , materia vivente e sedimenti . Il controllo periodico dello stato della zona oggetto degli scarichi permetterà di seguire l ' evoluzione degli ambienti interessati . Il controllo riguarderà in particolare : 1 . il valore del pH ; 2 . l ' ossigeno disciolto ; 3 . la trasparenza dell ' acqua ; 4 . gli ossidi idratati e gli idrossidi di ferro in sospensione ; 5 . i metalli tossici presenti nell ' acqua , nei solidi in sospensione , nei sedimenti e accumulati negli organismi bentonici e pelagici selezionati ; 6 . la varietà e l ' abbondanza relativa e assoluta della flora e della fauna . II . In caso di stoccaggio , scarico o iniezione , il controllo comprenderà in particolare : 1 . prove per verificare l ' assenza di effetti negativi sulle acque di superficie o sulle acque sotterranee . Queste prove devono analizzare tra l ' altro : _ l ' acidità , _ il tenore di ferro ( disciolto e in sospensione ) , _ il tenore di calcio , _ eventualmente , la concentrazione di metalli tossici ( disciolti e in sospensione ) ; 2 . ove occorra , prove per determinare eventuali danni alla struttura del sottosuolo ; 3 . una valutazione generale dell ' ecologia della zona in prossimità del luogo di scarico , di stoccaggio o di iniezione .