Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 044 del 15/02/1978 pag. 0015 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0044
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0087
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0044
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0091
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0091
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 gennaio 1978 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ( 78/142/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la direttiva 76/893/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1976 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che l ' articolo 2 della direttiva 76/893/CEE stabilisce che i materiali e gli oggetti non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da rappresentare un pericolo per la salute umana ; considerando che l ' articolo 3 della stessa direttiva prevede che il Consiglio , in conformità della procedura dell ' articolo 100 del trattato , adotti mediante direttiva le disposizioni specifiche applicabili a taluni gruppi di materiali e oggetti ( direttive specifiche ) ; che tali disposizioni possono comportare in particolare dei limiti specifici di migrazione di taluni costituenti nei o sui prodotti alimentari nonché altre norme intese a garantire l ' osservanza delle disposizioni dell ' articolo 2 di detta direttiva ; considerando che è stato constatato che l ' ingestione di dosi elevate di cloruro monomero produce effetti nocivi sugli animali sottoposti ad esperimenti e che tali effetti possono prodursi anche nell ' uomo ; considerando che il comitato scientifico dell ' alimentazione umana ha espresso l ' opinione che sareb necessario ridurre quanto più possibile la presenza del cloruro di vinile monomero nel cloruro di polivinile e nei relativi polimeri ed ha al tempo stesso raccomandato che la presenza del cloruro di vinile monomero nei prodotti alimentari e nell ' acqua potabile non dovrebbe essere rivelata da un metodo applicabile in modo generale alla maggior parte dei prodotti alimentari e dalla maggior parte dei laboratori di controllo ; considerando che ulteriori ricerche sul cloruro di vinile monomero sono attualmente in corso ma che fino a quando non sarrano noti i loro risultati l ' ingestione di cloruro di vinile dovrebbe essere limitata a titolo precauzionale ; considerando che , per raggiungere tale obiettivo , lo strumento adeguato è rappresentato da una direttiva specifica ai sensi dell ' articolo 3 della direttiva 76/893/CEE , le cui norme generali diventano applicabili anche al caso di cui trattasi ; considerando tuttavia che la presente direttiva non tocca tutti gli aspetti dei materiali ed oggetti preparati a base di polimeri o di copolimeri di cloruro di vinile e che occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a non imporre le indicazioni di etichettature fissate all ' articolo 7 dell direttiva 76/893/CEE conformemente alle possibilità previste ai paragrafi 4 e 5 di tale articolo , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell ' articolo 3 della direttiva 76/893/CEE . 2 . La presente direttiva concerne la presenza e l ' eventuale cessione di cloruro di vinile monomero nei e da parte dei materiali e oggetti preparati a base di polimeri o di copolimeri di cloruro di vinile , qui di seguito denominati " materiali ed oggetti " , che , allo stato di prodotti finiti , sono destinati a essere messi a contatto con i prodotti alimentari o sono messi a contatto con i medesimi conformemente alla loro destinazione . Articolo 2 1 . I materiali e gli oggetti non devono contenere cloruro di vinile monomero in quantità superiore a quella fissata nell ' allegato I . 2 . I materiali e gli oggetti non devono cedere ai prodotti alimentari che sono stati o sono messi a contatto con detti materiali e oggetti cloruro di vinile rivelabile con il metodo che risponde a criteri stabiliti nell ' allegat II . Articolo 3 Il metodo di analisi necessario per il controllo dell ' osservanza delle disposizioni di cui all ' articolo 2 adottato secondo la procedura prevista all ' articolo 10 dell direttiva 76/893/CEE e risponde ai criteri stabiliti nell ' allegato II . Articolo 4 Il Consiglio riesamina le disposizioni della presente direttiva sulla base di relazioni della Commissione , elaborate in funzione delle cognizioni scientifiche e tecniche di cui si potrà disporre dopo l ' adozione della direttiva , ed eventualmente corredate da adeguate proposte . La prima relazione della Commissione viene trasmessa al Consiglio non oltre il 1 * gennaio 1979 . Articolo 5 La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali concernenti le altre possibili norme previste dall ' articolo 3 della direttiva 76/893/CEE , né la discrezionalità lasciata agli Stati membri ai sensi dell ' articolo 7 , paragrafi 4 e 5 della stessa direttiva . Articolo 6 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 novembre 1979 . Essi ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Uno Stato membro puo tuttavia rinviare l ' esecuzione dell ' articolo 2 , paragrafo 2 e dell ' allegato II all ' adozione di un metodo di analisi comunitaria conformemente all ' articolo 3 . Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 30 gennaio 1978 . Per il Consiglio Il Presidente P . DALSAGER ( 1 ) GU n . L 340 del 9 . 12 . 1976 , pag . 19 . ( 2 ) GU n . C 118 del 16 . 5 . 1977 , pag . 70 . ( 3 ) GU n . C 114 dell ' 11 . 5 . 1977 , pag . 13 . ALLEGATO I Tenore massimo di cloruro di vinile monomero nei materiali e oggetti 1 mg / kg di prodotto finito . ALLEGATO II Criteri applicabili al metodo di determinazione del tenore di cloruro di vinile nei materiali e negli oggetti e di determinazione del cloruro di vinile ceduto dai materiali e dagli oggetti 1 . La determinazione del tenore di cloruro di vinile nei materiali e negli oggetti nonché la determinazione del cloruro di vinile ceduto ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti vengono effettuate tramite " cromatografia nella fase gassosa " secondo il metodo detto " head space " ( a spazio di testa ) . 2 . Per la determinazione del cloruro di vinile ceduto ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti , il limite di rivelabilità è di 0,01 mg / kg . 3 . La determinazione del cloruro di vinile ceduto ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti si effettua , in linea di massima , nei prodotti alimentari . Qualora per motivi tecnici risulti impossibile la determinazione in taluni prodotti alimentari , gli Stati membri possono autorizzare , per i suddetti prodotti alimentari , la determinazione mediante simulanti .