Direttiva 78/53/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli Stati Membri sul patrimonio bovino
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 20/01/1978 pag. 0020 - 0021
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0251
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0183
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0183
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1977 che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli Stati membri sul patrimonio bovino ( 78/53/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 209 , vista la direttiva 73/132/CEE del Consiglio , del 15 maggio 1973 , relativa alle indagini statistiche sul patrimonio bovino , alle previsioni sulla disponibilità di bovini da macello e alle statistiche delle macellazioni di bovini , da effettuare a cura degli Stati membri ( 1 ) , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , considerando che , per favorire il ravvicinamento dei metodi d ' indagine e l ' armonizzazione delle statistiche ne settore dei bovini , talune disposizioni della direttiva 73/132/CEE devono essere precisate o completate ; considerando che l ' Italia , non avendo potuto per motivi tecnici procedere entro il periodo previsto dalla direttiva 73/132/CEE all ' aggiornamento delle basi di campionamento in modo da poter rientrare entro i limiti d ' errore comunitari auspica che sia prorogata la deroga concessa dall ' articolo della suddetta direttiva ; considerando che l ' indagine annua effettuata in dicembre è apparsa insufficiente per permettere l ' aggiornamento periodico delle previsioni a breve termine dell ' offerta potenziale di bovini ; considerando che alcune disposizioni della direttiva 73/132/CEE sono applicabili in sede di esecuzione di un ' indagine intermedia e che è opportuno prevedere al riguardo modalità particolari per quanto concerne i termini di trasmissione dei risultati ed il periodo di elaborazione delle previsioni ; considerando che occorre definire il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri in occasione delle indagini previste dalla presente direttiva , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . La deroga di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 , della direttiva 73/132/CEE è prorogata per l ' Italia fino al 1980 . 2 . Il paragrafo 4 dell ' articolo 4 della direttiva 73/132/CEE è sostituito dal testo seguente : " 4 . Gli Stati membri prendono , se necessario , le misure appropriate per valutare gli errori di osservazione . " 3 . Il paragrafo 4 dell ' articolo 5 della direttiva 73/132/CEE è sostituito dal testo seguente : " 4 . I risultati delle indagini da utilizzare conformemente ai paragrafi 2 e 3 possono essere ottenuti tramite una delle due indagini comunitarie effettuate durante l ' anno di riferimento . " 4 . Il paragrafo 1 dell ' articolo 6 della direttiva 73/132/CEE è sostituito dal testo seguente : " 1 . Gli Stati membri , sulla base dei risultati delle indagini e di altri dati a disposizione , stimano la loro produzione nazionale lorda di bovini per i due periodi di sei mesi che iniziano rispettivamente il 1 * gennaio e il 1 * luglio . La produzione nazionale lorda comprende il numero totale delle macellazioni di bovini di origine nazionale e straniera tenendo conto del saldo del commercio con l ' ester di bovini vivi . " 5 . L ' introduzione del paragrafo 2 dell ' articolo 6 dell direttiva 73/132/CEE è sostituita dal testo seguente : " Le previsioni della produzione nazionale lorda di bovini sono stabilite per le seguenti categorie : " . Articolo 2 1 . Gli Stati membri effettuano ogni anno un ' indagine intermedia sul patrimonio bovino prendendo come data di riferimento uno dei giorni di maggio o giugno . 2 . La prima indagine intermedia avrà luogo nel 1978 . 3 . Le disposizioni della direttiva 73/132/CEE relative all ' indagine di dicembre sono applicabili all ' indagine intermedia , ad eccezione dell ' articolo 5 , paragrafi 1 e 2 della suddetta direttiva . Tuttavia , gli Stati membri che incontrino difficoltà a includere nel questionario dell ' indagine intermedia tutte l categorie di cui all ' articolo 3 della direttiva 73/132/CEE potranno stimare la consistenza rispettivamente delle categorie di bovini destinati alla macellazione e delle giovenche di un anno e più , basandosi sui risultati delle loro indagini nazionali . La precedente deroga è valida fino al 1980 , salvo proroga decisa dal Consiglio su proposta della Commissione . 4 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 settembre i risultati provvisori dell ' indagine intermedia , senza ripartizione regionale . I risultati definitivi devono essere comunicati il più rapidamente possibile . Articolo 3 Le spese necessarie per lo svolgimento delle indagini previste dalla presente direttiva negli anni 1978 , 1979 e 1980 sono imputate , per un importo forfettario da stabilire , sul bilancio delle Comunità europee . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 19 dicembre 1977 . Per il Consiglio Il Presidente H . SIMONET ( 1 ) GU n . L 153 del 9 . 6 . 1973 , pag . 25 . ( 2 ) GU n . C 163 dell ' 11 . 7 . 1977 , pag . 73 .