31978L0053

Direttiva 78/53/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli Stati Membri sul patrimonio bovino

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 20/01/1978 pag. 0020 - 0021
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0251
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0183
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0183


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1977

che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli Stati membri sul patrimonio bovino

( 78/53/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 209 ,

vista la direttiva 73/132/CEE del Consiglio , del 15 maggio 1973 , relativa alle indagini statistiche sul patrimonio bovino , alle previsioni sulla disponibilità di bovini da macello e alle statistiche delle macellazioni di bovini , da effettuare a cura degli Stati membri ( 1 ) ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

considerando che , per favorire il ravvicinamento dei metodi d ' indagine e l ' armonizzazione delle statistiche ne settore dei bovini , talune disposizioni della direttiva 73/132/CEE devono essere precisate o completate ;

considerando che l ' Italia , non avendo potuto per motivi tecnici procedere entro il periodo previsto dalla direttiva 73/132/CEE all ' aggiornamento delle basi di campionamento in modo da poter rientrare entro i limiti d ' errore comunitari auspica che sia prorogata la deroga concessa dall ' articolo della suddetta direttiva ;

considerando che l ' indagine annua effettuata in dicembre è apparsa insufficiente per permettere l ' aggiornamento periodico delle previsioni a breve termine dell ' offerta potenziale di bovini ;

considerando che alcune disposizioni della direttiva 73/132/CEE sono applicabili in sede di esecuzione di un ' indagine intermedia e che è opportuno prevedere al riguardo modalità particolari per quanto concerne i termini di trasmissione dei risultati ed il periodo di elaborazione delle previsioni ;

considerando che occorre definire il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri in occasione delle indagini previste dalla presente direttiva ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La deroga di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 , della direttiva 73/132/CEE è prorogata per l ' Italia fino al 1980 .

2 . Il paragrafo 4 dell ' articolo 4 della direttiva 73/132/CEE è sostituito dal testo seguente :

" 4 . Gli Stati membri prendono , se necessario , le misure appropriate per valutare gli errori di osservazione . "

3 . Il paragrafo 4 dell ' articolo 5 della direttiva 73/132/CEE è sostituito dal testo seguente :

" 4 . I risultati delle indagini da utilizzare conformemente ai paragrafi 2 e 3 possono essere ottenuti tramite una delle due indagini comunitarie effettuate durante l ' anno di riferimento . "

4 . Il paragrafo 1 dell ' articolo 6 della direttiva 73/132/CEE è sostituito dal testo seguente :

" 1 . Gli Stati membri , sulla base dei risultati delle indagini e di altri dati a disposizione , stimano la loro produzione nazionale lorda di bovini per i due periodi di sei mesi che iniziano rispettivamente il 1 * gennaio e il 1 * luglio .

La produzione nazionale lorda comprende il numero totale delle macellazioni di bovini di origine nazionale e straniera tenendo conto del saldo del commercio con l ' ester di bovini vivi . "

5 . L ' introduzione del paragrafo 2 dell ' articolo 6 dell direttiva 73/132/CEE è sostituita dal testo seguente :

" Le previsioni della produzione nazionale lorda di bovini sono stabilite per le seguenti categorie : " .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri effettuano ogni anno un ' indagine intermedia sul patrimonio bovino prendendo come data di riferimento uno dei giorni di maggio o giugno .

2 . La prima indagine intermedia avrà luogo nel 1978 .

3 . Le disposizioni della direttiva 73/132/CEE relative all ' indagine di dicembre sono applicabili all ' indagine intermedia , ad eccezione dell ' articolo 5 , paragrafi 1 e 2 della suddetta direttiva .

Tuttavia , gli Stati membri che incontrino difficoltà a includere nel questionario dell ' indagine intermedia tutte l categorie di cui all ' articolo 3 della direttiva 73/132/CEE potranno stimare la consistenza rispettivamente delle categorie di bovini destinati alla macellazione e delle giovenche di un anno e più , basandosi sui risultati delle loro indagini nazionali .

La precedente deroga è valida fino al 1980 , salvo proroga decisa dal Consiglio su proposta della Commissione .

4 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 settembre i risultati provvisori dell ' indagine intermedia , senza ripartizione regionale . I risultati definitivi devono essere comunicati il più rapidamente possibile .

Articolo 3

Le spese necessarie per lo svolgimento delle indagini previste dalla presente direttiva negli anni 1978 , 1979 e 1980 sono imputate , per un importo forfettario da stabilire , sul bilancio delle Comunità europee .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 19 dicembre 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . SIMONET

( 1 ) GU n . L 153 del 9 . 6 . 1973 , pag . 25 .

( 2 ) GU n . C 163 dell ' 11 . 7 . 1977 , pag . 73 .