31978L0052

Direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 19/01/1978 pag. 0034 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0150
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0235
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0150
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0175
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0175


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1977

che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell ' eradicazione della brucellosi , della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini

( 78/52/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 77/391/CEE del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che instaura un ' azione della Comunità per l ' eradicazione della brucellosi , della tubercolosi e della leucosi dei bovini ( 1 ) , in particolare l ' articolo 13 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , nel sancire nella direttiva 77/391/CEE i principi fondamentali di un intervento della Comunità a favore dell ' eradicazione della brucellosi , della tubercolosi e della leucosi , il Consiglio ha deciso di stabilire successivamente i criteri minimi cui dovrebbero soddisfare i piani nazionali di eradicazione delle malattie sopra menzionate per beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ;

considerando che il primo di tali criteri consiste nell ' accelerare i piani nazionali per condurre a buon fine nel più breve termine l ' eradicazione delle malattie in questione negli Stati membri i cui allevamenti bovini ne sono ancora affetti ; che a tal uopo è opportuno adottare o potenziare , per quanto possibile simultaneamente , apposite misure riguardanti in particolare il controllo degli allevamenti , il funzionamento dei laboratori , nonché l ' indennizzo corrisposto per i bovini macellati nel quadro dei piani di eradicazione ;

considerando che è d ' altronde necessario , a seconda delle malattie considerate , definire le condizioni di applicazione delle misure di macellazione , isolamento , pulizia e disinfezione , nonché quelle per l ' utilizzazione di taluni prodotti animali ;

considerando che per combattere il rischio di reinfezione è parimenti indispensabile controllare rigorosamente gli spostamenti dei bovini , soprattutto fra gli allevamenti di diverso stato sanitario e subordinarli all ' esito di talune prove ;

considerando che occorre fissare la data di effetto della direttiva 77/391/CEE ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Per poter beneficiare del contributo finanziario della Comunità ai sensi della direttiva 77/391/CEE , ciascuno dei piani di eradicazione di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della suddetta direttiva deve soddisfare almeno ai criteri della presente direttiva per quanto riguarda gli allevamenti cui esso si applica .

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per :

1 . per quanto riguarda la brucellosi nei bovini :

a ) allevamenti bovini di tipo B1 : gli allevamenti per i quali non sono noti gli antecedenti clinici né si conosce la situazione riguardo alla vaccinazione e allo stato sierologico ;

b ) allevamenti bovini di tipo B2 : gli allevamenti per i quali sono noti gli antecedenti clinici e si conosce la situazione quanto alla vaccinazione e allo stato sierologico e sui quali sono effettuate le prove abituali di controllo secondo le norme nazionali destinate a portare gli allevamenti agli stati di tipo B3 o B4 ;

c ) allevamenti bovini di tipo B3 : gli allevamenti indenni da brucellosi in conformità della direttiva 64/432/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 2 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE ( 3 ) ;

d ) allevamenti bovini di tipo B4 : gli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi in conformità della direttiva 64/432/CEE .

2 . per quanto riguarda la tubercolosi bovina :

a ) allevamenti bovini di tipo T1 : gli allevamenti per i quali non sono noti gli antecedenti clinici e i dati riguardanti la reattività alla tubercolina ;

b ) allevamenti bovini di tipo T2 : gli allevamenti per i quali sono noti gli antecedenti clinici e si conosce la situazione quanto alla reattività alla tubercolina e sui quali sono effettuate le prove abituali di controllo secondo le norme nazionali destinate a portare gli allevamenti allo stato di tipo T3 ;

c ) allevamenti bovini di tipo T3 : gli allevamenti ufficialmente indenni da turbercolosi in conformità della direttiva 64/432/CEE ;

3 . animale sospetto : ogni bovino che presenta sintomi che facciano sospettare la presenza di tubercolosi , brucellosi o leucosi e per il quale una diagnosi appropriata non ha ufficialmente confermato o confutato l ' esistenza di una o più di dette malattie ;

4 . veterinario ufficiale : il veterinario designato dall ' autorità centrale competente dello Stato membro ;

5 . mezzi di trasporto : le parti riservate al carico negli autoveicoli , nei veicoli che circolano su rotaie , nelle aeronavi , nonché le stive delle navi o i contenitori per i trasporti via terra , mare o aria .

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 3

Gli Stati membri vigilano affinché l ' azione di accelerazione , prevista nella direttiva 77/391/CEE , si traduca in ogni caso in una diminuzione sensibile del tempo necessario per condurre a buon fine i piani di eradicazione rispetto ai termini dei programmi in corso di attuazione .

Le misure da adottare a tal fine sono le seguenti :

1 . Aumento della proporzione dei bovini nazionali sottoposti alle misure di eradicazione e di prevenzione , in modo che si possa al più presto porre o mantenere sotto controllo gran parte o la totalità del patrimonio bovino .

2 . Calcolo degli indennizzi accordati per gli animali macellati su istruzioni del veterinario ufficiale in modo da risarcire adeguatamente gli allevatori .

3 . Aumento del personale di laboratorio e miglioramento delle condizioni per la realizzazione delle diagnosi di laboratorio _ qualora non sia ancora stato fatto _ in modo da raggiungere un livello sufficiente per le misure di lotta previste al punto 1 .

4 . Le disposizioni relative alla lotta contro le enzoozie debbono essere attuate in modo costante .

Per assicurare la piena efficacia dell ' accelerazione , gl Stati membri debbono fare in modo che tutte le misure di cui ai punti da 1 a 4 vengano attuate .

Articolo 4

1 . Ai fini del controllo ufficiale degli spostamenti dei bovini , gli Stati membri vigilano affinché detti animali siano registrati e identificati in modo durevole .

2 . Gli Stati membri fanno tenere , per ciascuna delle malattie che forma oggetto di un piano di eradicazione , un elenco ufficiale aggiornato degli allevamenti bovini che rientrano in detto piano ; in tali elenchi gli allevamenti devono essere classificati secondo il loro stato sanitario .

CAPITOLO II

Disposizioni particolari concernenti la brucellosi nei bovini

Articolo 5

Gli Stati membri vigilano affinché , nell ' ambito di un piano di eradicazione della brucellosi :

a ) il sospetto e l ' esistenza della brucellosi siano oggetto di una notifica obbligatoria ed immediata all ' autorità competente ;

b ) siano vietati i trattamenti terapeutici della brucellosi ;

c ) se praticata , la vaccinazione antibrucellare avvenga sotto controllo ufficiale , ma sia sospesa al più presto in modo che gli allevamenti possano passare allo stato di allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi .

Articolo 6

1 . Quando in un allevamento un animale e sospettato di essere affetto da brucellosi , le autorità competenti vigilano affinché siano attuati al più presto gli accertamenti ufficiali più appropriati per confermare o confutare la presenza di detta malattia .

In attesa dell ' esito di tali accertamenti , le autorità competenti ordinano :

_ la messa sotto sorveglianza ufficiale dell ' allevamento ,

_ il divieto di qualsiasi movimento verso o da tale allevamento , salvo autorizzazione delle autorità competenti per l ' uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio . Tuttavia il movimento dei bovini castrati di tale allevamento potrà essere autorizzato dalle competenti autorità , previo isolamento degli animali sospetti a condizione che i bovini castrati siano trasferiti in un allevamento da carne e successivamente macellati ,

_ l ' isolamento all ' interno dell ' allevamento degli animali sospetti .

2 . Le misure di cui al paragrafo 1 vengono meno soltanto dopo dichiarazione ufficiale dell ' infondatezza del sospetto o dell ' inesistenza della brucellosi nell ' allevamento interessato .

3 . Quando la presenza della brucellosi è ufficialmente confermata , gli Stati membri prendono le misure appropriate per evitare la propagazione della malattia e vigilano affinché :

_ qualsiasi movimento dei bovini verso o da tale allevamento sia vietato , salvo autorizzazione delle autorità competenti per l ' uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio ; tuttavia , lo spostamento degli animali castrati di questo allevamento potrà essere autorizzato dalle autorità competenti dopo le operazioni di isolamento e di marcatura , in vista della loro macellazione , degli animali infetti e dei bovini considerati infetti dalle autorità stesse , a condizione che i bovini castrati siano trasferiti in un allevamento da carne e successivamente macellati ,

_ i bovini per i quali sia stata ufficialmente confermata l ' esistenza della brucellosi e quelli che posson essere stati da loro contaminati siano isolati all ' interno dell ' allevamento ,

_ si proceda al più presto , nel rispetto della direttiva 64/432/CEE e della direttiva 78/51/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1977 , che proroga talune deroghe in materia di brucellosi e tubercolosi concesse alla Danimarca , all ' Irlanda e al Regno Unito ( 1 ) , agli esami per l ' accertamento della brucellosi nei bovini ,

_ i bovini per i quali sia stata ufficialmente confermata l ' esistenza della brucellosi , i bovini per i quali uno degli esami di cui al terzo trattino abbia dato esito sfavorevole , nonché i bovini considerati infetti dalle autorità competenti vengano isolati e marcati sino alla macellazione prevista dall ' articolo 7 ,

_ il latte proveniente dalle vacche infette sia impiegato come alimento per animali degli allevamenti interessati unicamente dopo appropriato trattamento a caldo ,

_ fatte salve le disposizioni nazionali relative all ' alimentazione umana , il latte proveniente dalle vacche appartenenti ad un allevamento infetto , sia consegnato ad una latteria unicamente per subirvi un idoneo trattamento a caldo ,

_ le carcasse , le mezzene , i quarti , le parti , nonché le frattaglie dei bovini infetti e destinati ad alimentare animali siano trattati in modo da evitare ogni contaminazione ,

_ i feti , i vitelli nati morti , i vitelli morti di brucellosi dopo la nascita o la placenta siano accuratamente ed immediatamente eliminati e distrutti , a meno che non siano destinati ad analisi ,

( 1 ) Verdi pag . 32 della presente Gazzetta ufficiale .

_ il fieno , lo strame o qualsiasi materia e sostanza venuta a contatto con la vacca o il vitello infetti o la placenta siano immediatamente distrutti , bruciati o sotterrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante ,

_ il controllo degli stabilimenti , ad esempio quelli che utilizzano le spoglie di animali , sia effettuato nell ' ambito di una regolamentazione ufficiale che garantisc che il prodotto fabbricato non presenta alcun pericolo di di propagazione della brucellosi ,

_ il letame proveniente dalle stalle o da altri locali di ricovero del bestiame sia posto in un luogo inaccessibile agli animali d ' allevamento , cosparso di un disinfettante appropriato e immagazzinato per almeno tre settimane . L ' uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di letame o di terra non infetti . Le urine o altri liquami delle stalle o di altri locali di ricovero del bestiame devono essere disinfettati se non sono stati eliminati contemporaneamente al letame .

Articolo 7

Gli Stati membri vigilano affinché i bovini nei quali è stata ufficialmente constatata la brucellosi , in seguito ad un esame batteriologico , anatomo-patologico o sierologico , e quelli considerati infetti dalle autorità competenti siano macellati sotto controllo ufficiale al più presto e non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore dell ' esito delle prove e del conseguente obbligo , ai fini del piano di eradicazione , di macellare detti bovini entro tale termine .

Articolo 8

Gli Stati membri vigilano affinché :

1 . dopo l ' eliminazione , mediante macellazione , dei bovini di cui all ' articolo 7 e prima di ricostituire l ' allevamento , le stalle e gli altri locali di ricovero e tutti i contenitori , impianti ed altri oggetti utilizzati per il bestiame siano puliti e disinfettati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale sotto vigilanza ufficiale . Il reimpiego dei pascoli su cui hanno precedentemente pascolato tali bovini non puo aver luogo prima di sessanta giorni dall ' allontanamento di detti bovin da detti pascoli ; le autorità competenti potranno tuttavia concedere una deroga a tale divieto per i bovini castrati , a condizione che essi possano uscire da tali pascoli solo per la macellazione o siano trasferiti in un allevamento da carne e successivamente macellati ;

2 . i mezzi di trasporto , recipienti e attrezzature siano puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di bovini provenienti da un allevamento infetto e di materie provenienti da tali animali , o di materie o sostanze che siano state a contatto con essi . Le aree di carico per i bovini di cui sopra devono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso ;

3 . il disinfettante da usare e la relativa concentrazione siano ufficialmente approvati dalle competenti autorità dello Stato membro interessato .

Articolo 9

Gli Stati membri vigilano affinché , dopo l ' eliminazione dei bovini di cui all ' articolo 7 ,

_ fatto salvo l ' articolo 11 , nessun bovino possa uscire dall ' allevamento in questione , salvo autorizzazione delle autorità competenti per l ' uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio . Tuttavia il movimento dei bovini castrati di tale allevamento potrà essere autorizzato dalle competenti autorità , a condizione che i bovini castrati siano trasferiti in un allevamento da carne e successivamente macellati ,

_ esami per l ' accertamento della brucellosi siano effettuati nell ' allevamento in questione per confermare l ' eliminazione della malattia ,

_ il ripopolamento dell ' allevamento avvenga soltanto dopo che i bovini di età superiore ai 12 mesi ivi rimasti a tal fine abbiano presentato un risultato favorevole ad una o più prove per l ' accertamento della brucellosi . Tuttavia , per i bovini vaccinati conformemente alle disposizioni della direttiva 64/432/CEE , questa prova potrà essere effettuata soltanto all ' età di 18 mesi .

Articolo 10

Gli Stati membri vigilano affinché gli allevamenti di tipo B1 e B2 siano sottoposti a controlli sierologici ufficiali finché raggiungano lo stato sanitario di tipo B3 o di tipo B4 .

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché :

i ) tutte le vacche e tutti i tori provenienti da un allevamento di tipo B1 e destinati ad un allevamento di tipo B2

_ se hanno un ' età superiore a 12 mesi , abbiano superato positivamente una prova sierologica ufficialmente approvata , praticata entro i trenta giorni precedenti lo spostamento e siano accompagnati da un attestato del veterinario ufficiale comprovante tale risultato ,

_ dopo il loro arrivo , prima di essere ammessi nell ' allevamento di tipo B2 , siano isolati per un minimo di sessanta giorni e , se hanno un ' età superiore a 12 mesi , abbiano superato positivamente una nuova prova sierologica ufficialmente approvata ;

ii ) tutte le vacche e tutti i tori provenienti da un allevamento di tipo B2 e destinati ad un altro allevamento di tipo B2

_ se hanno un ' età superiore a 12 mesi , abbiano superato positivamente un esame sierologico ufficialmente approvato praticato entro i trenta giorni precedenti la loro entrata nell ' allevamento e siano accompagnati da un attestato del veterinario ufficiale comprovante tale risultato ,

_ durante lo spostamento , non vengano a contatto con bovini provenienti da allevamenti di stato sanitario inferiore ;

iii ) il trasferimento di bovini tra gli allevamenti di tipo B3 e B4 venga effettuato conformemente alla direttiva 64/432/CEE .

Articolo 12

Gli Stati membri vigilano affinché :

_ siano prese misure ufficiali di controllo per evitare che un allevamento nel quale è stata eliminata la brucellosi sia reinfettato da altre fonti di infezione ,

_ l ' entrata e gli spostamenti di bovini negli allevamenti che sono oggetto di un piano di eradicazione siano sottoposti ad un controllo ufficiale ,

_ le misure relative al controllo degli spostamenti di cui al secondo trattino siano applicabili , ferme restando le misure comunitarie esistenti concernenti l ' ingresso negl allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi o l ' uscita da tali allevamenti .

CAPITOLO III

Disposizioni specifiche concernenti la tubercolosi bovina

Articolo 13

Gli Stati membri vigilano affinché , nell ' ambito di un piano di eradicazione della tubercolosi :

a ) il sospetto e l ' esistenza della tubercolosi siano oggetto di una notifica obbligatoria ed immediata all ' autorità competente ;

b ) siano vietati :

i ) i trattamenti terapeutici o desensibilizzanti della tubercolosi ,

ii ) la vaccinazione antitubercolare .

Articolo 14

1 . Quando in un allevamento un animale è sospettato di essere affetto da tubercolosi , le autorità competenti vigilano affinché siano attuati al più presto gli accertamenti ufficiali più appropriati per confermare o confutare la presenza di detta malattia .

In attesa dell ' esito di tali accertamenti , le autorità competenti ordinano :

_ la messa sotto sorveglianza ufficiale dell ' allevamento ,

_ il divieto di ogni spostamento verso o da tale allevamento , salvo autorizzazione delle autorità competenti per l ' uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio ,

_ l ' isolamento all ' interno dell ' allevamento degli animali sospetti .

2 . Le misure di cui al paragrafo 1 vengono meno soltanto dopo dichiarazione ufficiale dell ' infondatezza del sospetto o dell ' inesistenza della tubercolosi nell ' allevamento interessato .

3 . Quando la presenza della tubercolosi è ufficialmente confermata , gli Stati membri prendono le misure appropriate per evitare la propagazione della malattia e vigilano affinché :

_ qualsiasi movimento dei bovini verso o da tale allevamento sia vietato , salvo autorizzazione delle autorità competenti per l ' uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio ,

_ i bovini per i quali sia stata ufficialmente confermata l ' esistenza della tubercolosi e quelli che possono essere stati da loro contaminati siano isolati all ' interno dell ' allevamento ,

_ i bovini siano sottoposti senza indugio agli esami per l ' accertamento della tubercolosi ,

_ i bovini per i quali sia stata ufficialmente confermata l ' esistenza della tubercolosi , i bovini per i quali uno degli esami di cui al terzo trattino abbia dato esito sfavorevole , nonché i bovini considerati infetti dalle autorità competenti , vengano isolati e marcati fino alla macellazione prevista dall ' articolo 15 ,

_ il latte proveniente dalle vacche infette sia implegato come alimento per animali degli allevamenti interessati unicamente dopo appropriato trattamento a caldo ,

_ fatte salve le disposizioni nazionali relative all ' alimentazione umana , il latte proveniente dalle vacche appartenenti ad un allevamento infetto , sia consegnato ad una latteria unicamente per subirvi un idoneo trattamento a caldo ,

_ le carcasse , le mezzene , i quarti , le parti , nonché le frattaglie dei bovini infetti e destinati ad alimentare animali siano trattati in modo da evitare ogni contaminazione ,

_ il controllo degli stabilimenti , ad esempio quelli che utilizzano le spoglie di animali , sia effettuato nell ' ambito di una regolamentazione ufficiale che garantisc che il prodotto fabbricato non presenta alcun pericolo di propagazione della tubercolosi ,

_ il letame proveniente dalle stalle o da altri locali di ricovero del bestiame sia posto in un luogo inaccessibile agli animali dell ' allevamento , cosparso di u disinfettante appropriato e immagazzinato per almeno tre settimane . L ' uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di letame o di terra non infetti . Le urine o altri liquami delle stalle o di altri locali di ricovero del bestiame devono essere disinfettati se non sono stati eliminati contemporaneamente al letame .

Articolo 15

Gli Stati membri vigilano affinché i bovini nei quali è stata ufficialmente constatata la tubercolosi , in seguito ad un esame batteriologico , anatomo-patologico o tubercolinico , e quelli considerati infetti dalle autorità competenti siano macellati sotto controllo ufficiale -al più presto e non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore dell ' esito delle prove e del conseguente obbligo , ai fini del piano di eradicazione , di macellare detti bovini entro tale termine .

Tuttavia , per gli animali che abbiano presentato un risultato sfavorevole ad un esame per la ricerca della tubercolosi ma non presentino alcun sintomo clinico di tale malattia , le autorità competenti possono portare a tre mesi al massimo il termine previsto al primo comma ,

_ per la macellazione di una giovenca il cui parto è atteso prima della scadenza del termine di tre mesi ,

_ allorché dette autorità prescrivano la macellazione di tutti i bovini appartenenti ad un allevamento di più di 20 bovini in una regione in cui , per motivi di carattere tecnico inerenti alle capacità di macellazione dei mattatoi destinati a tale uso , non è possibile procedere a tale macellazione entro il termine di trenta giorni .

Articolo 16

Gli Stati membri vigilano affinché :

1 . dopo l ' eliminazione , mediante macellazione , dei bovini di cui all ' articolo 15 e prima di ricostituire l ' allevamento , le stalle e gli altri locali di ricovero e tutti i contenitori , impianti ed altri oggetti utilizzati per il bestiame siano puliti e disinfettati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale sotto vigilanza ufficiale ;

2 . i mezzi di trasporto , recipienti e attrezzature siano puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di bovini provenienti da un allevamento infetto e di materie provenienti da tali animali , o di materie o sostanze che siano state a contatto con essi . Le aree di carico per i bovini di cui sopra devono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso ;

3 . il disinfettante da usare e la relativa concentrazione siano ufficialmente approvati dalle competenti autorità dello Stato membro interessato .

Articolo 17

Gli Stati membri vigilano affinché , dopo l ' eliminazione dei bovini di cui all ' articolo 15 ,

_ fatto salvo l ' articolo 19 , nessun bovino possa uscire dall ' allevamento in questione , salvo autorizzazione dell ' autorità competente , per la macellazione senza indugio ,

_ esami per l ' accertamento della tubercolosi siano effettuati nell ' allevamento in questione per confermare l ' eliminazione della malattia ,

_ il ripopolamento dell ' allevamento avvenga soltanto dopo che i bovini di età superiore alle sei settimane ivi rimasti abbiano presentato un risultato favorevole ad una o più prove per l ' accertamento della tubercolosi .

Articolo 18

Gli Stati membri vigilano affinché , nell ' ambito di un piano di eradicazione della tubercolosi , la prova della intradermotubercolinizzazione ufficialmente controllata sia effettuata almeno ogni sei mesi su tutti i bovini di età superiore alle sei settimane negli allevamenti di tipo T1 e T2 finché non raggiungano lo stato sanitario dell ' allevamento di tipo T3 .

Articolo 19

Gli Stati membri vigilano affinché :

i ) tutti i bovini provenienti da un allevamento di tipo T1 e destinati ad un allevamento di tipo T2 :

_ abbiano superato positivamente una prova di intradermotubercolinizzazione praticata entro i trenta giorni precedenti lo spostamento e siano accompagnati da un attestato del veterinario ufficiale comprovante tale risultato .

_ dopo il loro arrivo , prima di essere ammessi nell ' allevamento di tipo T2 , siano isolati per un minimo di sessanta giorni e abbiano superato positivamente una nuova prova ufficiale d ' intradermotubercolinizzazione :

ii ) tutti i bovini provenienti da un allevamento di tipo T2 e destinati ad un altro allevamento di tipo T2 :

_ abbiano superato positivamente una prova di intradermotubercolinizzazione praticata entro i trenta giorni precedenti lo spostamento e siano accompagnati da un attestato del veterinario ufficiale comprovante tale risultato .

_ durante lo spostamento , non vengano a contatto con bovini provenienti da allevamenti di stato sanitario inferiore :

iii ) il trasferimento di bovini tra gli allevamenti di tipo T3 venga effettuato conformemente alla direttiva 64/432/CEE .

Articolo 20

Gli Stati membri vigilano affinché :

_ siano prese misure ufficiali di controllo per evitare che un allevamento nel quale e stata eliminata la tubercolosi sia reinfettato da altre tonti di infezione ,

_ l ' entrata e gli spostamenti di bovini negli allevamenti che sono oggetto di un piano di eradicazione siano sottoposti ad un controllo ufficiale ,

_ le misure relative al controllo degli spostamenti di cui al secondo trattino siano applicabili , ferme restando le misure comunitarie esistenti concernenti l ' ingresso negli allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o l ' uscita da tali allevamenti .

CAPITOLO IV

Disposizioni specifiche relative alla leucosi bovina enzootica

Articolo 21

Fino all ' entrata in vigore di una regolamentazione comunitaria e fatto salvo l ' articolo 4 , terzo comma , della direttiva 77/391/CEE sono applicabili le disposizioni nazionali relative all ' accertamento della leucosi nonche quelle relative alla qualificazione degli allevamenti nei confronti della leucosi .

Articolo 22

Gli Stati membri vigilano affinché nell ' ambito di un piano di eradicazione della leucosi :

a ) il sospetto e l ' esistenza della leucosi , in particolare i tumori del sistema linfatico e degli altri organi dei bovini , siano oggetto di una notifica obbligatoria ed immediata all ' autorita competente :

b ) siano vietati i trattamenti terapeutici e la vaccinazione contro la leucosi .

Articolo 23

Nonostante le misure adottate conformemente alle disposizioni nazionali in caso di sospetto di leucosi , quando la presenza della leucosi e ufficialmente confermata in un allevamento , gli Stati membri prendono le misure appropriate per evitare la propagazione della malattia e vigilano affinché :

_ ogni spostamento dei bovini di tale allevamento sia vietato , salvo autorizzazione delle autorità competenti , per l ' uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio ,

_ l ' allevamento in questione sia isolato in modo che i bovini di tale allevamento non entrino in contatto con bovini che non appartengono allo stesso allevamento .

_ il latte proveniente dalle vacche infette sia impiegato come alimento per animali unicamente dopo appropriato trattamento a caldo o sia consegnato ad una latteria unicamente per subirvi detto trattamento ; l ' alimentazione di animali con latte che non abbia subito i trattamento a caldo potrà essere autorizzata negli allevamenti in cui tutti i bovini sono destinati ad essere macellati , conformemente all ' articolo 24 , punto 1 ) .

_ le carcasse , le mezzene , i quarti , le parti , nonché le frattaglie dei bovini infetti e destinati ad alimentare animali siano trattati in modo da evitare ogni contaminazione ,

_ il controllo degli stabilimenti , ad esempio quelli che utilizzano le spoglie di animali , sia effettuato nell ' ambito di una regolamentazione ufficiale che garantisc che il prodotto fabbricato non presenta alcun pericolo di propagazione della leucosi ,

_ l ' allevatore notifichi al veterinario ufficiale la morte o la macellazione d ' urgenza di bovini del suo allevamento .

Articolo 24

Gli Stati membri vigilano affinché , nell ' ambito del piano di eradicazione :

1 . qualora tale piano preveda la macellazione di tutti i bovini appartenenti ad un allevamento in cui la leucosi sia stata ufficialmente constatata , detti bovini siano macellati entro un termine che dovrà essere stabilito dalle autorità competenti ;

2 . qualora tale piano preveda solo la macellazione dei bovini nei quali la leucosi è stata ufficialmente constatata ed eventualmente anche di quelli che le autorità competenti ritengono infetti , la macellazione abbia luogo entro trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore dell ' esito delle prove e del conseguente obbligo , ai fini del piano di eradicazione , di macellare detti bovini entro tale termine .

Articolo 25

Gli Stati membri vigilano affinché , in caso di eliminazione di bovini di cui all ' articolo 24 , punto 2 ) :

_ nessun bovino possa uscire dall ' allevamento in questione , salvo autorizzazione dell ' autorità competente , per la macellazione senza indugio ,

_ esami per l ' accertamento della leucosi siano effettuati nell ' allevamento in questione per confermare l ' eliminazione della malattia ,

_ il ripopolamento dell ' allevamento avvenga soltanto con bovini provenienti da allevamenti considerati dalle autorità competenti non infetti da leucosi .

Articolo 26

Gli Stati membri vigilano affinché :

1 . dopo l ' eliminazione , mediante macellazione , dei bovini di cui all ' articolo 24 e prima di ricostituire l ' allevamento , le stalle e gli altri locali di ricovero e tutti i contenitori , impianti ed altri oggetti utilizzati per il bestiame siano puliti e disinfettati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale sotto vigilanza ufficiale ;

2 . i mezzi di trasporto , recipienti e attrezzature siano puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di bovini provenienti da un allevamento infetto e di materie provenienti da tali animali , o di materie o sostanze che siano state a contatto con essi . Le aree di carico per i bovini di cui sopra devono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso ;

3 . il disinfettante da usare e la relativa concentrazione siano ufficialmente approvati dalle competenti autorità dello Stato membro interessato .

Articolo 27

Gli Stati membri vigilano affinché i bovini di un allevamento qualificato non sospetto non abbiano contatti con i bovini provenienti da allevamenti che non lo siano .

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 28

Prima della scadenza del periodo di tre anni previsto nella direttiva 77/391/CEE , la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull ' applicazione dei piani previsti in detta direttiva , corredata se necessario da proposte per procedere ad un ' armonizzazione delle profilassi nazionali .

Articolo 29

1 . La direttiva 77/391/CEE ha effetto a decorrere dal 1 * gennaio 1978 .

2 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per attuare i piani nazionali di accelerazione dell ' eradicazione , approvati conformemente all ' articolo 9 , paragrafo 2 , della direttiva 77/391/CEE , alla data fissata dalla Commissione nella sua decisione di approvazione e , per quanto riguarda i piani approvati durante il 1978 , entro e non oltre il 31 dicembre 1978 .

3 . La durata di realizzazione di tre anni prevista dall ' articolo 6 , paragrafo 1 , della direttiva 77/391/CEE decorre , per ogni Stato membro , dalla data fissata dalla Commissione in applicazione del paragrafo 2 . Tuttavia , il finanziamento comunitario è comunque limitato alle macellazioni effettuate anteriormente al 1 * gennaio 1982 .

4 . Il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , puo rinviare al massimo di un anno le date di cui ai paragrafi 2 e 3 , qualora l ' attuazione del piano entro la data prevista sia ostacolata , in alcuni Stati membri , da difficoltà rilevanti .

Articolo 30

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 13 dicembre 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . HUMBLET

( 1 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag . 44 .

( 2 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 1977/64 .

( 3 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 81 .