31978L0050

Direttiva 78/50/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che completa, per quanto concerne il procedimento di refrigerazione, la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 19/01/1978 pag. 0028 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0146
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0231
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0146
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0171
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0171


++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1977

che completa , per quanto concerne il procedimento di refrigerazione , la direttiva 71/118/CEE , relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

( 78/50/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che a norma dell ' articolo 14 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio , del 15 febbraio 1971 , relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/431/CEE ( 4 ) , gli Stati membri devono vietare l ' impiego del procedimento di refrigerazione dei volatili d cortile previsto dall ' articolo suddetto ;

considerando che questo divieto diventa obbligatorio soltanto diciotto mesi dopo la presentazione di una relazione della Commissione sui procedimenti di refrigerazione che non rientrano nel divieto stesso , e al più tardi a decorrere dal 1 * gennaio 1978 ;

considerando che la Commissione , previa consultazione degli Stati membri in sede di comitato veterinario permanente , ha sottoposto al Consiglio una relazione nella quale sono indicate le condizioni in materia di installazione , di funzionamento e di controllo cui deve rispondere il procedimento di refrigerazione mediante immersione in acqua per non rientrare nel divieto summenzionato ; che la presente direttiva è fondata sulle conclusioni di tale relazione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L ' articolo 14 della direttiva 71/118/CEE è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 14

1 . A decorrere dal 15 febbraio 1979 gli Stati membri vietano l ' uso del procedimento di refrigerazione di carni fresche di volatili da cortile per immersione in acqua , salvo se effettuato in conformità delle condizioni stabilite ai punti 28 bis e 28 ter del capitolo V dell ' allegato I , purché le carcasse cosi refrigerate vengano immediatamente congelate o surgelate .

2 . Tuttavia , per quanto concerne le carcasse ottenute e destinate ad essere commercializzate nel loro territorio , gli Stati membri sono autorizzati a concedere a quegli stabilimenti che alla data del 1 * gennaio 1978 esercitano la loro attività nel loro territorio , e che ne facciano richiesta , deroghe alle esigenze di cui al paragrafo 1 . Tali deroghe non sono valide oltre la data del 15 agosto 1982 .

Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe previste nel primo comma ammettono l ' introduzione nel loro territori di carni di volatili da cortile , ottenute negli altri Stati membri alle medesime condizioni .

3 . Gli Stati membri che vogliono avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne informano quanto prima , ed in ogni caso entro il 15 febbraio 1979 , la Commissione e gli altri Stati membri .

4 . Qualora si usufruisca delle deroghe previste al paragrafo 2 , è vietato l ' impiego della bollatura sanitaria di cui al capitolo X dell ' allegato I .

Ai fini dell ' applicazione del paragrafo 2 , secondo comma , gli Stati membri interessati sono tuttavia autorizzati a consentire l ' introduzione nel loro territorio di carcasse che non siano provviste della bollatura sanitaria di cui al capitolo X dell ' allegato I . "

Articolo 2

Il seguente articolo è inserito nella direttiva 71/118/CEE :

" Articolo 14 bis

1 . Previa consultazione degli Stati membri in sede di comitato veterinario permanente , la Commissione sottoporrà al Consiglio entro il 1 * gennaio 1980 una relazione , eventualmente corredata o seguita da proposte adeguate ,

a ) sulla prosecuzione dello studio dei procedimenti di raffreddamento delle carcasse , ritenuti soddisfacenti dal punto di vista igienico , dato che la relazione concernerà tanto l ' evoluzione del sistema di cui ai punti 28 bis e 28 ter del capitolo V dell ' allegato I , quanto gli altri procedimenti di refrigerazione , soprattutto quelli a base di CO2 e di azoto liquido , o quello per aspersione ;

b ) sui controlli microbiologici _ compreso il ruolo dei valori limite _ nonché i metodi microbiologici da utilizzare ai fini di detti controlli , concernenti

i ) il livello igienico del procedimento di raffreddamento per immersione , previsto ai punti 28 bis e 28 ter del capitolo V dell ' allegato I ;

ii ) l ' insieme del processo di macellazione , dal momento in cui i volatili da cortile vivi entrano nel macello fino alla fase dell ' imballaggio o , se necessario , fino al momento in cui le carcasse lasciano il macello ;

c ) l ' assorbimento d ' acqua _ compresa la valutazione de ruolo del valore limite _ come parametro di controllo dell ' igiene dell ' impianto di raffreddamento per immersion

2 . Previa consultazione degli Stati membri in sede di comitato veterinario permanente , la Commissione presente al Consiglio , entro il 15 ottobre 1978 , una relazione eventualmente corredata di proposte sulle particolari condizioni igieniche in base alle quali il procedimento che soddisfa i requisiti fissati ai punti 28 bis e 28 ter del capitolo V dell ' allegato I puo essere applicato alle carcasse che non siano immediatamente congelate o surgelate .

3 . Il Consiglio delibera all ' unanimità sulle proposte della Commissione di cui al paragrafo 1 , entro 12 mesi dalla loro presentazione e , sulle proposte di cui al paragrafo 2 , entro il 31 dicembre 1978 . "

Articolo 3

Al capitolo V dell ' allegato I della direttiva 71/118/CEE sono aggiunti i seguenti punti :

" 28 bis . Le carcasse destinate ad essere sottoposte ad un procedimento di raffreddamento per immersione secondo il processo definito al punto 28 ter devono _ subito dopo l ' eviscerazione _ subire un lavaggio a fondo mediante aspersione e un ' immersione immediata . L ' aspersione deve essere effettuata da un impianto che assicuri un lavaggio efficace delle superfici interne ed esterne delle carcasse .

Per le carcasse il cui peso

_ non supera 2,5 kg , la quantità d ' acqua da utilizzare deve essere pari ad almeno 1,5 litri per carcassa ,

_ è compreso tra 2,5 e 5 kg , la quantità d ' acqua da utilizzare deve essere pari ad almeno 2,5 litri per carcassa ,

_ è uguale o supera 5 kg la quantità d ' acqua da utilizzare deve essere pari ad almeno 3,5 litri per carcassa .

28 ter . Il procedimento di raffreddamento per immersione deve soddisfare ai seguenti requisiti :

a ) le carcasse passano attraverso uno o più serbatoi d ' acqua , o di ghiaccio ed acqua , il cui contenuto è costantemente rinnovato . E ammesso a questo riguardo solo il sistema nel quale le carcasse sono costantemente spinte da mezzi meccanici attraverso un fiotto d ' acqua , facendole avanzare contro corrente ;

b ) la temperatura dell ' acqua del serbatoio , o dei serbatoi , misurata al punto d ' entrata e di uscita delle carcasse , non deve superare rispettivamente + 16 * C e + 4 * C ;

c ) deve essere realizzato in modo che la temperatura prevista al capitolo XII sia rispettata entro i termini più brevi ;

d ) l ' erogazione minima d ' acqua per l ' intero procedimento di raffreddamento di cui al punto a ) deve essere di :

_ 2,5 litri per carcassa uguale o inferiore a 2,5 kg ,

_ 4 litri per carcassa di peso compreso tra 2,5 e 5 kg ,

_ 6 litri per carcassa uguale o superiore a 5 kg .

Quando esistono più serbatoi , l ' afflusso d ' acqua fresc e lo scarico dell ' acqua utilizzata in ciascun serbatoio devono essere regolati in modo che vadano decrescendo nel senso del movimento delle carcasse ; l ' acqua fresca deve essere suddivisa tra i serbatoi in modo che il flusso d ' acqua attraverso l ' ultimo serbatoio non sia inferiore a

_ 1 litro per carcassa , per le carcasse il cui peso è uguale o inferiore a 2,5 kg ,

_ 1,5 litri per carcassa , per le carcasse il cui peso è compreso tra 2,5 e 5 kg ,

_ 2 litri per carcassa , per le carcasse il cui peso è uguale o superiore a 5 kg .

L ' acqua utilizzata per il primo riempimento dei serbatoi non deve essere conteggiata nel calcolo di tali quantità ;

e ) le carcasse non devono restare ferme nella prima parte dell ' apparecchio , o nel primo serbatoio , per pi ù di mezz ' ora né rimanere nel resto dell ' apparecchio , o nell ' altro o altri serbatoi , pi ù del tempo strettamente necessario .

Occorre prendere tutte le disposizioni necessarie affinché sia rispettata la durata del passaggio prevista al primo comma , soprattutto in caso d ' interruzione del lavoro .

Dopo ogni interruzione , il veterinario ufficiale deve accertarsi , prima che l ' impianto sia rimesso in funzione , che le carcasse soddisfino sempre ai requisiti della direttiva e si prestino all ' alimentazione dell ' uomo , ovvero , in caso contrario , sorvegliare che le carcasse siano trasportate non appena possibile nei locali previsti al numero 1 , sub h ) e i ) ;

f ) ogni apparecchio deve essere completamente svuotato , pulito e disinfettato ogniqualvolta cio sia necessario , alla fine del lavoro , e comunque almeno una volta al giorno ;

g ) deve essere munito di appositi apparecchi di controllo , tarati , che consentano di controllare in modo adeguato e permanente la misurazione e la registrazione

_ del consumo di acqua durante l ' aspersione precedente l ' immersione ,

_ della temperatura dell ' acqua del serbatoio , o dei serbatoi , nei punti di entrata e uscita delle carcasse ,

_ del consumo d ' acqua durante l ' immersione ,

_ del numero delle carcasse di ogni categoria di peso menzionata al paragrafo d ) e al punto 28 bis ;

h ) i risultati dei vari controlli effettuati a cura del produttore devono essere conservati per essere presentati a ogni richiesta del veterinario ufficiale ;

i ) il regolare funzionamento dell ' impianto di raffreddamento e la sua influenza sul livello delle condizioni igieniche sono valutati _ fino all ' adozione di norme microbiologiche comunitarie , conformemente all ' articolo 14 bis _ in base a metodi microbiologici scientifici riconosciuti dagli Stati membri , confrontando la contaminazione delle carcasse da germi totali ed enterobatteriacee prima e dopo l ' immersione . Questo confronto deve essere fatto alla prima entrata in funzione dell ' impianto e in seguito periodicamente e , comunque , ogniqualvolta l ' impianto abbia subito trasformazioni . Il funzionamento dei diversi apparecchi deve essere regolato in modo da garantire risultati soddisfacenti dal punto di vista igienico . " .

Articolo 4

Per tutto il periodo in cui sono concesse deroghe ai sensi dell ' articolo 16 bis , lettera a ) , secondo trattino , della direttiva 71/118/CEE , gli Stati membri si assicurano della possibilità di effettuare un regolare controllo degli impianti iniziali e del funzionamento continuo dei procedimenti di raffreddamento in ogni macello che beneficia di una deroga .

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative , necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva non oltre il 1 * gennaio 1978 .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 13 dicembre 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . HUMBLET

( 1 ) GU n . C 293 del 13 . 12 . 1976 , pag . 70 .

( 2 ) GU n . C 56 del 7 . 3 . 1977 , pag . 88 .

( 3 ) GU n . L 55 dell ' 8 . 3 . 1971 , pag . 23 .

( 4 ) GU n . L 192 del 24 . 7 . 1975 , pag . 6 .